Un lavoratore sottraeva migliaia di capi di abbigliamento dal magazzino dell'azienda datrice. L'uomo registrava solo pochi articoli sui documenti di trasporto e prelevava la merce a casse chiuse, rivendendola poi a prezzi scontati e senza scontrino nel negozio della consorte. La Corte d'Appello confermava la condanna per furto aggravato dal danno di rilevante gravità, calcolato tra valore della merce sottratta e mancato guadagno per oltre centocinquantamila euro. L'imputato ricorreva in Cassazione contestando la regolarità delle notifiche per irreperibilità, la mancanza di testimoni diretti del furto, il conteggio economico del danno e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, confermando la piena validità del processo e la condanna per il furto aggravato del dipendente, con pagamento delle spese processuali e risarcimento delle spese di difesa alla società costituita parte civile.
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