Un Raggruppamento Temporaneo di Imprese ottiene un appalto pubblico per servizi di assistenza tecnica a un Ministero. Nel corso degli anni, l'Amministrazione richiede un potenziamento delle attività e sottoscrive tre distinti atti aggiuntivi per aumentare risorse e compensi. A fronte del mancato pagamento delle fatture emesse per le prestazioni svolte, la società mandataria ottiene decreti ingiuntivi per milioni di euro. Il Ministero contesta i titoli ingiuntivi eccependo la nullità degli accordi modificativi per violazione delle norme sulle gare pubbliche. I giudici di secondo grado accolgono la tesi ministeriale, revocando le ingiunzioni. La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso dell'impresa, chiarendo che l'interpretazione del contratto di appalto impone una valutazione coordinata e complessiva di tutte le clausole pattuite, senza fermarsi a una lettura atomistica dei singoli articoli. La Suprema Corte annulla la decisione con rinvio.
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