Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge, non perde – per ciò solo – l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario, in quanto “stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale”. In definitiva, la soluzione adottata dalla Corte di appello aveva inteso operare un bilanciamento fra gli interessi e le esigenze dei due genitori che teneva conto, da un lato, delle prospettive lavorative della madre e, dall’altro, della possibilità per il padre di regolare in modo elastico gli incontri col minore, ormai ben inserito nel nuovo contesto territoriale e scolastico.
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