La sentenza ribadisce l’onere del creditore di fornire la prova del titolo su cui si fonda la propria pretesa, anche nel caso in cui il credito derivi da cessione. Il cessionario, infatti, si trova nella stessa posizione del cedente e deve quindi fornire la prova dell’esistenza, del titolo e dell’ammontare del credito, oltre all’adempimento della prestazione. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto inammissibile l’appello perché la società appellante non si era confrontata con la motivazione della sentenza di primo grado ma si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni, senza fornire nuovi elementi di prova.
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