Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29625 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
ORDINANZA
nel ricorso R.G. n. 05251/2024
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) , dall’AVV_NOTAIO COGNOME ( PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (PEC:
EMAIL) e NOME COGNOME (PEC: EMAIL), in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 1610/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 21/07/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa all ‘adunanza camerale d el l’ 8/10/2024 dal Cons. NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) agiva in giudizio per far accertare la non debenza RAGIONE_SOCIALE somme oggetto de ll’atto di determinazione n. AU 1 del 19.12.2017, riferito all’anno 2012, per un importo complessivo per COSAP, sanzioni e interessi di €.2.623.574,48 , emesso dalla RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, di seguito RAGIONE_SOCIALE), in relazione alla ritenuta occupazione abusiva di aree sovrastanti strade comunali mediante ponti autostradali.
Il Tribunale respingeva la domanda e la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, deducendo che il canone non era dovuto, perché non vi era occupazione di area comunale, essendo di proprietà RAGIONE_SOCIALEo Stato i ponti autostradali che sovrastavano le strade RAGIONE_SOCIALE‘ente locale , e che, comunque, operava l’esenzione prevista dall’art. 30, lett. a), del Regolamento comunale, prevista per le occupazioni effettuate dallo Stato. La società aggiungeva, in via gradata, che non doveva essere applicata la sanzione, poiché l’occupazione non era abusiva, essendo stata effettuata in virtù di un titolo legittimo, costituito dalla concessione ad essa rilasciata, essendovi anche una causa di giustificazione, che ricorre quando la condotta è tenuta in
adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà, su cui il giudice di primo grado non si era neppure pronunciato.
Costituitasi l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello , richiamando numerosi precedenti di legittimità, respingeva l’impugnazione.
In particolare, la Corte territoriale riteneva che il COSAP, a differenza dalla TOSAP, non fosse una tassa, ma il corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), RAGIONE_SOCIALE‘uso esclusivo o speciale di beni pubblici, i cui presupposti erano però simili, essendo anche il canone dovuto per l’ occupazione di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune o RAGIONE_SOCIALEa provincia, che comporti un’effettiva sottrazione RAGIONE_SOCIALEa superficie all’uso pubblico. Con riguardo, poi, alla prospettata esenzione per l’occupazione effettuata dall’impresa che aveva provveduto, in forza di concessione conferita dallo Stato, all’esecuzione del l’opera pubblica di cui faceva parte il ponte autostradale, la Corte riteneva che l’occupazione dovesse considerarsi propria RAGIONE_SOCIALE‘ente concessionario (che aveva eseguito l’opera pubblica e, in cambio, aveva ottenuto il diritto di gestire e di sfruttare economicamente la stessa per un determinato periodo di tempo), e non RAGIONE_SOCIALEo Stato, senza che assumesse rilievo il fatto che il viadotto appartenesse al demanio statale e che, al termine RAGIONE_SOCIALEa concessione, la gestione di esso sarebbe ritornata allo Stato, poiché, nel periodo di durata RAGIONE_SOCIALEa concessione, il bene, che pure era funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità, era utilizzato in regime di concessione da un soggetto che agiva in piena autonomia. L’ occupazione RAGIONE_SOCIALE aree sovrastanti le vie pubbliche con i ponti autostradali doveva pertanto ritenersi abusiva, perché realizzata di fatto, senza alcuna concessione comunale, non assumendo alcun rilievo l ‘esistenza RAGIONE_SOCIALEa c oncessione statale per la realizzazione e
l’utilizzazione del viadotto, la quale non era in grado neppure di impedire l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione . In riferimento alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione prevista dall’art. 29 del Regolamento COSAP del comune di RAGIONE_SOCIALE per le occupazioni di ‘particolare interesse pubblico’, la Corte territoriale riteneva che l’articolo sopra menzionato del Regolamento contemplasse la possibilità di riduzioni e anche di esenzioni, che devono essere deliberate dalla Giunta, ma tale valutazione non era stata fatta, nella specie, e, comunque la previsione regolamentare si riferiva ad occupazioni ‘non commerciali’, specificando al comma 4 le ipotesi da considerarsi tali (e così quelle destinate ad attività di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate direttamente da enti non commerciali in attuazione dei propri scopi istituzionali, come pure quelle attività di raccolte pubbliche di fondi destinati alla rigenerazione urbana a condizione che si tratti di attività occasionali), con la conseguenza che doveva ritenersi esclusa l’attività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, precipuamente svolta a scopo di lucro, ancorché destinata alla generalità degli utenti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidato a cinque motivi di impugnazione.
Si sono difese con controricorso la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Fissata udienza in camera di consiglio per la trattazione del ricorso, le parti tutte hanno depositato memoria difensiva.
Parte ricorrente ha anche chiesto che venisse fissata udienza pubblica di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
Con successiva istanza la RAGIONE_SOCIALE, riferendo che avanti alla V sezione civile di questa Corte si era tenuta la discussione in relazione ad analoga tematica sviluppata con riferimento alla disciplina del Tosap, ha chiesto la rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa alla camera di consiglio per le valutazioni e le decisioni ritenute opportune.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Regolamento COSAP del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 463 del 1955 (‘Provvedimenti per la costruzione di aRAGIONE_SOCIALE e strade’, in specie gli artt. 1-2), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 729 del 1961 (‘Piano di nuove costruzioni stradali e autostradali’, in specie gli artt. 1-2-6-7-8-12) e RAGIONE_SOCIALEa l. n. 385 del 1968 (‘Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali’), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Secondo la ricorrente la Corte d’appello è incorsa nelle dedotte violazioni di norme di diritto, laddove ha ritenuto che fosse esistente il presupposto applicativo del canone in questione, perché le aree sovrastanti le strade comunali, occupate dalle infrastrutture autostradali, non appartenevano più al demanio o al patrimonio indisponibile comunale.
Ad opinione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la costruzione RAGIONE_SOCIALE‘autostrada, a seguito RAGIONE_SOCIALEa pianificazione RAGIONE_SOCIALE aree soggette agli attraversamenti (ivi inclusi i ponti che realizzano l’occupazione di soprasuolo in questione) era stata voluta dallo Stato ed era stata stabilita con alcune risalenti leggi nazionali, in specie la l. n. 463 del 1955 , che contiene il ‘grafico del piano poliennale di sviluppo e miglioramento RAGIONE_SOCIALEa rete RAGIONE_SOCIALE aRAGIONE_SOCIALE‘ e la l. n. 729 del 1961, recante ‘Piano di nuove costruzioni stradali e autostradali’, come modificata ed integrata dalla l. n. 385 del 1968, attuata con la Convenzione stipulata con l’RAGIONE_SOCIALE il 18 /09/1968, n. 9297 (successivamente modificata ed integrata, in particolare con la Convenzione del 12/10/ 2007, approvata con l’art. 8 duodecies l. n. 101 del 2008).
Secondo la ricorrente, per effetto di tali disposizioni, spazi ed aree determinate, comprese quelli in questione, sono stati d’autorità , ed in via definitiva, sottratti all’uso generalizzato RAGIONE_SOCIALEa comunità locale, per
essere destinati alla realizzazione RAGIONE_SOCIALEa rete autostradale, cioè per offrire e realizzare compiutamente un servizio a favore RAGIONE_SOCIALEa collettività di riferimento nazionale. L’ente locale aveva, infatti, perso ogni potere sulle aree interessate dalle infrastrutture autostradali, né poteva rilasciare alcuna concessione per il loro godimento. Trattandosi di spazi sottratti per legge RAGIONE_SOCIALEo Stato alla titolarità/disponibilità del RAGIONE_SOCIALE, difettava, di conseguenza, il presupposto applicativo del COSAP.
L’RAGIONE_SOCIALE ha rilevato che a tali conclusioni era pervenuto anche il Consiglio di Stato che, in fattispecie del tutto sovrapponibili a quelle in esame, ha ritenuto l’impossibilità di configurare i presupposti applicativi del canone, posto che questo non può certo gravare un bene del demanio statale, per di più realizzato per evidenti finalità di interesse nazionale.
La ricorrente ha aggiunto che nella stessa linea si ponevano alcune pronunce di merito del giudice ordinario e di quello tributario, come pure la Nota del Ministero RAGIONE_SOCIALE (MIT) prot. 15776 del 21/06/2023, subito seguita dalla Nota del medesimo Ministero prot. 17841 del 07/07/2023, ove il MIT ha chiarito che l’attività espletata dalle società concessionarie autostradali trova esclusivo titolo giuridico nella Convenzione sottoscritta con il Ministero concedente, resa efficace mediante Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE soggetto a registrazione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, senza che risulti necessario qualsiasi ulteriore titolo autorizzativo da parte di soggetti terzi, ivi inclusi gli enti territoriali.
Nessun rilievo ha, per la ricorrente, la normativa introdotta in tema di COSAP, successivamente intervenuta ai fini del riordino RAGIONE_SOCIALEa disciplina dei tributi locali, poiché le norme hanno ambiti di applicazione non sovrapponibili, in quanto:
le citate leggi n. 463/1955 e n. 729/1961, come successivamente modificate ed integrate, hanno sottratto alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘ente locale di volta in volta interessato le volumetrie necessarie per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘autostrada;
il d.lgs. n. 446/1997 all’art. 63 ha previsto per Comuni e RAGIONE_SOCIALE la possibilità di istituire il COSAP sulle aree ‘residue’, e cioè in relazione alle occupazioni del demanio/patrimonio indisponibile ancora ‘appartenente’ all’ente locale.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione de ll’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 30, lett. a), del Regolamento COSAP del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Secondo la ricorrente la Corte d’appello è incorsa nelle menzionate violazioni, nell’escludere l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘esenzione per le ‘occupazioni effettuate dallo Stato’, prevista dall’art. 30, lett. a ), del Regolamento COSAP del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, mentre, invece, tanto nella fase di costruzione RAGIONE_SOCIALEa rete autostradale, quanto nella fase (successiva) RAGIONE_SOCIALEa relativa gestione e manutenzione RAGIONE_SOCIALE‘autostrada, la Società concessionaria è rigidamente vincolata alle decisioni statali ed in particolare al controllo RAGIONE_SOCIALE‘ente concedente (prima RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE) , non essendo dunque corretto asserire, come riportato nella sentenza impugnata, che la stessa agisca in piena autonomia. In particolare, la RAGIONE_SOCIALE non è libera di fissare l’importo del pedaggio autostradale , il cui mancato pagamento è accompagnato da sanzioni amministrative, ed è assoggettata a peculiari obblighi stabiliti dalla legge (art. 11, comma 5, l. n. 498 del 1992), oltre che al potere di direzione, vigilanza, controllo e sanzionatorio del concedente (art. 2, comma 83, lett. e, d.l. n. 262 del 2006). Inoltre, la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE ha chiarito che l’indifferenza rispetto alla natura -pubblico/privata – del regime proprietario, non deve tradursi in forme di discriminazione.
L’occupazione effettuata dalla infrastruttura autostradale deve, pertanto, intendersi come operata dallo Stato, rispetto al quale il soggetto concessionario è solo un braccio esecutivo, che ha effettuato investimenti attraverso i proventi RAGIONE_SOCIALEa gestione recupera gli investimenti effettuati.
Diversamente opinando, secondo la ricorrente, la Corte di cassazione dovrebbe sottoporre alla Corte di giustizia UE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 TFUE , la questione di compatibilità comunitaria volta stabilire se gli articoli 49, 56, 63 e 345, TFUE, ed in ogni caso il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione , consentano nei confronti dei concessionari di infrastrutture pubbliche l’applicazione di un trattamento differenziato e discriminatorio rispetto ai rapporti con gli enti locali interessati, in funzione RAGIONE_SOCIALEa qualità pubblica o privata del concessionario.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. , per avere la Corte d’appello reso una motivazione apparente in merito all’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione COSAP prevista dall’art. 29 del Regolamento COSAP del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per le occupazioni di ‘particolare interesse pubblico’ nella parte in cui ha stabilito che «Al comune è demandata la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘eventuale ‘particolare interesse pubblico’ prevista dall’art. 29 del Regolamento Comunale per le occupazioni, la cui applicazione l’appellante invoca: tale valutazione non ha trovato applicazione ne l caso di specie né può essere imposta in questa sede» .
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma 2, lett. g ), d.lgs. n. 446 del 1997, e degli artt. 8, comma 5, e 32, comma 2, del Regolamento COSAP del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Ad opinione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, la Corte d’appello è incorsa nelle menzionate violazioni, laddove ha affermato la sussistenza dei
presupposti di legge per l’applicazione al caso di specie RAGIONE_SOCIALEa maggiorazione del canone prevista per le ‘occupazioni abusive’ dagli artt. 8, comma 5, e 32, comma 2, del Regolamento COSAP del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Nell’ottica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE , l’occupazione non può ritenersi abusiva , essendo del tutto lecita e autorizzata in base alla normativa nazionale, tant’è che, come sopra evidenziato, il RAGIONE_SOCIALE non ha neppure il potere di rimuovere l’infrastruttura realizzata, anche se non ha rilasciato alcuna concessione per l’occupazione RAGIONE_SOCIALEa relativa area.
Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma 2, lett. g) e g -bis ), d.lgs. n. 446 del 1997, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, comma 4, del Regolamento COSAP del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c., non avendo la Corte d’appello rilevato che mancavano i presupposti legali per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione per ‘occupazioni abusive’, e per violazione dei principi di legalità, specificità e tassatività.
Secondo la ricorrente, la sanzione per ‘occupazione abusiva’ prevista nell’art. 38, comma 4, del Regolamento Comunale non trovava riscontro e/o fondamento in alcuna norma di legge e, comunque, l’occupazione in questione non poteva ritenersi abusiva, in quanto costituiva espressione di un’attività pienamente lecita RAGIONE_SOCIALE a ricorrente, come pure affermato dal Consiglio di Stato nelle pronunce richiamate e risultante dalle già citate Note MIT prot. 15776 del 21/6/2023 e prot. 17841 del 7/7/2023.
Va respinta l ‘ istanza di rimessione in pubblica udienza RAGIONE_SOCIALEa controversia, formulata dalla ricorrente, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘intervento di decisioni del giudice amministrativo, espressive di un orientamento difforme da quello espresso dal giudice legittimità ormai consolidato in tema di occupazione di spazi comunali o provinciali con ponti autostradali, evidenziando che, sia pure con riferimento a procedimenti
riguardanti il pagamento RAGIONE_SOCIALEa TOSAP, altra Sezione di questa Corte aveva già fissato udienza pubblica.
Anche dopo le menzionate pronunce del Consiglio di Stato, questa Corte ha infatti mantenuto fermo il proprio orientamento in materia di COSAP (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2422 del 25/01/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20708 del 25/07/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25614 del 25/09/2024), come si chiarirà meglio di seguito.
Non sussistono, allora, i requisiti di cui all’art. 375, comma 1, c.p.c., per la trattazione RAGIONE_SOCIALEa controversia in pubblica udienza, in assenza RAGIONE_SOCIALEa «particolare rilevanza» RAGIONE_SOCIALEa questione di diritto dedotta, come pure di recente ritenuto da questa Corte, adottando una statuizione i cui principi, risolvendo questioni analoghe, vengono da questo Collegio confermate e fatte proprie (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25614 del 25/09/2024).
Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa intima connessione esistente, e risultano entrambi infondati.
7.1. Com’è noto, in base alla disciplina vigente ratione temporis , l’art. 38 d.lgs. n. 507 del 1993 al comma 1 prevedeva che «Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e RAGIONE_SOCIALE province» . Al successivo comma 2 era stabilito che «Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande … e simili infissi di carattere stabile…» .
L’ art. 39 d.lgs. cit. precisava, poi, che «La tassa è dovuta al RAGIONE_SOCIALE o alla Provincia dal titolare RAGIONE_SOCIALE‘atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo,
in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio» .
L’art. 49 stesso d.lgs. disponeva anche: «Sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province …» .
Successivamente, i l d.lgs. n. 446 del 1997 ha stabilito all’art. 63, che «I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, RAGIONE_SOCIALEa tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche … I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile … sia assoggettata, in sostituzione RAGIONE_SOCIALEa tassa per l’occupazione … al pagamento di un canone da parte del titolare RAGIONE_SOCIALEa concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa … Il regolamento è informato ai seguenti criteri: … b) classificazione in categorie di importanza RAGIONE_SOCIALE strade, aree e spazi pubblici; c) indicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa determinata sulla base RAGIONE_SOCIALEa classificazione di cui alla lettera b), RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALEa occupazione, espressa in metri quadrati o lineari …; g) applicazione alle occupazioni abusive di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale; g-bis) previsione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare RAGIONE_SOCIALEa somma di cui alla lettera g) né superiore al doppio RAGIONE_SOCIALEa stessa» .
Questa Corte ha chiarito che il menzionato canone è stato introdotto dal d.lgs. n. 446 del 1997, al fine di abolire la tassa per l’occupazione degli spazi e RAGIONE_SOCIALE aree pubblici e per la contestuale
attribuzione alle province ed ai comuni RAGIONE_SOCIALEa facoltà di prevedere, per l’occupazione, concessa o abusiva, di aree ricadenti nel demanio e nel patrimonio disponibile di loro rispettiva pertinenza, il pagamento di un canone commisurato alle esigenze di bilancio, al valore economico del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all’uso pubblico generalizzato degli spazi occupati ed all’aggravamento degli oneri di manutenzione di detti spazi.
Il COSAP si è, infatti, inserito nel solco di un processo politicoistituzionale inteso ad una sempre più vasta defiscalizzazione RAGIONE_SOCIALE entrate rimesse alla competenza degli enti locali e risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), RAGIONE_SOCIALE‘uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Il titolo che legittima l’occupazione, nel COSAP è costituito da un provvedimento amministrativo, effettivamente adottato o fittiziamente ritenuto sussistente, di concessione RAGIONE_SOCIALE‘uso esclusivo o speciale di detto suolo (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 12167 del 19/08/2003, in motivazione).
Il canone in questione è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), RAGIONE_SOCIALE‘uso esclusivo o speciale di beni pubblici, cosicché esso è dovuto, non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare eccezionale che ne trae il singolo (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18171 del 06/06/2022).
Il presupposto applicativo del COSAP è costituito, si ribadisce, dall’uso particolare del bene che ha impressa una destinazione pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione, potendo tale uso particolare derivare anche da un’occupazione di fatto del suolo pubblico (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1435 del 19/01/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18037 del 06/08/2009).
Tale principio è stato espresso anche dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 61 del 07/01/2016; v., in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 28869 del 19/11/2021).
Per quanto si connotino per una identica condotta che costituisce il presupposto applicativo, il menzionato canone è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (in tal senso vedi Cass., 10/6/2021 n. 16395).
La TOSAP è, infatti, un tributo, che trova la propria giustificazione nell’espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il COSAP costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l’occupazione di suolo pubblico.
Ciò significa che la legittima pretesa del canone da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico (Cass. n. 24541 del 2/10/2019; Cass. Sez. U. n. 12167 del 19/8/2003).
Il COSAP, in sintesi, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), RAGIONE_SOCIALE‘uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo. Il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall’uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione, quando vi sia un’occupazione di fatto del suolo comunale o provinciale (Cass. n. 17296 del 27/06/2019; Cass. n. 18037 del 06/08/2009; Cass. n. 3710 RAGIONE_SOCIALE‘8/02/2019; Cass. n.
10733 del 04/05/2018; Cass. n. 1435 del 19/01/2018; in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020).
7.2. Per quanto attiene alla individuazione del soggetto passivo obbligato a corrispondere il COSAP, ciò che interessa è proprio l’individuazione del soggetto che tiene la condotta integrante l ‘ “occupazione” degli spazi e RAGIONE_SOCIALE aree demaniali.
Come sopra anticipato, tale condotta è la stessa che costituisce il presupposto per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa TOSA P. È, pertanto, utile ricordare quanto affermato – con condivisibile principio – dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a tale tassa, in merito a fattispecie analoghe a quella in esame (occupazione dovuta ad infrastrutture autostradali), in cui, cioè, l’occupazione di aree o spazi demaniali sia stata attuata da opere e strutture che si assumono di proprietà RAGIONE_SOCIALEo Stato, e pertanto suscettibili di beneficiare di un’esenzione.
Questa Corte ha affermato, in maniera costante, che, in tema di TOSAP, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che comporti un’effettiva sottrazione RAGIONE_SOCIALEa superficie all’uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all’occupazione, salvo che sussista una RAGIONE_SOCIALE ipotesi di esenzione previste dall’art. 49 del d.lgs. cit. (v. da ultimo, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28341 del 05/11/2019, ove la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto soggetti alla tassa i viadotti autostradali, in quanto impediscono l’utilizzazione edificatoria del fondo sottostante, nonché l’utilizzo agricolo riferito a determinate colture, e costituiscono un impianto ai fini del l’art. 38, comma 2, d.l gs. cit., essendo formati da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l’utilità). La stessa Corte ha,
quindi, rimarcato che l’esenzione postula che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, con la conseguenza che, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALEo Stato, o nel demanio comunale e provinciale, effettuata da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica, non spetta l’esenzione in quanto è la società ad eseguire la costruzione RAGIONE_SOCIALE‘opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà RAGIONE_SOCIALEo Stato, al quale ritornerà la gestione al termine RAGIONE_SOCIALEa concessione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11886 del 12/05/2017; Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 19693 del 25/07/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28341 del 05/11/2019).
Tale quadro giurisprudenziale – in relazione alla fattispecie in esame di occupazione abusiva (effettuata, cioè, in assenza del titolo concessorio rilasciato dalla provincia) – non è mutato a seguito RAGIONE_SOCIALEa Sentenza a Sezioni Unite n. 8628 del 07/05/2020 che, affrontando l’antitetico tema RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, ha affermato che, in tema di TOSAP, la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, spetta, ai sensi de ll’art. 39 d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica (v., infatti, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2164 del 22/01/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15162 del 30/05/2024).
Assumono, pertanto, decisivo rilievo e prevalenza, quale presupposto per l’individuazione del soggetto obbligato -nel caso in cui l’occupazione non sia assistita da un atto concessorio del RAGIONE_SOCIALE
– l’attività di gestione economica e funzionale del bene, effettuata dalla società concessionaria del soggetto esente, e le finalità lucrative proprie RAGIONE_SOCIALE‘attività d’impresa svolte dalla prima, con l’effetto di escludere l’estensione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità.
7.3. Per le stesse identiche ragioni, anche in tema di COSAP, in mancanza di concessione per l’occupazione del suolo demaniale, soggetto obbligato al pagamento del canone è colui che effettua l’occupazione traendo da essa un’utilità particolare, che esclude il godimento RAGIONE_SOCIALE‘area da parte RAGIONE_SOCIALEa collettività, dovendo pertanto ritenersi che, in caso di occupazione mediante infrastrutture autostradali, sia obbligato al pagamento del canone il concessionario autostradale, non operando, dunque, l’esenzione in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, eventualmente prevista dal Regolamento comunale che disciplina il COSAP (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16395 del 10/06/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza, n. 10351 del 18/04/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12338 del 09/05/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15010 del 29/05/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22183 del 24/07/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22219 del 25/07/2023; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2422 del 25/01/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2275 del 23/01/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20708 del 25/07/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25614 del 25/09/2024).
Nel caso in esame, infatti, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha istituito il COSAP con proprio Regolamento, prevedendo, come pure dedotto dalla ricorrente, all’art. 30, comma 1, lett. a ) , l’esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato.
7.4. La sentenza impugnata si è conformata ai principi sopra enucleati.
Innanzi tutto, l’occupazione del demanio comunale di cui si tratta come da accertamento di fatto RAGIONE_SOCIALEa Corte distrettuale, non
direttamente impugnato – concerne l’occupazione di suolo pubblico per ponti autostradali sovrastanti tratti di strade comunali, attuata con strutture sopraelevate, che costituisce idoneo presupposto per l’applicazione del COSAP ex art. 63 d.lgs. cit.
L’occupazione in esame risulta poi essere ‘ abusiva ‘ , in quanto – alla stregua degli atti e RAGIONE_SOCIALE rispettive allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti – risulta attuata in assenza di titolo concessorio del RAGIONE_SOCIALE, e ‘ di fatto ‘ effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE, quale società concessionaria RAGIONE_SOCIALE‘infrastruttura autostradale, circostanze queste incontestate.
Il COSAP, come sopra evidenziato, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilità particolare o eccezionale che ne trae il singolo.
La sentenza è, dunque, immune da vizi laddove ha ravvisato il presupposto soggettivo passivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione nell’occupazione ‘ di fatto ‘ realizzata dalla società, concessionaria per la gestione RAGIONE_SOCIALE‘infrastruttura autostradale per un lungo periodo di tempo, destinata a ritrarre dalla gestione un proprio utile economico calcolato sulla differenza tra il canone concessorio corrisposto all’ente concedente e gli utili provenienti dalla gestione RAGIONE_SOCIALEa infrastruttura stessa, con l’effetto di escludere, alla luce dei ricordati principi la applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘esenzione prevista in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16395 del 10/06/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza, n. 10351 del 18/04/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12338 del 09/05/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15010 del 29/05/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22183 del 24/07/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22219 del 25/07/2023; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2422 del 25/01/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2275 del 23/01/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20708 del 25/07/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25614 del 25/09/2024).
A nulla rileva, poi, che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine RAGIONE_SOCIALEa concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata RAGIONE_SOCIALEa concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da una persona giuridica che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto RAGIONE_SOCIALEo Stato nello sfruttamento del bene.
Non assume rilievo, in particolare, la modalità con la quale è stata prevista ed eseguita la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘autostrada, che è indubbiamente di proprietà statale, né la presenza di obblighi nella società concessionaria nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato concedente o i poteri di vigilanza e di controllo di quest’ultimo, pure evidenziati dalla ricorrente, poiché comunque la gestione RAGIONE_SOCIALE ‘autostrada è effettuata dalla concessionaria che, a tal fine, si organizza in autonomia e trae dall’attività utili per sé (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25614 del 25/09/2024 e, in particolare, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15010 del 29/05/2023).
Come già precisato da questa Corte, lo svolgimento di un attività strumentale alla realizzazione di un fine pubblico non è sufficiente a giustificare l’esenzione dal COSAP , in quanto l’articolo 30 , comma 1, lett. a), del Regolamento comunale è chiaro nell’indicare che il soggetto occupante deve essere lo Stato, stabilendo che «Sono esenti dal canone: a) Le occupazioni effettuate dallo Stato … » .
Rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente al fine di determinare se quest ‘ultima agisca in autonomia, oppure come longa manus RAGIONE_SOCIALE amministrazioni statali, va osservato che la presenza di vincoli di carattere pubblico alla gestione RAGIONE_SOCIALEa concessione non depone a favore RAGIONE_SOCIALE‘esenzione in quanto l’apposizione di vincoli è attività tipica e fondamentale RAGIONE_SOCIALE‘agire pubblico nell’ec onomia. I vincoli, pure esistenti, anche nella determinazione del pedaggio, non sono tali da
scalfire la finalità di lucro perseguita dalla RAGIONE_SOCIALE, che, nel loro rispetto, è ben libera di perseguire la massimizzazione del profitto. La circostanza che il concessionario gestisca un’infrastruttura direttamente derivante dalla volontà e dalla pianificazione statale ai sensi RAGIONE_SOCIALEa l. n. 729 del 1961, per quanto vera nei fatti, non è tale da configurare il concessionario quale mero esecutore di un’occupazione statale (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15010 del 29/05/2023).
In sintesi, la dedotta proprietà statale RAGIONE_SOCIALE‘autostrada e così del viadotto non interferisce con la circostanza integrativa del presupposto di applicazione del COSAP da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, secondo cui, nel periodo di durata RAGIONE_SOCIALEa concessione, la società dispone del viadotto, per la relativa gestione quale concessionaria, ed in tal modo essa realizzava la condotta di ‘ occupazione ‘ del sottostante suolo comunale.
Ben può essere condivisa, quindi, l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello secondo la quale l’obbligazione di pagamento del canone grava solo sul soggetto che occupa lo spazio pubblico in modo abusivo e di fatto, per avvalersene ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attività d’impresa svolta.
A ciò si aggiunga che, anche laddove la ricorrente fosse una società in house , la scelta RAGIONE_SOCIALEa forma privata comporta la necessaria applicazione del regime privatistico, al fine di non alterare il regime RAGIONE_SOCIALEa concorrenza, con l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sole deroghe necessarie all’espletamento del compito pubblico assegnato o di quelle connesse alla sostanziale soggettività pubblica (ad es., applicazione RAGIONE_SOCIALE regole sul reclutamento del personale; possibilità di attribuzione dei lavori senza ricorrere al procedimento di evidenza pubblica, salvo che nei settori speciali). L’art. 6 del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea dispone, difatti, che gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti RAGIONE_SOCIALE imprese pubbliche o RAGIONE_SOCIALE imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusiva, alcuna misura contraria alle
norme dei trattati, sicché la società ricorrente, anche laddove fosse una società in house , non potrebbe beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione riconosciuta allo Stato (così, in particolare, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2422 del 25/01/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2275 del 23/01/2024).
Inoltre, va in radice esclusa, nella specie, la violazione del ‘ principio di non discriminazione ‘ secondo il diritto Europeo tra società in proprietà privata e società in proprietà pubblica, dedotta dalla ricorrente.
Come si è visto, secondo il regolamento COSAP ora in esame e alla stregua dei suesposti principi, l’elemento scriminante, che consente di escludere l’assoggettamento al COSAP, è l’occupazione RAGIONE_SOCIALEo spazio RAGIONE_SOCIALE‘ente locale posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17296 del 27/06/2019). Occorre, pertanto, che l’occupazione sia direttamente ascrivibile ad uno degli enti indicati come esenti nel Regolamento comunale, sicché non è ipotizzabile la violazione del suddetto principio nel senso invocato, dovendo ribadirsi che l’esenzione non opera ove l’occupazione sia invece ascrivibile ad una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica «in quanto è detta società ad eseguire la costruzione RAGIONE_SOCIALE‘opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà RAGIONE_SOCIALEo Stato, al quale ritornerà la gestione al termine RAGIONE_SOCIALEa concessione» (da ultimo tra le tante Cass. 16395/2021 citata). In relazione alla fattispecie in esame, l’attività di gestione economica e funzionale del ponte autostradale da parte dalla ricorrente, integra, come correttamente affermato dalla Corte di merito, una ‘ occupazione abusiva ‘ RAGIONE_SOCIALEo spazio sovrastante alla INDIRIZZO, realizzata dalla società ricorrente in forza di concessione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e in assenza del titolo concessorio rilasciato dal comune di Como (in tal senso Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10351 del 18/04/2023).
Il Collegio ritiene che le sentenze amministrative citate dalla ricorrente non offrano argomentazioni idonee a giustificare un mutamento RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato.
Non è dirimente la dedotta assenza di poteri di rimozione o di riappropriazione del bene da parte del RAGIONE_SOCIALE, poiché tale limite non vale ad escludere l’imposizione fiscale, semmai a confermarla, in ragione RAGIONE_SOCIALEa perdurante occupazione (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25614 del 25/09/2024).
Inoltre, si è già chiarito (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25/7/2024, n. 20708 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25614 del 25/09/2024) che le citate pronunce del Consiglio di Stato -le quali, peraltro, non si confrontano con l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte di cui si è dato conto -non tengono conto che, in base all’interpretazione sopra riportata, cui, come appena riportato, corrisponde il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE previsioni del Regolamento COSAP in esame, l’elemento scriminante, che consente di escludere l’assoggettamento al COSAP, è l’occupazione RAGIONE_SOCIALEo spazio RAGIONE_SOCIALE‘ente locale posta in essere direttamente dal soggetto esente, il che, come sopra evidenziato, incontrovertibilmente non è nella specie.
Nella memoria difensiva, la ricorrente ha riportato una parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE decisioni del Consiglio di Stato, ove viene affermato quanto segue: «sono escluse dall’ambito applicativo del COSAP le occupazioni che non necessitano di concessione provinciale, ossia quelle che non si riferiscono a beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALE‘ente locale, ovvero le ipotesi in cui il medesimo ente sia sprovvisto del potere di accordare (o negare) l’occupazione, in quanto involgenti interessi di più ampio rilievo. Ne consegue l’impossibilità di configurare i presupposti applicativi del canone, posto che questo non può certo gravare un bene del demanio
statale, per di più realizzato per evidenti finalità di interesse nazionale» . La stessa parte ha, quindi, dato rilievo al fatto che il giudice amministrativo ha menzionato ipotesi di esclusione dal COSAP, che implicano l ‘assenza dei presupposti per la sua debenza , e non di semplice esenzione dal relativo pagamento (che presuppone la debenza RAGIONE_SOCIALEo stesso), al fine di ribadire che, nel caso di infrastrutture autostradali, l’ente locale non ha alcun a autorità o potere dispositivo e, quindi, non può neppure chiedere il pagamento del menzionato canone.
Tuttavia, come già rilevato, nella fattispecie in esame il COSAP è richiesto per l’occupazione RAGIONE_SOCIALEo spazio aereo sovrastante il demanio stradale del RAGIONE_SOCIALE, e non per l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE‘infrastruttura , come peraltro è chiaramente precisato che «Con il termine ‘ suolo pubblico ‘ usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE … ».
Non assume alcun rilievo, dunque, il fatto che la l’infrastruttura autostradale, con cui è effettuata l’occupazione, non sia di proprietà del RAGIONE_SOCIALE (che, dunque, non può esercitare su di essa alcuna signoria o attività dispositiva).
Né ha rilevanza il fatto che la menzionata infrastruttura sia di proprietà statale o corrisponda a un’opera di interesse pubblico nazionale.
Con riguardo al primo profilo, come sopra evidenziato, l’art. 30, comma 1, lett. a) del Regolamento comunale prevede una esenzione, e non una esclusione, dalla debenza del Canone, solo nel caso in cui si tratti di occupazioni effettuate dallo Stato, circostanza che deve essere esclusa in ragione degli argomenti sopra evidenziati.
Con riguardo al secondo profilo, l’interesse pubblico anche nazionale RAGIONE_SOCIALE‘occupazione può giustificare solo la previsione di agevolazioni, ferma la astratta debenza del canone, che la Giunta
comunale è facoltizzata di accordare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 , comma 2, del menzionato Regolamento , come pure consentito dall’art. 63, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 446 del 1997 ( «Per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico la Giunta Comunale previo parere obbligatorio e non vincolante del Settore Entrate – può accordare riduzioni del canone fino alla sua totale esenzione. La delibera di riduzione esenzione del canone è proposta dal settore competente a valutare il particolare interesse pubblico sotteso all’agevolazione stessa» ), che nella specie nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha allegato essere stata prevista.
Non consente, dunque, di escludere la debenza del COSAP il mero fatto che, nel caso di specie, si tratta di beni appartenenti al demanio “involgenti interessi di più ampio rilievo”.
Neppure rilevano nel senso invocato dalla ricorrente le Note MIT prot. 15776 del 21/6/2023 e prot. 17841 del 07/07/2023, ove viene sommariamente descritto l’ iter seguito per la costruzione e la gestione RAGIONE_SOCIALE aRAGIONE_SOCIALE, regolata dalla corrispondente convenzione, e viene affermato che l’espletamento del servizio autostradale non necessita di ulteriori autorizzazioni, licenze o permessi da parte degli enti locali.
Le Note, che non hanno natura normativa, richiamano, appunto, la fase RAGIONE_SOCIALEa costruzione e RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALE‘autostrada .
Ma, come già detto, l’aver pianificato la rete autostradale da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato, unitamente agli enti locali, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa Conferenza di servizi, come pure l ‘avere concesso in gestione la stessa non esime la società concessionaria dall’obbligo di pagare il C OSAP per l’attraversamento dei pont i sulle strade comunali o provinciali.
Per tale ragione va anche superato quanto osservato nella memoria scritta RAGIONE_SOCIALE‘A COGNOME (con cui si chiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza), che riporta le conclusioni RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale espresse in altro giudizio (in data 27/3/2024), ove si evidenzia che «appare del
tutto evidente che, essendo il titolo RAGIONE_SOCIALE‘occupazione una legge statale, non possa ravvisarsi in capo allo Stato, proprietario RAGIONE_SOCIALEa struttura occupante, alcuna forma abusiva o meramente fattuale di occupazione» .
In realtà, la legge statale ha pianificato la costruzione RAGIONE_SOCIALE‘autostrada, anche attraverso la Conferenza di servizi, ma l’occupazione del suolo comunale o provinciale, quando vi è un regime concessorio di gestione RAGIONE_SOCIALE aRAGIONE_SOCIALE -come nel caso in esame -, comporta che l’ente gestore provveda al pagamento in favore degli enti locali territoriali.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
8.1. Com’è noto, in virtù RAGIONE_SOCIALEa nuova formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. – introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in I. n. 134 del 2012 – non è più consentita l’impugnazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» , ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» .
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l’effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 prel., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
In altre parole, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro RAGIONE_SOCIALEa sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘assoluta omissione o RAGIONE_SOCIALEa mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa irriducibile contraddittorietà e RAGIONE_SOCIALE‘illogicità manifesta) RAGIONE_SOCIALEa stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).
A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
8.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto la nullità la statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito per apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, nella parte in cui è stata respinta la censura riferita alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione prevista dall’art. 29 del Regolamento comunale.
Nella sentenza impugnata, sull’ argomento, è spiegato quanto segue: « 4.2Deve inoltre essere osservato che la scelta di assoggettare l’occupazione di suolo pubblico rientrante nel demanio provinciale o comunale al pagamento di un canone è essa stessa
espressione RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEo Stato affermata con gli artt. 52 e 63 del D.lgs. n. 446/1997, che trovano attuazione, nel caso di specie, con il Regolamento COSAP del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Al comune è demandata la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘eventuale ‘particolare interesse pubblico’ prevista dall’art. 29 del Regolamento Comunale per le occupazioni, la cui applicazione l’appellante invoca: tale valutazione non ha trovato applicazione nel caso di specie né può essere imposta in questa sede. In proposito è peraltro suffici ente osservare che l’art. 29 del Regolamento suddetto contempla la possibilità di riduzioni e -a maggior ragione -esenzioni, soltanto nel caso di occupazioni ‘non commerciali’, specificando al comma 4 le ipotesi da considerarsi tali (e così quelle destinate ad attività di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate direttamente da enti non commerciali in attuazione dei propri scopi istituzionali, come pure quelle attività di raccolte pubbliche di fondi destinati alla rigenerazione urbana a condizione che si tratti di attività occasionali) e pare innegabile che l’attività RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE non rientri in tali categorie, trattandosi di attività precipuamente svolta a scopo di lucro, ancorché destinata alla generalità degli utenti.»
È pertanto evidente che la motivazione, in ordine alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione , è sussistente ed anche chiaramente fondata su due distinte rationes . Da una parte, viene evidenziato che il Regolamento attribuisce al RAGIONE_SOCIALE la facoltà di valutare agevolazioni, o addirittura esenzioni, per il caso di occupazioni di particolare interesse pubblico, aggiungendo che il RAGIONE_SOCIALE nella specie non si è avvalso di tale facoltà e che tale valutazione non può essere effettuata in sede giurisdizionale. Da ll’altra, viene precisato che , comunque, la RAGIONE_SOCIALE non potrebbe mai avvalersi di tale agevolazione, perché si riferisce soltanto ad occupazioni ‘non commerciali’.
Anche il quarto motivo di ricorso è infondato.
L’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 446 del 1997 stabilisce che il Regolamento RAGIONE_SOCIALE‘ente locale , nel disciplinare il COSAP, deve essere informato ad alcuni criteri, tra cui quello stabilito alla lettera g), ove è prevista l ‘ «applicazione alle occupazioni abusive di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale» .
Il Regolamento COSAP del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE all’art. 8 precisa che «1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive» e al successivo art. 32 precisa che «2. Le occupazioni abusive sono soggette al pagamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘occupante di fatto di una indennità di importo pari all’ammontare del canone che sarebbe dovuto per le occupazioni stesse, se regolari, maggiorato del 50%, in applicazione di quanto previs to dall’art. 63 comma 2 lett. g) del D.Lgs.446/97.»
Come sopra evidenziato, l’occupazione nella specie deve ritenersi abusiva, in quanto eseguita di mero fatto, senza che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse rilasciato alcuna concessione avente ad oggetto l’occupazione RAGIONE_SOCIALE‘area sovrastante la INDIRIZZO comunale , sicché la maggiorazione del canone deve ritenersi dovuta, senza che assuma rilievo la qualità di società concessionaria RAGIONE_SOCIALE‘autostrada in capo alla ricorrente.
10. Il quinto motivo è da ritenersi anch’esso infondato.
Gli atti di determinazione hanno contengono anche l’irrogazione d i una sanzione confronti RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, comma 4, del Regolamento comunale, il quale prevede che «Le occupazioni abusive sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio RAGIONE_SOCIALE‘indennità prevista al comma 2
del precedente art. 32, ferme restando le sanzioni stabilite dall’art. 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.»
La norma si è adeguata ai criteri fissati dall’art. 63, comma 2, lett. gbis ), d.lgs. n. 446 del 1997, che stabilisce proprio la necessità RAGIONE_SOCIALEa «previsione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare RAGIONE_SOCIALEa somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio RAGIONE_SOCIALEa stessa, ferme restando quelle stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»
L’ipotesi disciplinata dall’art. 63, comma 2, lett. g), d.lgs. cit., come sopra illustrato, riguarda proprio le occupazioni abusive, sicché la previsione regolamentare risulta autorizzata dal d.lgs. cit., senza che possa ritenersi violato il principio di legalità.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Quanto alla ulteriore istanza di RAGIONE_SOCIALE, il Collegio reputa, a seguito di riconvocazione, che non si evidenzino circostanze tali per rimeditare le ragioni qui esposte.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, a carico RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare in favore RAGIONE_SOCIALEa ICA le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 24.000,00 per compenso, oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge;
condanna la ricorrente a rimborsare in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 24.000,00 per compenso, oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge; del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione civile