Un dirigente di un ente pubblico regionale ha contestato il taglio del proprio stipendio. L'amministrazione ha applicato il limite massimo regionale di centosessantamila euro annui al posto di quello statale di duecentoquarantamila euro. Il dirigente ha impugnato la decisione della Corte di Cassazione tramite revocazione, sostenendo che i giudici fossero caduti in un errore di percezione sulla provenienza del suo trattamento pensionistico. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la precedente pronuncia non conteneva una svista materiale, ma esprimeva una precisa interpretazione delle norme vigenti. La disciplina regionale restrittiva relativa al tetto retributivo dirigenti si applica a chiunque percepisca emolumenti dal settore pubblico, indipendentemente dall'ente erogatore della pensione. Il dirigente perde definitivamente la causa ed è condannato a rifondere cinquemila euro di spese legali oltre al raddoppio del contributo unificato.
Continua »