Ricorso inammissibile: la Cassazione chiude la porta alla nuova procedibilità a querela
L’ordinanza n. 25567/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul rigore della procedura penale, chiarendo come un ricorso inammissibile possa precludere l’applicazione di normative più favorevoli sopravvenute, come la nuova procedibilità a querela per alcuni reati introdotta dalla Riforma Cartabia. Questo principio, consolidato dalla giurisprudenza, sottolinea che i vizi formali o sostanziali di un’impugnazione possono avere conseguenze definitive sull’esito del processo.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Roma, che aveva riformato una precedente pronuncia del Tribunale di Viterbo. La Corte territoriale aveva dichiarato estinti per prescrizione due capi d’imputazione, ma aveva confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato, rideterminando la pena in due anni di reclusione e 400 euro di multa. Contro questa decisione, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso e la questione della procedibilità
L’imputato, tramite il suo difensore, sollevava due principali doglianze:
- Mancanza di procedibilità: Si contestava l’assenza della querela, divenuta nel frattempo necessaria per procedere per il reato di furto a seguito del D.Lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia).
- Errata qualificazione giuridica: Si sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come furto tentato e non consumato, con un conseguente difetto di motivazione e un’erronea applicazione degli articoli 56, 624 e 625 del codice penale.
L’impatto di un ricorso inammissibile sulla procedibilità
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione preliminare della seconda doglianza. I Giudici hanno rilevato che le critiche relative alla qualificazione del reato come consumato anziché tentato erano una mera riproposizione di argomenti già presentati e respinti in appello, senza un reale confronto con la logica e congrua motivazione fornita dalla Corte territoriale. Tale genericità e ripetitività dei motivi rende, secondo un orientamento consolidato, il ricorso inammissibile.
Questa dichiarazione di inammissibilità assume un ruolo decisivo. La Corte ribadisce un principio fondamentale, già affermato dalle Sezioni Unite: un ricorso inammissibile non instaura un valido rapporto processuale. Di conseguenza, il giudice di legittimità non può prendere in considerazione questioni che sono emerse successivamente alla sentenza impugnata, come la sopravvenuta necessità della querela per procedere.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sulla base di una logica procedurale stringente. L’inammissibilità del ricorso, derivante dalla genericità del secondo motivo, ha creato una barriera insormontabile che ha impedito l’analisi della prima doglianza, relativa alla procedibilità. Citando precedenti specifici (Sez. U, n. 40150/2018, Salatino; Sez. 4, n. 2658/2023, Saitta), la Corte ha spiegato che la possibilità di applicare una condizione di procedibilità sopravvenuta (come la querela) è subordinata all’esistenza di un’impugnazione valida. Poiché il ricorso era viziato da inammissibilità, non si è mai costituito quel rapporto processuale necessario per poter rilevare d’ufficio la nuova causa di improcedibilità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che le regole procedurali non sono meri formalismi, ma costituiscono il fondamento della giustizia. Un’impugnazione deve essere redatta con specificità e pertinenza, confrontandosi criticamente con le ragioni della decisione che si contesta. In caso contrario, il rischio è quello di presentare un ricorso inammissibile, che non solo non verrà esaminato nel merito, ma impedirà anche di beneficiare di eventuali modifiche normative favorevoli intervenute nel frattempo. Per l’imputato, ciò si è tradotto nella conferma della condanna e nell’ulteriore obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché uno dei motivi era una semplice riproposizione delle stesse critiche già avanzate e respinte nel giudizio d’appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Un ricorso inammissibile permette di applicare una nuova legge più favorevole, come la procedibilità a querela?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e, di conseguenza, non consente di prendere in considerazione la sopravvenuta necessità della querela come condizione di procedibilità.
Qual è stata la conseguenza finale per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitiva conferma della pena inflitta dalla Corte d’Appello.