Uno studio professionale ha contestato cartelle esattoriali e avvisi di addebito per contributi previdenziali, eccependo l'omessa notifica e la prescrizione del debito. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione, considerando idonea la documentazione fornita dall'ente di riscossione e qualificando come generico il disconoscimento delle copie fotostatiche operato dal debitore. Il ricorrente ha impugnato la decisione in Cassazione, lamentando irregolarità nelle notifiche, la mancata verifica delle firme contestate e la violazione delle regole procedurali. La Corte di Cassazione, rilevando la rilevanza e la complessità delle tematiche trattate, ha escluso una decisione sommaria in camera di consiglio. I magistrati hanno rimesso la causa alla Sezione Lavoro ordinaria per una trattazione approfondita.
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