Una struttura sanitaria privata otteneva un decreto ingiuntivo contro una Regione e una Asl per il pagamento di prestazioni riabilitative erogate. Gli enti pubblici contestavano l'obbligo, eccependo l'assenza di accreditamento e il superamento del tetto di spesa. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la clinica introduceva in via subordinata richieste di risarcimento per responsabilità precontrattuale e di indennizzo per ingiustificato arricchimento. I giudici di merito dichiaravano inammissibili tali domande aggiuntive. La Corte di Cassazione, recependo il principio fissato dalle Sezioni Unite, ha ribaltato questo verdetto: il creditore opposto può formulare domande subordinate o alternative se poggiano sul medesimo interesse sostanziale dell'ingiunzione. La Suprema Corte ha confermato il rigetto del credito tariffario principale per il limite di spesa, ma ha rinviato la causa alla Corte d'appello per valutare nel merito i danni e gli indennizzi.
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