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Caducazione del titolo esecutivo

Caducazione del titolo esecutivo, nelle more del giudizio di opposizione, presuppone una sostanziale fondatezza dell’opposizione.

Pubblicato il 23 August 2022 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catanzaro, sezione prima civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1173/2022 pubblicata il 03/08/2022

nella causa civile iscritta al n. 2980 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2010, pendente

tra

XXX (C.F.),

e

YYY (C.F.) E ZZZ (C.F.)

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, XXX proponeva opposizione ex art. 615, comma 1 avverso il precetto notificato in data 05.08.2010 ad istanza degli avv. YYY e ZZZ, con il quale si intimava il pagamento della complessiva somma di €. 3.022,54 comprensiva di spese di precetto ed oneri di legge.

Tale somma veniva riconosciuta in forza di Ordinanza del 19.05.2010 emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro, sez. I, in camera di consiglio che, revocando l’ordinanza cautelare pronunciata nel procedimento iscritto al n. 2498/2010 R.G.A.C., ha condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore degli avv.ti YYY e ZZZ liquidate complessivamente in €. 950,00 ed ulteriori €.1.228,00 comprese spese generali iva e cpa.

A seguito della iscrizione della causa a ruolo, decedeva il sig. XXX.

Dopo la morte dell’originario opponente, si costituiva il suo erede, ribadendo le richieste già formulate dal de cuius.

Sennonché in data 22.12.2010 gli avv.ti YYY e ZZZ notificavano l’atto di precetto, unitamente al titolo, al sig. XXX nella qualità di unico erede del sig. XXX.

Tale ultimo procedimento di opposizione veniva iscritto al n. 77/2011 R.G.A.C. il quale, stante ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, veniva riunito al procedimento recante RG n. 2980/2010 con provvedimento del 14.10.2011.

All’udienza del 25.03.2022, le parti precisavano le rispettive conclusioni in modalità cartolare e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2. Quanto al merito della controversia, va osservato, in via di principio, che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo non consente la prosecuzione del giudizio d’esecuzione, e cio’ in ossequio al noto principio espresso con il brocardo: nulla executio sine titulo (in tal senso anche Cass. civ., Sez. Un., 21 settembre 2021, n. 25478). Il titolo esecutivo, quale condizione dell’azione, deve esistere gia’ nel momento in cui questa e’ minacciata con la notificazione dell’atto di precetto, non si puo’ formare successivamente all’inizio del processo esecutivo e deve permanere fino alla conclusione di questo (Cass. 1337/00; 7631/02; 11769/02; 11021/2011; 15363/11; 2955/2013). La logica e manifesta conseguenza processuale del principio sopra richiamato, è che, nel caso di specie, la revoca del titolo esecutivo – avvenuta con sentenza n. 1457/2017, emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro il 28.09.2017, all’esito del giudizio di merito possessorio definendo il contenzioso tra XXX e il sig. ***-, prodotta in atti, conduce necessariamente a dichiarare cessata la materia del contendere del presente giudizio di opposizione a precetto.

Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l’interesse finale dell’attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull’esistenza dell’evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza; qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell’inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell’azione, dichiarandone l’infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”). Nel caso di specie, entrambe le parti processuali hanno chiesto che il giudizio fosse definito con la cessazione della materia del contendere (v. comparse conclusionali e memorie di replica) sul presupposto della riforma dell’ordinanza posta alla base del precetto impugnato.

Poiche’ tuttavia è mancato l’accordo delle parti in ordine alle spese di giudizio, occorre pronunciarsi in ordine alla regolazione delle stesse.

In merito si registra l’esistenza di un recente contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Si è discusso invero della rilevanza della pronuncia di caducazione del titolo esecutivo intervenuta nel corso del giudizio di opposizione all’esecuzione, soprattutto al fine delle ricadute pratiche in termini di liquidazione delle spese di causa.

Un primo orientamento (da ultimo Cass. civ. n. 1005/2020) ha ritenuto che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del principio generale della domanda, non comporti la fondatezza dell’opposizione ed il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, con conseguente ricaduta pratica in termini di regolazione delle spese di causa che non possono essere liquidate con certezza in favore dell’opponente, dovendosi all’uopo utilizzare il principio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalita’ e nella considerazione dell’intera vicenda processuale.

Nel 2019, con la sentenza n. 21240 la Seconda Sezione della Corte di Cassazione è entrata in aperto contrasto con il precedente orientamento prevalente, riprendendo risalenti arresti giurisprudenziali; in questo contesto ha affermato il principio di diritto secondo cui la caducazione del titolo esecutivo, nelle more del giudizio di opposizione, ancorche’ intervenuto, come nel caso di specie, per motivi differenti da quelli posti a sostegno del giudizio di opposizione all’esecuzione, pur portando ad una cessazione della materia del contendere, presuppone una sostanziale fondatezza dell’opposizione, con la conseguente impossibilità per il giudice di merito di porre le spese del giudizio a carico della parte opponente. Sostanzialmente i Giudici, con il citato arresto giurisprudenziale hanno ritenuto che, intervenuta la caducazione del titolo, l’opposizione deve ritenersi fondata, per qualunque motivo proposta, sicché il Giudice dell’opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l’opponente al pagamento delle spese processuali, sulla scorta dei motivi proposti risultando gli stessi assorbiti dalla caducazione del titolo, con conseguente illegittimità ab origine dell’esecuzione.

Questo Giudice ritiene di dover aderire all’ultimo orientamento citato, con la conseguenza che i motivi di opposizione sono da considerarsi assorbiti dalla sopravvenuta caducazione del titolo.

Tuttavia, ai fini della determinazione sulle spese, nonostante la soccombenza virtuale dell’opposta, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato ed ancora della sopravvenuta caducazione del titolo nelle more del giudizio di opposizione, si ritiene vi siano fondati motivi per la compensazione delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe emarginata, avente ad oggetto opposizione a precetto, ogni contraria istanza disattesa così provvede:

1. DICHIARA cessata la materia del contendere per la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo;

2. COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la Dott.ssa, funzionario UPP presso il Tribunale di Catanzaro.

Catanzaro 03.08.2022

Il GOP

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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