Una società impugna davanti alla Corte di Cassazione la sentenza di secondo grado, contestando anche la condanna alle spese di lite a favore di due terzi estranei a qualsiasi responsabilità. Nelle more del giudizio, la società raggiunge un accordo transattivo con i creditori principali e l'assicurazione rinuncia al proprio ricorso. Ciononostante, la società prosegue l'impugnazione solo contro i due soggetti terzi, lamentando l'ingiusta applicazione della soccombenza. La Suprema Corte dichiara il ricorso principale inammissibile: l'accordo privatistico cancella l'interesse a decidere verso le parti transigenti, mentre verso i soggetti terzi la società ha formulato censure generiche senza trascrivere le difese pertinenti. La società subisce quindi la definitiva condanna a rifondere oltre seimila euro di onorari legali.
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