Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di impugnazioni: l’inammissibilità del ricorso crea una barriera invalicabile che impedisce al giudice di esaminare questioni procedurali sorte successivamente alla sentenza impugnata, anche quando queste sarebbero favorevoli all’imputato. Il caso in esame riguarda un ricorso per furto e la sopravvenuta necessità della querela di parte, introdotta dalla Riforma Cartabia.
La Vicenda Processuale
Due donne venivano condannate in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato. Le sentenze del Tribunale di Matera e della Corte di Appello di Potenza avevano accertato la loro responsabilità penale, comminando pene detentive e pecuniarie. Avverso la sentenza di appello, le imputate proponevano, tramite il loro difensore, ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui lamentavano una motivazione carente e illogica in merito alla mancata applicazione di una causa di proscioglimento.
Successivamente, la difesa depositava una memoria aggiuntiva, sollevando una questione di cruciale importanza: la mancanza di procedibilità del reato. A seguito del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), intervenuto dopo la sentenza di appello ma prima della trattazione del ricorso, il reato di furto per cui erano state condannate era diventato procedibile a querela della persona offesa. Poiché tale querela non risultava agli atti, la difesa ne chiedeva il proscioglimento.
L’Inammissibilità del Ricorso come Punto Nodale
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione sulla querela. Il Collegio ha infatti dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili. Il motivo originario proposto dalle ricorrenti è stato giudicato del tutto generico e aspecifico, poiché non specificava le ragioni concrete di fatto e di diritto a sostegno della doglianza e non si confrontava in modo adeguato con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Questa valutazione preliminare si è rivelata decisiva per l’esito del giudizio.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che l’inammissibilità del ricorso preclude la costituzione di un valido rapporto processuale nel giudizio di legittimità. In altre parole, se l’atto di impugnazione è viziato in origine per genericità o altre cause previste dalla legge, è come se il processo davanti alla Cassazione non fosse mai validamente iniziato.
Di conseguenza, il giudice di legittimità non ha il potere di prendere in considerazione questioni, come la mancata proposizione della querela, che sono emerse dopo la sentenza impugnata. Questo principio, già sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza ‘Salatino’ (n. 40150/2018) in relazione a modifiche normative precedenti, viene qui confermato e applicato anche alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia.
In sintesi, la possibilità di beneficiare di una modifica legislativa favorevole, come il passaggio da un regime di procedibilità d’ufficio a uno a querela, è subordinata alla presentazione di un ricorso che superi il vaglio preliminare di ammissibilità. Un ricorso generico non apre le porte del giudizio di legittimità e, quindi, non consente di far valere le nuove e più favorevoli condizioni di procedibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica: la forma e la sostanza di un atto di impugnazione sono essenziali. La precisione, la specificità e il confronto puntuale con la decisione impugnata non sono meri formalismi, ma requisiti indispensabili per instaurare un valido giudizio di legittimità. Un ricorso viziato da genericità è destinato all’inammissibilità, con la conseguenza di cristallizzare la condanna e di impedire l’applicazione di normative sopravvenute potenzialmente estintive del reato. Pertanto, la redazione meticolosa del ricorso per cassazione si conferma un momento cruciale della strategia difensiva, dal quale può dipendere l’intero esito del processo.
Se un ricorso per cassazione è inammissibile, il giudice può comunque applicare una nuova legge più favorevole, come la procedibilità a querela?
No. Secondo la Corte, l’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e, di conseguenza, preclude la possibilità di esaminare questioni sopravvenute, anche se favorevoli all’imputato, come la mancanza della querela.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente inammissibile perché generico e aspecifico. Non specificava le ragioni di fatto e di diritto della doglianza e non si confrontava adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso. La sentenza impugnata diventa così definitiva.