Una società agricola affittuaria ha rifiutato di restituire un ramo d'azienda con oltre quattrocento capi di bestiame alla scadenza contrattuale. La concedente ha ottenuto dal tribunale il sequestro giudiziario del compendio. L'affittuaria ha presentato reclamo cautelare, lamentando presunte nullità contrattuali legate al benessere animale e all'interpretazione dell'accordo, ma il tribunale collegiale ha confermato il vincolo. L'affittuaria ha quindi proposto ricorso straordinario in Cassazione, denunciando l'abnormità del provvedimento per motivazione apparente. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile: le ordinanze cautelari emesse in sede di reclamo sono per legge provvisorie e prive di carattere decisorio, non ammettendo ricorso di legittimità neppure a fronte di presunte gravi nullità. Per aver insistito nell'impugnazione palesemente inammissibile, l'affittuaria è stata condannata a ingenti spese legali, al risarcimento per lite temeraria e a una sanzione verso la cassa delle ammende.
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