Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo II DEI CONTRATTI IN GENERALE » Capo V Degli effetti del contratto » Sezione I Disposizioni generali » Art. 1374
Integrazione del contratto
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita'.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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