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Rettificazione del sesso nei registri dello stato civile

Per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio.

Pubblicato il 28 November 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 3276/2022 pubblicata il 22/11/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6744/2022 promossa da:

XXX,

ATTORE contro

PUBBLICO  – MINISTERO INTERVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato al P.M., XXX chiede al Tribunale di Firenze, l’autorizzazione all’intervento chirurgico di riassegnazione del sesso da femminile a maschile, con rettifica degli atti di stato civile, ordinando all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita (Firenze), la rettifica del sesso anagrafico da femminile in maschile e del nome da Elena a Enea;

A sostegno della domanda, l’attrice evidenzia di aver avuto, sin dall’infanzia, una psicosessualità prettamente maschile che risultava da una inclinazione ad assumere comportamenti maschili e a desiderare di possedere una pari identità di genere. Per tale motivo, si è rivolta al Centro di Coordinamento Regionale per le problematiche sanitarie relative all’identità di genere, presso l’Ospedale di Careggi, ove le veniva confermata la diagnosi di disforia di genere. A fronte di ciò, XXX ha iniziato, sotto controllo medico, una terapia ormonale per la transizione dal genere femminile a quello maschile.

All’udienza dell’11.10.2022, il Giudice relatore, procedeva all’audizione dell’attrice, la quale confermava quanto richiesto nell’atto di citazione. Precisate le conclusioni all’udienza dell’8.11.2022, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.

**************

Il Collegio accoglie la domanda

L’art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l’adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario.

Dall’esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “ quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo, che il legislatore demanda al giudice, verterà sulla necessità dell’intervento ai fini dell’adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l’opportunità.

La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n. 164/1982 definendola espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell’equilibrio tra soma e psiche del transessuale.

Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall’individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con l’ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo tradizionale.

L’art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all’identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell’ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.

Da ciò si ricava che il diritto all’identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all’altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, sia a coloro che senza modificare i caratteri, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad adeguare in modo significativo l’aspetto corporeo.

Nel caso in esame, l’attrice chiede l’autorizzazione all’intervento chirurgico di riassegnazione del sesso e la rettifica degli atti di stato civile. Va osservato che, a seguito della diagnosi di “Disforia di Genere secondo DSM 5”, l’attrice si è sottoposta a un trattamento ormonale e che dalla Relazione delle dott.sse Jiska Ristori e Alessandra Fisher – in atti – emerge che ella sia in grado di comprendere e affrontare l’intervento di riassegnazione del sesso e contestuale rettifica anagrafica, atteso che tale procedura contribuirà al miglioramento della qualità di vita della paziente.

Il Collegio, pertanto, autorizza l’intervento chirurgico di riassegnazione del sesso e ordina all’Ufficiale di Stato Civile la rettificazione dell’attribuzione di sesso nel registro dello Stato Civile, come richiesto dall’attore, va rettificato anche il prenome da Elena a Enea.

Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese processuali.

PQM

Il Tribunale Civile di Firenze così definitivamente provvede:

autorizza XXX, nata a Firenze il all’intervento chirurgico di riassegnazione del sesso da femminile a maschile;

ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze la rettificazione dell’attribuzione di sesso da femminile a maschile di XXX;

ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da Elena a Enea.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 9.11.2022 su relazione della dott.ssa

Il giudice onorario La Presidente

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