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Possibile applicazione della sanzione per lite temeraria

Il provvedimento verte sulla valutazione della fondatezza di un’opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente analisi del titolo di credito e della prova della sua esistenza, nonché sulla condanna alle spese processuali e sulla possibile applicazione della sanzione per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

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Pubblicato il 1 giugno 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 8425/2022

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA TERZA

SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8425/2022 tra OPPONENTE OPPOSTO Oggi

28 maggio 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:

Per l’avv. COGNOME Per l’avv. COGNOME

Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.

Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.

Il verbale viene chiuso alle ore 13.30.

Il Giudice dott. NOME COGNOME

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. NOME COGNOME all’esito della Camera di consiglio, pronuncia la seguente

SENTENZA N._1238_2025_- N._R.G._00008425_2022 DEL_28_05_2025 PUBBLICATA_IL_28_05_2025

nella causa promossa da:

nata a ed ivi residente in INDIRIZZO c.f. , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Verona;

opponente contro:

residente a Cerea (Vr) in INDIRIZZO c.f. , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Verona;

opposto iscritta al n. 8425/22 R.G. opposizione al decreto ingiuntivo n. 2703/22 emesso il 30.09.2022 dal Tribunale di Verona per un’importo di € 15.000,00 oltre interessi e spese;

osservato, in via preliminare, che non si procede all’esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l’art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente;

richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta datata 3 luglio 2023;

osservato che l’opposto aveva richiesto il pagamento di € 15.000,00, in ragione della vendita della Fiat TARGA_VEICOLO fatta alla sig.ra , quindi, da ciò l’odierno opposto richiedeva l’emissione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;

rilevato che parte opponente chiedeva di dichiarare l’inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2703/2022 emesso dal Tribunale di Verona, per l’effetto, chiedeva di dichiarare non dovuto il credito vantato asseritamente da parte opposta e richiedeva di condannarsi lo stesso al pagamento di quanto sarà stabilito dal Giudicante ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie e riconoscimento del debito in capo all’odierna opponente, chiedeva di ridursi il complessivo dovuto, mediante quantificazione esatta dell’ammontare, sia in linea capitale che per quanto concerne gli interessi maturati e in questa sede contestati, con spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi. Rilevato che parte opposta, aveva richiesto di respingersi l’opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, quindi, per l’effetto, chiedeva di confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 2703/2022, emesso dal Tribunale di Verona, conseguentemente, chiedeva di condannare l’ingiunta al pagamento di € 15.000,00 e degli interessi come da domanda monitoria, chiedeva, altresì, di condannarsi, inoltre, la sig.ra al pagamento delle spese ed al risarcimento dei danni per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., con la rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali. L’opposto sig. aveva disconosciuto la firma apposta sul documento informatico doc. 2 di parte opponente, che attestava la quietanza di pagamento degli € 15.000,00 a saldo di quanto pattuito per la vendita della RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLORAGIONE_SOCIALE

Da ciò, veniva disposta una perizia grafologica, con la nomina della c.t.u. dott.ssa Successivamente la perizia veniva revocata, poiché, la sig,ra non era riuscita a depositare l’originale del documento da sottoporre a perizia grafologica.

Verificato che l’opposto, ha dimostrato con i documenti in atti la fondatezza della propria pretesa creditoria, in quanto ha dimostrato di aver venduto la RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO alla sig.ra e di non aver ricevuto la somma pattuita pari ad € 15.000,00 per la vendita della predetta vettura.

Di contro l’opponente non ha fornito alcun supporto probatorio alla propria opposizione, incentrata unicamente sul documento 2, documento la cui firma è stata disconosciuta dal sig. Ritenuta, in definitiva, la totale infondatezza dell’opposizione, alla quale segue l’inevitabile condanna della sig.ra alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opposta, liquidate come in dispositivo.

Tenuto conto che l’opposizione aveva solo finalità dilatorie, condanna l’opponente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della parte opposta ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, rigetta l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, che viene dichiarato immediatamente esecutivo;

condanna la sig.ra al pagamento di € 1.000,00 in favore del sig. , ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

condanna l’opponente alla rifusione delle spese di procedimento in favore della parte opposta, liquidate in € 3.400,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.

Così deciso, in Verona, il 28 maggio 2025

Il Giudice dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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