Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo II DEI CONTRATTI IN GENERALE » Capo XIV Della risoluzione del contratto » Sezione I Della risoluzione per inadempimento » Art. 1456
Clausola risolutiva espressa
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalita' stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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