Un lavoratore ha contestato la cessione del proprio rapporto di lavoro da una società cedente a una nuova società di scopo, ritenendo l'operazione una cessione individuale illegittima priva di consenso. Il dipendente sosteneva la mancanza di autonomia e preesistenza della struttura ceduta, nonché l'illegittimità della propria assegnazione a tale settore dopo una precedente reintegra giudiziale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore, confermando la piena validità del trasferimento di ramo d'azienda. I giudici hanno accertato la reale autonomia operativa del reparto ceduto, l'esistenza di strumenti gestionali dedicati e la legittimità organizzativa dell'inquadramento del dipendente. L'operazione rientra nella libertà di iniziativa economica d'impresa, sancendo la definitiva sconfitta del lavoratore condannato al pagamento delle spese di lite.
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