Una società creditrice è intervenuta nel pignoramento di una casa. L'acquirente dell'immobile, estranea al debito, ha presentato opposizione sostenendo la proprietà del bene. Il Tribunale ha accolto la domanda dell'acquirente, verificando preliminarmente il rispetto del termine decadenziale tipico dei vizi formali dell'esecuzione. La creditrice ha proposto appello. La Corte d'Appello ha respinto l'impugnazione perché inammissibile: la decisione del Tribunale andava considerata come opposizione agli atti esecutivi e quindi impugnabile solo in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato il verdetto applicando il principio dell'apparenza. La motivazione del giudice, che richiama i termini perentori, prevale sull'etichetta formale della causa indicata nel frontespizio. La società creditrice ha perso definitivamente la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese legali.
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