Un professionista ha ottenuto dai giudici di merito la piena riliquidazione della pensione di anzianità senza l'applicazione del massimale deliberato dal proprio ente previdenziale, insieme alla restituzione di oltre dodicimila euro illegittimamente trattenuti per un contributo di solidarietà. L'ente pensionistico ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la violazione dei poteri di autonomia finanziaria e la disapplicazione delle proprie riforme contabili. Prima della discussione, tuttavia, l'ente ha depositato un atto di rinuncia formale accettato dal pensionato. I giudici di legittimità hanno accertato il difetto di forma della rinuncia, priva della firma dell'avvocato, ma hanno dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. La vittoria del pensionato è così divenuta definitiva.
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