Un agente residente in Italia ha citato in giudizio una società preponente olandese davanti al tribunale italiano, chiedendo differenze provvigionali e indennità di fine rapporto scaturenti da un contratto di agenzia commerciale. La società estera ha eccepito il difetto di giurisdizione italiana, evidenziando che l'accordo delimitava l'attività di promozione esclusivamente nei territori dell'ex Jugoslavia. I giudici di merito hanno inizialmente confermato la giurisdizione italiana valorizzando la sede operativa e il domicilio dell'agente. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribaltato la decisione. Gli Ermellini hanno stabilito che, per individuare il giudice competente nell'Unione Europea, occorre guardare primariamente alla zona contrattualmente assegnata e non alla sede dell'intermediario. Poiché il territorio concordato si trovava fuori dall'Italia e la convenuta risiede nei Paesi Bassi, i giudici italiani non hanno il potere di decidere. La Corte ha quindi annullato la sentenza senza rinvio, decretando la vittoria della società olandese.
Continua »