Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo II DEI CONTRATTI IN GENERALE » Capo V Degli effetti del contratto » Sezione I Disposizioni generali » Art. 1375
Esecuzione di buona fede
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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