Una cliente ordinava infissi su misura per il proprio immobile per oltre centotrentamila euro, versando un consistente acconto. L'ordine veniva firmato dal marito. In seguito a divergenze, la committente chiedeva la restituzione dell'anticipo, invocando il diritto di recesso gratuito tipico del consumatore o, in subordine, la risoluzione per colpa dell'azienda o per mutuo accordo. I giudici di merito ritenevano valido l'accordo e applicavano d'ufficio il recesso dal contratto di appalto, imponendole di indennizzare l'impresa per spese e mancato guadagno. La Corte di Cassazione ha chiarito che i prodotti personalizzati escludono il recesso del consumatore. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della cliente per omessa pronuncia: i giudici d'appello hanno trasformato arbitrariamente la sua pretesa in una domanda autolesionista, ignorando del tutto le richieste subordinate di scioglimento per inadempimento o dissenso reciproco.
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