La sentenza affronta il tema della nullità parziale di un contratto di credito al consumo a causa dell’erronea indicazione del TAEG, stabilendo che il costo dell’assicurazione obbligatoria per ottenere il credito deve essere incluso nel calcolo. Di conseguenza, il contratto viene eterodeterminato con l’applicazione del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro, come previsto dalla legge. La sentenza si sofferma, inoltre, sulla clausola relativa agli interessi moratori, dichiarandone la nullità e applicando la sanzione civile della nullità parziale. Infine, la Corte accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale del finanziatore, condannando il consumatore al pagamento del capitale residuo e degli interessi calcolati al tasso legale.
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