Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso. Quando un’impugnazione non rispetta specifici requisiti, il giudice non può esaminare le questioni sollevate, anche se potenzialmente fondate. Questo caso specifico riguarda un ricorso per un reato di furto aggravato e illustra come la mera riproposizione di argomenti già discussi e la sopravvenienza di nuove norme, come quelle della Riforma Cartabia, non possano superare il vizio originario del ricorso.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello che, riformando parzialmente una decisione di primo grado, aveva condannato un imputato alla pena di due anni di reclusione e 1.000 euro di multa per il reato di furto aggravato dalla destrezza (artt. 624 e 625 n. 4 e 6 c.p.).
Contro tale decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione basandosi su due principali argomenti:
- Un vizio di motivazione e una violazione di legge riguardo alla configurazione dell’aggravante della destrezza, ritenuta insussistente.
- La richiesta di dichiarare l’improcedibilità del reato per mancanza di querela, in applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla cosiddetta “Riforma Cartabia” (d.lgs. 150/2022), che ha reso il furto perseguibile a querela della persona offesa.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione, evidenziando come entrambi i motivi presentati dalla difesa fossero viziati.
Il primo motivo, relativo all’aggravante della destrezza, è stato giudicato inammissibile perché non rappresentava una critica argomentata e specifica alla sentenza d’appello. Al contrario, si limitava a riproporre le stesse identiche considerazioni già sollevate nell’atto di appello e a cui la Corte territoriale aveva già fornito una risposta congrua e logica. La funzione dell’impugnazione, ricorda la Corte, è quella di un confronto puntuale con le motivazioni del provvedimento che si contesta, non di una sterile ripetizione di argomenti già vagliati e respinti.
L’Inammissibilità del Ricorso e la Questione della Querela
Ancora più rilevante è la motivazione relativa al secondo motivo. La Corte ha stabilito che l’inammissibilità del ricorso per il primo motivo impedisce la formazione di un valido rapporto processuale nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, non è possibile prendere in considerazione la questione della mancanza di querela, anche se questa è diventata una condizione di procedibilità per effetto di una legge entrata in vigore dopo la sentenza d’appello ma prima della presentazione del ricorso.
Questo principio, già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. Salatino, n. 40150/2018), stabilisce una regola chiara: un ricorso affetto da un vizio genetico di inammissibilità non può “essere sanato” o “rivitalizzato” da questioni procedurali sopravvenute. In altre parole, se l’atto di impugnazione è inidoneo a instaurare il giudizio, il giudice non ha il potere di esaminare alcuna questione, neppure quella relativa alla procedibilità dell’azione penale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla funzione tipica dell’impugnazione, che deve consistere in una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato. Un ricorso che si limita a reiterare doglianze già esaminate e respinte nel grado precedente manca di questa funzione essenziale e, pertanto, è destinato all’inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.). Una volta dichiarata l’inammissibilità per una causa originaria, come la genericità o la ripetitività dei motivi, si determina una preclusione all’esame di qualsiasi altra questione. La Corte afferma che non si costituisce un valido rapporto processuale, rendendo impossibile valutare le condizioni di procedibilità, come la querela, che sono emerse successivamente alla sentenza impugnata. Questo rigore formale garantisce che il giudizio di Cassazione rimanga un controllo di legittimità sulle decisioni e non un’occasione per riesaminare il merito o sollevare questioni che avrebbero dovuto essere introdotte con un atto di impugnazione valido.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: i requisiti di ammissibilità di un ricorso sono un presupposto inderogabile per l’esame del merito. Un’impugnazione generica o meramente ripetitiva è destinata a essere dichiarata inammissibile. Tale declaratoria ha un effetto preclusivo totale, impedendo anche la valutazione di questioni favorevoli all’imputato, come l’improcedibilità per mancanza di querela introdotta da una nuova legge. La conseguenza pratica per il ricorrente è severa: non solo il ricorso viene respinto senza un esame nel merito, ma scatta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché il motivo relativo alla contestazione dell’aggravante della destrezza era una mera riproduzione delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Perché la Corte non ha valutato la mancanza di querela richiesta dalla Riforma Cartabia?
La Corte non ha potuto valutare la questione della mancanza di querela perché l’inammissibilità del ricorso ha impedito la costituzione di un valido rapporto processuale. Secondo la giurisprudenza, un vizio di inammissibilità originario preclude l’esame di qualsiasi altra questione, anche se sopravvenuta e potenzialmente favorevole all’imputato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna è diventata definitiva.