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Somme percepite a titolo di risarcimento per conto dei figli minori

La sentenza ribadisce l’obbligo di un genitore di richiedere l’autorizzazione al giudice tutelare per l’incasso e l’utilizzo di somme percepite a titolo di risarcimento per conto dei figli minori. Inoltre, sottolinea l’importanza di fornire documentazione giustificativa per le spese sostenute e di agire tempestivamente per la restituzione di somme dovute.

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Pubblicato il 5 giugno 2025 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE SEZIONE SECONDA CIVILE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.

Magistrati:

Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Consigliere est. ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._136_2025_- N._R.G._00000075_2024 DEL_02_05_2025 PUBBLICATA_IL_02_05_2025

nella causa iscritta al n. 75 del ruolo 2024, avente ad oggetto:

appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 403/2023, pubblicata in data 25 luglio 2023, in punto:

azione generale di arricchimento;

causa vertente TRA , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c. APPELLANTE , entrambe rappresentate e difese dall’Avv. NOME COGNOME per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c. APPELLATE

CONCLUSIONI

Per l’appellante:

“Nel merito:

previo rigetto della domanda di condanna svolta dalle nell’atto di citazione, accertare e dichiarare che le attrici hanno diritto di ricevere, per i titoli di cui in premessa, il solo danno biologico accertato dall’assicurazione riconoscendo al convenuto il diritto al rimborso delle spese mediche e di perizia sostenute per la quantificazione del danno oltre allele spese legali nella parte in cui non sono state ricomprese nella liquidazione forfettaria dall’istituto assicurativo dichiarandosi il signor , come già detto, disponibile a versare tale importo provvedendovi anche banco iudicis in sede di interrogatorio libero delle parti come sopra richiesto. Condannare le appellate a restituire all’appellante tutte le somme che per effetto dell’esecutività della sentenza di primo grado qui impugnata fosse costretta a pagare per evitare esecuzioni forzate in virtù del titolo esecutivo costituito dalla più volte citata sentenza impugnata.

In via istruttoria:

prova per testi sulle seguenti circostanze non ammesse e reiterate in sede di p.c.:

1) Vero che tutte le spese mediche necessarie alla cura delle due attrici per il sinistro di che trattasi sono stata sostenute dal Sig. per un costo complessivo di euro 550,00?

2) Vero che il primo assegno che riguardava il danno più grave – a favore di – era di euro 17.958,40 comprensivo delle spese sostenute dal padre (mediche – rimborsi usura vettura – e rimborso per il danno derivato al Sig. per la mancata collaborazione della sul posto di lavoro) per un importo complessivo di euro 3.350,00 (euro 550,00 mediche;

euro 1.200,00 usura vettura; euro 1.600,00 mancata collaborazione della nell’attività del ? 3)

Vero che il secondo assegno relativo alla posizione di Però pari ad euro 4.265,12 era comprensivo delle spese di assistenza legale?

4) Vero che, le spese di assistenza legale per il sinistro di che trattasi, sono state di circa euro 3.500,00?

Si indicano a testi:

Avv. NOME COGNOME – in Trieste –

INDIRIZZO

Signora – da Monfalcone;

ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ad tutte le ricevute attestanti le spese mediche e di perizia sostenute dal signor per il sinistro stradale di cui in narrativa.

Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

” Per le appellate:

“Nel merito:

rigettare l’appello proposto perché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto e per l’effetto confermare la sentenza n. 403/2023 Tribunale di Trieste;

con condanna dell’appellante alla rifusione integrale delle spese e compensi di fase oltre rimborso forfettario 15%, IVA e Cpa se dovuti come per legge.

In via istruttoria:

si insiste per l’ammissione delle istanze istruttoria formulate da parte attrice nei propri scritti difensivi e non ammessi dal giudice di prime cure ed in particolare:

a) ordinare ex art. 210 c.p.c. all’Istituto di Credito Cooperativo del Carso di esibire in giudizio l’estratto del conto corrente intestato al sig. dove sono confluite le somme, pari ad euro 17.958,40 ed euro 4.265,12, liquidate dalla con assegni datati 27.11.2006, nonché delle modalità di impego delle stesse come richiesto da parte attrice nell’atto di citazione di data 20.3.2020 e nella memoria ex art 183, comma 6 n. 2 di data 12.3.2021;

b) al fine di provare le ragioni che hanno reso necessaria l’instaurazione del presente giudizio nonché per dimostrare che il sig. ha da solo disposto delle somme spettanti alle figlie, come richiesto nella memoria ex art 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di data 12.3.2021 ammettersi interrogatorio formale del sig. e prova per testi (teste indicato nella sig.ra di Monfalcone (Go) sulle seguenti circostanze:

1) Vero che il sig. versava sul conto corrente a lui intestato presso l’Istituto di Credito Cooperativo del Carso le somme di euro 17.958,40 ed euro 4.265,12, liquidate dalla in favore delle attrici con assegni datati 27.11.2006 a titolo di risarcimento dei danni dalle stesse patiti con al sinistro loro occorso in data 18.05.2005 in località Sistiana (TS);

2) Vero che il sig. disponeva delle somme di cui al capitolo sub 1) per il pagamento di sue spese personali;

3) Vero che il sig. , dopo aver depositato sul suo conto corrente gli assegni di cui al capitolo sub 1), comunicava alle odierne attrici di aver deciso di investire le somme in prodotti finanziari a nome delle figlie e odierne attrici, sigg.re e comunicava alle stesse che avrebbero potuto disporne al raggiungimento della maggiore età;

4) Vero che il sig. nel marzo 2007 decideva di acquistare la vettura RAGIONE_SOCIALE (si rammostri al teste il doc. 9 di parte convenuta) con denaro proprio, vettura che diede in uso promiscuo alla allora compagna e madre delle sue figlie sig.ra NOME

5) Vero che il sig. , in seguito alla rottura della relazione sentimentale con la sig.ra , chiedeva alla stessa la restituzione del veicolo Peugeot meglio descritto al capitolo sub 4) in quanto di sua esclusiva proprietà e sporgeva querela nei confronti della stessa per il reato di appropriazione indebita perché la signora ometteva di consegnare immediatamente la vettura;

6) Vero che il sig. successivamente alla restituzione del veicolo RAGIONE_SOCIALE meglio descritto al capitolo sub 4) da parte della sig.ra in data 27.5.2013, disponeva in via esclusiva del veicolo;

7) Vero che nel mese di dicembre 2019 il sig. e le figlie , in occasione delle festività natalizie, si accordavano perché lui provvedesse alla restituzione della somma di euro 15.000,00 alle odierne attrici a fronte della esibizione a cura del sig. della documentazione attestante le spese mediche e legali dallo stesso sostenute con riferimento al sinistro loro occorso in data 18.05.2005 in località Sistiana (TS) in conseguenza del quale le odierne attrici avevano riportato danni fisici di rilevante entità;

8)

Vero che il sig. nel mese di gennaio comunicava alle figlie ed odierne attrici, sigg.re , che la documentazione attestante le spese mediche e legali da lui sostenute con riferimento al sinistro loro occorso in data 18.05.2005, in località Sistiana (TS) in conseguenza del quale le stesse avevano riportato danni fisici, era stata da lui consegnata al suo difensore di fiducia Avv. COGNOME

9) Vero che il sig. , nel febbraio 2020, comunicava alle figlie ed odierne attrici sigg.re di recarsi presso lo Studio del suo difensore Avv. COGNOME per prendere visione e ritirare copia della documentazione attestante le spese mediche e legali da lui sostenute per i danni dalle stesse patiti in conseguenza del sinistro loro occorso in data 18.5.2005;

c) come richiesto nella memoria ex art 183, comma 6 n. 3 c.p.c. di data 1.4.2021 si chiede di essere ammessi per testimoni (testi indicati sigg.re di Monfalcone (Go)) a prova contraria indiretta sui capitoli avversari nella denegata ipotesi di loro ammissione ed a prova contraria diretta sul capitolo avversario sub 2), sui seguenti capitoli di prova:

1)Vero che mai la sig.ra ometteva di effettuare prestazioni lavorative in favore del sig. dopo che le figlie ed odierne attrici furono coinvolte nel sinistro loro occorso in data 18.05.2000;

2) Vero che mai le odierne attrici furono trasportate dal padre con la vettura di sua proprietà dall’abitazione ove vivevano all’ospedale per sottoporsi alle cure mediche necessarie in seguito ai danni dalle stesse patiti con riferimento al sinistro loro occorso in data 18.05.2000;

3) Vero che le odierne attrici venivano accompagnate dalla madre dall’abitazione ove vivevano all’ospedale per sottoporsi alle cure mediche necessarie in seguito ai danni dalle stesse patiti con riferimento al sinistro loro occorso in data 18.05.200 in autobus con biglietti stessa acquistati con denaro proprio?

” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO , entrambe figlie di , premesso che aveva riconosciuto, in correlazione con l’incidente verificatosi a Trieste il 18 maggio 2005, a favore della prima l’importo di euro 17.958,48, e a favore della seconda l’importo di euro 4.265,12, entrambi comprensivi di spese mediche e legali, queste ultime calcolate nella percentuale d’uso del 10,9%, intestando i relativi assegni, recanti la data 27 novembre 2006, ad , quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie, all’epoca dei fatti ancora minorenni; che tali assegni erano stati versati sul conto corrente intestato al padre, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo del Carso;

che esse attrici non avevano mai potuto fruire dei denari né erano state informate in ordine alle modalità del loro impiego;

che neppure era stata mai richiesta in proposito l’autorizzazione del giudice tutelare;

tanto premesso, avevano convenuto innanzi al Tribunale di Trieste, al fine di sentir accertare che quest’ultimo deteneva illegittimamente le somme loro spettanti in correlazione con l’incidente loro occorso in data 18.5.2005 e per l’effetto condannarlo alla restituzione della somma di euro 16.000,00 a favore di e di quella di euro 3.800,00 a favore di , o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

non aveva contestato l’an debeatur, ma aveva dedotto in ordine al quantum che in correlazione con l’incidente occorso alle figlie aveva sostenuto, a titolo di spese mediche e legali, oneri superiori a quelli di fatto anticipati in via forfettaria dalla compagnia di assicurazioni;

quanto alle modalità di impiego, aveva allegato che il era stato impiegato per l’acquisto di un’automobile a lui intestata unicamente per ragioni fiscali,

essendo il bene sempre rimasto in uso esclusivo alla madre e che quest’ultima si era impegnata a restituire quanto ricevuto alle figlie, al raggiungimento, da parte delle stesse, della maggiore età;

da ultimo il convenuto aveva rilevato di non essersi mai sottratto all’impegno restitutorio e di essersi reso più volte disponibile, anche in sede stragiudiziale, alla corresponsione del residuo importo di euro 15.000,00, così quantificato una volta dedotte le spese mediche e legali.

Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 25 luglio 2023, con la quale era stato statuito quanto segue:

“1) accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore di della somma di euro 16.000,00 ed al pagamento in favore di della somma di euro 3.800,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino a quella dell’effettivo soddisfo;

2) condanna il convenuto alla rifusione in favore delle attrici dei due terzi delle spese di lite, che liquida in euro 3.384,66, per compenso professionale ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa se dovute per legge;

compensandole per il restante un terzo.

” Con tale decisione era stato rilevato che le attrici avevano provato l’emissione dei due assegni, le causali del versamento e il versamento nel conto corrente intestato al padre, come da lui stesso ammesso;

che il quest’ultimo non aveva richiesto l’autorizzazione all’incasso e all’impiego ex art. 320

cod. civ. al giudice tutelare, né aveva fornito prova del pagamento delle ulteriori spese da lui allegate, nemmeno precisate nel loro esatto ammontare;

che del resto le attrici avevano già defalcato, in sede di richiesta, l’importo relativo alle spese legali, liquidate dalla compagnia nella percentuale del 10,9% sulle somme liquidate;

che quanto alle spese mediche l’Avv. COGNOME aveva dichiarato in sede prova testimoniale:

“curavo la pratica di risarcimento del danno e il signor COGNOME mi ha portato le ricevute delle spese mediche e di cura sostenute dalle figlie a seguito del sinistro.

Non ero presente al momento del pagamento ma il convenuto mi ha sempre detto di averle pagate lui.

Non ricordo con esattezza l’importo delle spese mediche ma mi pare circa 700 euro”, di fatto quindi riferendo per sommi capi una circostanza appresa dal convenuto stesso;

che l’allegazione relativa alla responsabilità della madre doveva ritenersi superata dal riconoscimento di debito effettuato dal convenuto;

che tale circostanza andava considerata ai fini della parziale compensazione delle spese.

aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 26.2.2024;

si erano costituite resistendo all’impugnazione e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado;

radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c., la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appellante ha censurato la decisione di primo grado deducendo, con il primo motivo, che il giudice di primo grado aveva erroneamente liquidato gli importi oggetto di restituzione senza considerare che dovevano essere sottratte sia le spese mediche, come quantificate a seguito delle dichiarazioni testimoniali, sia l’ulteriore esborso sostenuto a titolo di spese legali, pari ad euro 2.000,00;

ha inoltre ricordato che era stata solo la madre a fruire delle somme con impegno di successiva restituzione.

Con il secondo motivo l’appellante ha lamentato che era stato erroneamente respinta, senza tener conto dei riscontri emersi dalla prova testimoniale, l’istanza di ordine di esibizione alla compagnia di assicurazioni di tutte le ricevute attestanti le spese mediche di perizia da lui sostenute in occasione del sinistro stradale.

Con il terzo motivo l’appellante ha da ultimo lamentato che nel regolamento delle spese processuali non si era tenuto conto, ai fini della integrale compensazione, che egli si era sempre reso disponibile a riconoscere i “giusti importi” alle figlie.

L’appello è infondato.

Il primo motivo si sostanzia, infatti, in una sostanziale reiterazione della prospettazione svolta in primo grado e non si confronta con i capi della decisione impugnata nei quali era stato in particolare evidenziato che il convenuto, odierno appellante, aveva omesso di richiedere l’autorizzazione all’incasso e all’impiego ex art. 320 cod. civ. al giudice tutelare;

che non aveva dimesso documentazione giustificativa in merito alle ulteriori spese a suo dire sostenute;

che del pari non ne aveva allegato l’esatto ammontare;

che le dichiarazioni del teste COGNOME si riferivano, quanto alle spese mediche, a circostanze riferite in modo sommario e inoltre apprese dallo stesso attore;

che il convenuto aveva espressamente riconosciuto il proprio debito.

La pretesa restitutoria relativa alle anticipazioni sostenute in occasione dell’incidente stradale avrebbe, del resto, a tempo debito dovuto essere formalizzata, ai sensi dell’art. 320 cod. civ. (secondo il quale “i capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego”) mediante rendicontazione ed esibizione dei relativi giustificativi di spesa, al fine di ottenere l’autorizzazione al rimborso da parte del giudice tutelare, di fatto nel caso di specie mai conseguita. Va inoltre rilevato che è incontroversa la mancata esibizione, anche nel corso del presente giudizio, di tale documentazione giustificativa;

che nulla emerge, dalle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado, quanto all’entità degli importi relativi alle prestazioni professionali espletate dal teste;

che le spese mediche non erano neppure state indicate da quest’ultimo nel loro esatto ammontare (avendo questi riferito:

non ricordo con esattezza l’importo delle spese mediche ma mi pare circa 700 euro);

che la circostanza relativa al loro pagamento non era stata neppure riportata dal teste per sua conoscenza personale, essendogli nota solo in quanto riferitagli dalla parte appellante.

La pretesa restitutoria relativa alle anticipazioni non può dunque ritenersi oggettivamente dimostrata, ed è inoltre rilevante la fruizione da parte della madre delle somme con impegno di successiva restituzione, potendo la responsabilità di quest’ultima se del caso aggiungersi a quella del padre, ma non anche escludere l’obbligo di restituzione sullo stesso gravante.

È parimenti infondato il secondo motivo;

com’è noto, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.c., l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. di un documento in possesso di una parte o di un terzo “deve contenere la specifica indicazione del documento” e “l’offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.

” Nel caso di specie, invece, nessuna precisazione risulta effettuata in ordine alla consistenza della documentazione giustificativa, né è stata altrimenti dimostrata la trasmissione della stessa alla compagnia di assicurazioni.

È da ultimo infondato anche il terzo motivo, essendosi l’odierno appellante dichiaratosi invero disponibile alla restituzione di importi inferiori a quanto effettivamente dovuto, ed essendosi in prime cure già tenuto correttamente conto di tale parziale disponibilità, mediante compensazione per un terzo delle spese processuali.

L’appello dovrà pertanto essere respinto, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza;

le spese del grado dovranno pertanto seguire la soccombenza e dovrà inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

La Corte d’Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 403/2023, pubblicata in data 25 luglio 2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:

Rigetta l’appello e per l’effetto conferma l’impugnata sentenza;

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 4.600,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;

Dà atto della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 IL

CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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