In un allevamento canino, il Giudice per le indagini preliminari disponeva il sequestro preventivo per maltrattamento di animali di circa cento cani e di manufatti abusivi. Gli animali vivevano ammassati in spazi ristretti e inadeguati, con esemplari mutilati o malati. Il Tribunale del riesame annullava il sequestro e restituiva gli animali, escludendo il dolo dell'indagata. La Procura ha impugnato l'ordinanza davanti alla Cassazione, denunciando una motivazione meramente apparente e incoerente. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero e ha annullato la decisione con rinvio. I giudici hanno chiarito che, per applicare le misure cautelari reali, il magistrato deve verificare solo l'astratta sussistenza del fatto di reato e la pericolosità intrinseca della cosa, senza svolgere indagini anticipate sulla colpevolezza soggettiva della persona.
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