Una clinica privata accreditata conveniva l'Azienda Sanitaria Locale chiedendo oltre trecentomila euro per prestazioni diagnostiche, contestando un indebito sconto tariffario. Il Tribunale accoglieva la domanda e l'ente sanitario versava l'intero importo. In appello, i giudici riconoscevano la validità dei tetti di spesa regionali e riducevano drasticamente il debito dell'azienda a circa trentadue mila euro, dimenticando tuttavia di ordinare il rimborso della differenza già corrisposta. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Azienda Sanitaria, ha stabilito che la domanda volta a ottenere la restituzione somme pagate in eccedenza a seguito della modifica della sentenza di primo grado deve essere sempre esaminata dal giudice d'appello, cassando la decisione per omessa pronuncia.
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