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Separazione coniugi, retroattività assegno mantenimento

Separazione tra coniugi, retroattività dell’assegno, l’assegno di mantenimento decorre dalla data della relativa domanda.

Pubblicato il 28 November 2022 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1446/2022 pubblicata il 22/11/2022

nella causa civile iscritta al n. r.g. 5181/2018 promossa da:

XXX (C.F.), nei confronti di

YYY (C.F.)

OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene resa dopo l’entrata in vigore della legge 69/2009, onde si procede ex art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. come riformato.

L’opposizione di XXX ha ad oggetto il precetto a mezzo del quale la coniuge, ora separata, YYY, aveva intimato a lui XXX il pagamento della somma di € 6.600,00 quali mensilità non pagate, ben 24, del contributo di mantenimento previsto e determinato coi provvedimenti presidenziali, nel corso del procedimento per separazione personale di loro coniugi.

La YYY, qui parte opposta, gli aveva intimato precetto per il pagamento dell’assegno di mantenimento dovuto per le figlie minori, dalla data di proposizione del ricorso, per complessivi € 6.600,00, moltiplicando l’importo previsto nell’ordinanza presidenziale quale contributo dovuto dal padre al mantenimento ordinario di ciascuna figlia (150,00 euro per figlia X 2= 300,00 euro) – e quindi, euro 300,00 – per le mensilità, 24, che si sostenevano dovute e che, però, non erano state adempiute da lui padre (300,00 euro per 24 mensilità = 6.600,00 euro).

XXX ha interposto opposizione sul presupposto che la decorrenza dell’obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie di cui ai provvedimenti presidenziali non potesse farsi retroagire al momento della proposizione della domanda, bensì solo alla data di emissione dei provvedimenti stessi, salvo che il Presidente non avesse ritenuto di prevedere una decorrenza diversa (nel caso, non prevista), rilevando, in ogni caso, come l’onere posto a proprio carico fosse stato, di fatto, puntualmente adempiuto, anche per le mensilità ora oggetto della res controversa, considerato che loro parti avevano continuato a convivere presso l’abitazione familiare sino al dì degli intervenuti provvedimenti provvisori, periodo, durante il quale, lui opponente si era (o meglio, si sarebbe) fatto carico di ogni spesa ordinaria e straordinaria relativa alle figlie.

Costituitasi ritualmente in causa, YYY negava fondamento e legittimità alle allegazioni in fatto e in diritto di cui all’opposizione del coniuge, osservando come – analogamente a quanto è dato per la sentenza definitiva, per cui se la domanda è accolta, retroagisce quanto agli effetti sin dalla sua proposizione, in forza del principio per cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio – la decorrenza dell’ordinanza presidenziale retroagisce, del pari, quanto agli effetti, al momento della proposizione del ricorso, salvo che, in via eccezionale, il Presidente non ritenga di dovere disporre diversamente.

Veniva, allora, proposta e accolta istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo ed assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e, dopo taluni tentativi di addivenire ad una soluzione concordata, senza svolgimento di attività istruttoria orale, la causa, sulla base delle sole acquisizioni documentali, veniva decisa per il tramite della presente sentenza, previa autorizzazione allo scambio di note conclusionali.

Preliminarmente, si dà atto che nelle more del presente giudizio (nelle date 10-11.06.2021), è stata pronunciata la sentenza di separazione giudiziale dei coniugi, la quale ha determinato in € 150,00 il contributo mensile al mantenimento per ciascuna figlia a carico del padre, per un totale, quindi, di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat, così confermando le statuizioni già rese in fase presidenziale. Va, allora, detto che la sentenza di separazione, ove passata in giudicato, sostituisce i provvedimenti provvisori, in quanto con detta sentenza è stato confermato l’obbligo di corresponsione del contributo da parte del padre in favore delle figlie. Non sarebbe, quindi, corretto affermare, che il titolo, posto a fondamento del precetto, sarebbe venuto meno e con esso sarebbe venuto meno il fondamento della pretesa dell’opposta YYY.

Pur richiamando, allora, le considerazioni già svolte in seno all’ordinanza resa da questo stesso giudice il 15 febbraio 2019 nel subprocedimento cautelare apertosi per la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (poi effettivamente sospesa) (laddove si diceva che la decorrenza del diritto a percepire il contributo di mantenimento per i figli fosse da fissarsi, quale regola generale, al momento dell’emissione dei provvedimenti provvisori, salvo che il Presidente non si determini in maniera diversa, motivando espressamente sul punto) occorre ora rammentare il prevalente orientamento giurisprudenziale in ordine alla decorrenza dell’assegno di mantenimento (si confrontino, tra le tante, Cass.15.9.2014 n.19382, Cass.11.7.2013 n.17199, Cass.18.2.2000 n.1813), per cui la regola è che l’assegno decorre dalla data della domanda ove il giudice della separazione non abbia stabilito espressamente una decorrenza diversa, che nel caso di specie, non è però, stata stabilita (si veda p.q.m. sentenza di separazione personale dei coniugi n. 812/21 in atti, … Contributo di mantenimento per le figlie a carico del padre di complessivi euro 300,00 (150,00 euro per ciascuna) più Istat da versarsi entro il 5 di ogni mese alla madre … ).

Essendo demandata al giudice dell’opposizione a precetto solo la valutazione della sussistenza o meno del diritto del creditore precettante ad azionare detto titolo per il periodo che intercorreva tra la data di proposizione del ricorso per separazione giudiziale e la data di emissione dei provvedimenti presidenziali sulla scorta del disposto del titolo esecutivo, si ritiene che non possa validamente disconoscersi che il Tribunale abbia individuato la data di decorrenza nella data di proposizione del ricorso. Del resto, nessun diverso elemento o motivazione sono richiamati nel provvedimento a sostegno di una differente decorrenza. Peraltro, come già osservato, secondo la Suprema Corte (si veda ad esempio n. 24932/2007), nel procedimento di separazione tra coniugi, nel caso in cui non sia sancita espressamente la retroattività dell’assegno, deve valere il principio in forza del quale l’assegno di mantenimento decorre dalla data della relativa domanda, e ciò in quanto un diritto non può rimanere pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (così anche Cass. n. 14886/2002, n. 4558/2000).

L’opposizione è quindi infondata sotto questo profilo e sussiste il diritto di YYY ad ottenere la corresponsione dell’assegno di mantenimento previsto in favore delle figlie anche con riferimento al periodo in contestazione.

Ciò posto, deduce l’opponente la esistenza di pagamenti estintivi di detto obbligo, deducendo l’avvenuto pagamento di somme a titolo di spese varie. Tuttavia, a tale riguardo deve innanzitutto rilevarsi che, per il caso in cui sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione a precetto possono dedursi solo fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa del creditore procedente successivi alla formazione del titolo, essi soltanto essendo deducibili nel giudizio introdotto ex art. 615 c.p.c. Non possono, pertanto, essere esaminati in questa sede gli asseriti pagamenti di somme a titolo di mantenimento avvenuti prima della pronuncia della ordinanza presidenziale e, quindi, prima del 3.09.2018. Per lo stesso motivo, i pagamenti successivi al 3.09.2018, non oggetto di precetto, sono conformi al disposto della ordinanza presidenziale e quindi non rilevano in questo giudizio. Parte opponente ha, in qualche modo, inteso affermare la inesistenza del credito di cui al precetto deducendo in compensazione pagamenti effettuati in relazione a spese diverse e relative ad una autovettura, a premi di polizza assicurativa, nonché a spese di condominio, a spese per il diciottesimo della figlia *** e, ancora, a costi di utenze telefoniche. Tuttavia, deve osservarsi che eventuali pattuizioni ampliative dell’obbligo di mantenimento, e liberamente intervenute tra i coniugi, non possono da un lato intaccare quanto stabilito in sede di provvedimenti presidenziali e, dall’altro, non possono essere opposte in compensazione con il diritto all’assegno di mantenimento, che ha natura sostanzialmente alimentare (si veda sul punto Cass. civ. n. 28987/2008. n. 15374/2007).

In conclusione, il precetto va confermato.

Ricorrono i presupposti per una compensazione al 20% delle spese di lite tra le parti, tenuto conto dell’andamento complessivo del giudizio, ponendo la restante quota dell’80% a carico di pare opponente. Per quanto concerne la determinazione delle spese di lite, esse vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore dal 3.04.2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense e, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, in misura corrispondente ai compensi medi liquidabili, con esclusione della fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, disattesa o assorbita, così provvede:

RIGETTA l’opposizione spiegata da XXX e, per l’effetto,

ACCERTA il diritto di YYY di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di XXX in forza del precetto opposto, per l’importo che il precetto reca in sé, in aggiunta alle spese di precetto oltre spese generali e accessori come per legge, oltre interessi, rivalutazione, spese di notifica del precetto e ulteriori spese occorrende.

COMPENSA tra le parti nella misura del 20% le spese del presente procedimento (liquidate per l’intero in euro 3.397,00), e per l’effetto, PONE il pagamento della residua parte delle sovra indicate spese di lite a carico di XXX, tenuto, pertanto, a rifondere a YYY l’importo (pari all’80% dell’intero liquidato in complessivi euro 3.397,00) di euro 2.717,60, oltre spese generali (15% sul compenso totale), iva e cpa come per legge.

Così deciso in Pisa, il 22.11.2022

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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