Una società proprietaria di un immobile concesso in locazione commerciale a uso supermercato contestava il recesso anticipato della società conduttrice, subentrata tramite cessione d'azienda. L'inquilina aveva comunicato il recesso per gravi motivi a causa di pesanti perdite economiche subite nella gestione di quel punto vendita. La proprietaria otteneva un decreto ingiuntivo per i canoni successivi al rilascio, chiamando in causa sia l'inquilina attuale sia la cedente originaria. I giudici di merito revocavano l'ingiunzione, accertando la legittimità del recesso e condannando la locatrice alla restituzione della cauzione e alle spese legali. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della proprietaria: il crollo del fatturato e l'aggravarsi del dissesto economico costituiscono fattori oggettivi, imprevisti e sopravvenuti idonei a legittimare l'interruzione contrattuale anticipata.
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