Una clinica privata ha erogato trattamenti di riabilitazione per conto del servizio sanitario e ha richiesto il pagamento di compensi residui. L'Azienda Sanitaria ha contestato il superamento dei tetti di spesa, senza eccepire la validità dell'accreditamento. Il Tribunale ha riconosciuto solo parzialmente il credito. Nel giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello ha sollevato d'ufficio la mancanza di prova dell'accreditamento regionale, rigettando integralmente la domanda dell'ente di cura. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale pronuncia: sul rapporto negoziale e sui requisiti autorizzativi si era già formato un giudicato interno preclusivo di verifiche d'ufficio. Il giudice di seconde cure non poteva riesaminare aspetti ormai consolidati ed estranei ai motivi d'appello, determinando così la vittoria della struttura sanitaria.
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