La vicenda nasce da un conflitto di vicinato legato alla musica emessa da un locale commerciale. La persona offesa, costituitasi parte civile, accusava il vicino del reato di molestie. Dopo una condanna iniziale, la Corte di appello assolveva l'imputato con formula piena perché il fatto non sussiste, escludendo il biasimevole motivo per via del disturbo subito. La parte civile proponeva impugnazione in sede di legittimità per contestare la sentenza assolutoria. Successivamente, prima della decisione, il difensore della parte civile formalizzava la rinuncia al ricorso e le parti depositavano la remissione di querela con relativa accettazione. I giudici della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione proprio a seguito della rinuncia al ricorso, condannando la ricorrente alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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