Un intermediario ottiene una linea di credito per conto di una società e richiede il pagamento della provvigione pattuita al soggetto che gli ha conferito l'incarico. Il committente contesta il debito e nega la sussistenza della prova sull'iscrizione del professionista all'albo ufficiale dei mediatori. I giudici di merito riconoscono il diritto al compenso per l'attività di mediazione creditizia svolta, considerando dimostrata l'iscrizione grazie all'indicazione del relativo numero di matricola. Il committente impugna la pronuncia dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione del diritto di difesa e dell'onere probatorio. La Suprema Corte rileva un contrasto giurisprudenziale: secondo un orientamento, la mancata tempestiva contestazione dell'iscrizione ne sancisce l'ammissione pacifica; secondo un diverso indirizzo, l'iscrizione all'albo è un presupposto essenziale rilevabile d'ufficio. Con ordinanza interlocutoria, la Corte rimette la causa in pubblica udienza per una decisione nomofilattica.
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