La notizia anonima esige di essere trattata alla stregua di qualsiasi altra fonte, nel senso che, per poter invocare l’esimente del diritto di cronaca, essa deve essere controllata nella sua verità reale o, quanto meno, putativa, intendendosi che il giornalista deve almeno dedurre e provare la cura posta negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio ed incertezza in ordine alla verità della notizia stessa. Né può replicarsi che la fonte, siccome anonima, non consente un controllo di veridicità, poiché, se è così, è pur vero che l’accusa anonima è di per se stessa immeritevole di interesse pubblico.
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