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Nullità fideiussione e onere della prova

La sentenza chiarisce i principi relativi alla nullità della fideiussione in relazione ai contratti derivati e all’onere della prova in materia di saldo negativo del conto corrente. Inoltre, definisce la legittimazione passiva in caso di mandato alla riscossione del credito.

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Pubblicato il 29 aprile 2025 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI LECCE Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. NOME COGNOME Presidente rel. dott.

NOME COGNOME Consigliere dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._286_2025_- N._R.G._00000102_2019 DEL_01_04_2025 PUBBLICATA_IL_01_04_2025

nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. 102/2019 R.G., trattata e passata in decisione all’udienza collegiale del 10.1.2024, promossa da:

(C.F. ), in proprio e quale socio accomandatario dello (C.F. ) e (C.F. ), rappresentate e difese dall’ Avv. NOME COGNOME

APPELLANTI PRINCIPALI (C.F. (C.F. (C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti e NOME COGNOME

APPELLANTI PRINCIPALI CONTRO C.F. C.F. C.F. Renda;

APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE , rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME

APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE NONCHE’ e per essa rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME.

INTERVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.

Svolgimento del processo I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:

“Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in proprio e quale socio accomandatario dello hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1236/2015 (R.G. 3745/2015), emesso dal Tribunale di Lecce in data 12.05.2015, con il quale era stato intimato alla in solido con i fideiussori , il pagamento, entro 40 giorni, in favore della conclusioni:

“1) dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni indicate nella narrativa del presente atto;

2) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla 2.a) dichiarare nullo, per difetto di causa concreta, il contrattoderivati OTC” del 13.07.2006;

2.b) in subordine, pronunciare la risoluzione del medesimo contratto per grave inadempimento dell’intermediario finanziario;

2.c) in ogni caso condannare la banca convenuta al pagamento in favore della della somma di e 46.818,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sorgere del diritto all’effettivo soddisfo;

3) condannare la banca convenuta al pagamento di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore an/is/a/ano” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo].

ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto preliminarmente di “riunire il presente giudizio a quello recante il n. 6412/15 R.G.”.

Nel merito, ha concluso per il rigetto in toto delle avverse deduzioni con conferma del decreto ingiuntivo impugnato e ha chiesto “nella non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle avverse domande riguardanti il contratto Derivati, compensare le somme che dovessero risultare a debito di con quelle risultanti a credito della ferme restando le debitorie dei fideiussori accertate nel provvedimento monitorio opposto” [il corsivo è tratto dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta]. costituitisi, hanno eccepito la inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di perché deceduto “in data antecedente all’emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto e, precisamente, in data 10.12.2011”;

la nullità del d.i. per inesistenza dei requisiti di legge ex art. 633 c.p.c.;

per violazione dell’art. 117 TUB e per difetto di buona fede nella esecuzione del contratto;

la inefficacia della fideiussione ex art. 1956 c.c.;

la infondatezza della pretesa creditoria [il corsivo è tratto dalla narrativa della comparsa di costituzione e risposta].

Con autonomo atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, hanno proposto opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo n.1236/2015 (R.G. 374512015), emesso dal Tribunale di Lecce in data 11.05.2015, con il quale era stato intimato a pagamento, solido, favore della della somma complessiva di euro 62.047,74, oltre interessi e spese legali della fase monitoria eccependo la inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di perché deceduto “in data antecedente all’emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto e, precisamente, in data 10.12.2011”; la nullità del d.i. per inesistenza dei requisiti di legge ex art. 633 c.p.c.;

l’assenza della obbligazione fideiussoria a carico dei sig.ri la nullità delle fideiussioni in aumento per violazione dell’art. 117 TUB e per difetto di buona fede nella esecuzione del contratto;

la inefficacia della fideiussione ex art. 1956 c.c.;

la infondatezza della pretesa creditoria [il corsivo è tratto dalla narrativa dell’atto di citazione in opposizione 2 decreto ingiuntivo].

ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto preliminarmente di “riunire il presente giudizio a quello recante il n. 6357/15 R. G.”.

Nel merito, ha così concluso:

“dichiarare inammissibile ovvero rigettare in lutto o in parte l’avversa opposizione.

In ogni caso, ed eventualmente anche in via somma ingiunta, pari ad 662.047,74 oltre le spese della procedura monitoria così come accertate in decreto, oltre interessi come in decreto, spese ed accessori, ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa” [il corsivo è tratto dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta Con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 3 maggio 2016, il secondo giudizio è stato riunito al primo iscritto al n. 6357-2015 R.G. ed è stata autorizzata la chiamata in causa del a cura di Si è dunque costituito il chiedendo, in via preliminare, la estromissione dal giudizio e instando per il rigetto “in tutto o in parte” delle avverse domande. La causa, istruita documentalmente, all’udienza del 11.12.2018 è stata decisa, ai sensi dei l ‘art. 281 sexies c.p.c., con sentenza resa all’esito della discussione orale.

” Con la predetta sentenza il Tribunale ha così deciso:

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

dichiara l’estromissione dal presente giudizio del rigetta la domanda riconvenzionale promossa da , in proprio e quale socio accomandatario dello condanna , in proprio e quale socio accomandatario dello solido, al pagamento, in favore della della somma di euro 62.047,74, oltre agli interessi al tasso annuo del 16,57% con decorrenza dal 17.03.2014;

condanna , in proprio e quale socio , a rifondere, in favore della spese del presente giudizio che quantifica in euro 6.715,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge;

compensa le spese di lite tra e il Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e, con distinto atto, Nei due appelli, successivamente riuniti, si sono costituiti , proponendo a loro volta appello incidentale;

è intervenuta nel giudizio altresì, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., in qualità di procuratrice di Disposta una CTU sul contratto derivati, a seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.

Motivi della decisione Con il primo motivo d’appello, rubricato “Violazione artt. 1387 e ss cod. civ. e dei generali principi in materia di rappresentanza.

Malgoverno delle prove.

Contraddittorietà”, censurano la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva di relativamente al contratto derivati OTC.

Il motivo è infondato.

Invero, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, il contratto in questione risulta stipulato con Banca *** spa e non con che poi avrebbe conferito mandato per la riscossione del credito ad :

sicché risulta il secondo motivo, rubricato “Violazione artt. 112

c.p.c.; nullità della sentenza per omessa pronuncia.

Violazione art. 2697 c.c. e dei generali principi in materia di onere della prova”, eccepiscono la mancata produzione telematica degli estratti conto bancari, prodotti irritualmente solo in forma cartacea, con conseguente loro inutilizzabilità ai fini della prova del credito azionato.

La censura è infondata.

Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza della suprema corte, condivisa da questo Collegio, che il deposito cartaceo anziché telematico (e viceversa) non dà luogo ad alcuna nullità in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 comma 1 c.p.c., anche in forza del principio del raggiungimento dello scopo che l’atto è destinato a conseguire (si veda da ultimo Cass. n. 1108/23).

Con il terzo motivo si deduce la “Violazione art. 112 c.p.c.; nullità della sentenza per omessa pronuncia.

Violazione artt. 2 L. n. 287/90, 1418 c.c. e 1343 c.c. in relazione alle c.d. fideiussioni omnibus” In particolare, lamentano le appellanti che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla eccepita nullità della fideiussione a firma delle sigg.re Dott.ssa quanto rilasciata su un modulo conforme a schema contrattuale in contrasto con le norme a tutela della concorrenza.

Il motivo è infondato.

Invero, non è stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall’autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio (Cass. n. 863/25).

Con il quarto motivo si eccepisce la “Violazione artt. 183, quinto comma, 269, terzo comma, e 156 c.p.c. – Contraddittorietà”.

Censurano le appellanti la sentenza impugnata nella parte in cui “dopo aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva di ordine alla riconvenzionale spiegata dagli opponenti, ha revocato la (propria precedente) ordinanza di autorizzazione alla chiamata in causa del disponendone la estromissione dal motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo, non sussistendo evidentemente i presupposti di cui all’art. 106 c.p.c. per chiamare in causa il (Cass. n. 2331/22).

Con il quinto motivo si deduce la “Violazione artt. 1418, 2° comma, 1325 e 2033 c.c. Violazione art. 1458 c.c. carenza assolta di motivazione”.

Lamentano, in particolare, le appellanti la carenza di una effettiva motivazione in ordine alla domanda di nullità/risoluzione del contratto derivati OTC.

Anche questo motivo è sostanzialmente assorbito dal rigetto del primo motivo, posto che il contratto in questione risulta stipulato con Banca *** spa, per cui la domanda proposta nei confronti di non può evidentemente trovare accoglimento.

Con il sesto ed ultimo motivo si eccepisce la “Violazione art. 2657 c.c. e dei generali principi in materia di onere della prova”.

L’opposto, secondo le appellanti, avrebbe dovuto provare l’effettiva sussistenza del saldo negativo del conto corrente azionato col decreto ingiuntivo, a fronte delle eccezioni di nullità di diverse clausole contrattuali sollevate dalle opponenti.

Il motivo è infondato, atteso che l’opposto ha puntualmente prodotto il contratto di conto corrente e tutti gli estratti conto, assolvendo al proprio onere della prova.

D’altra parte, prive di fondamento risultano le eccezioni sollevate dalle appellanti.

Innanzitutto, l’eccepita mancanza di reciprocità tra capitalizzazione degli interessi creditori (annuale) e capitalizzazione degli interessi debitori (trimestrale) non configura nella fattispecie alcuna nullità, essendo stato stipulato il contratto di conto corrente il 20/12/1999, cioè anteriormente alla riforma di legge ed alla delibera del CICR in materia, datata 9/08/2000.

Quanto, poi, all’asserita usurarietà del tasso d’interesse applicato, le opponenti non hanno indicato il modo e la misura del presunto la commissione di massimo scoperto è stata validamente pattuita nel contratto di c/c alla percentuale dello 0,25.

Ancora, il riferimento convenzionale al tasso prime ratepro tempore” (ABI o di una specifica banca), maggiorato di una certa percentuale, è assolutamente determinato o determinabile in quanto controllabile in base a criteri oggettivi, richiamati nella convenzione.

Generiche sono poi le contestazioni relative alla cd. valuta, la cui clausola è stata censurata senza alcun riferimento concreto al rapporto in esame.

Infine, anche la asserita divergenza fra le spese di tenuta conto pattuite e quelle applicate è priva di precisi riscontri.

Sicché l’appello proposto da va rigettato.

Passando quindi all’esame dell’appello proposto da , con il primo motivo eccepiscono la “nullità della sentenza perché contraria a norme imperative – Violazione della legge antiusura”.

Deducono gli appellanti che il tasso d’interesse liquidato in dispositivo, pari al 16,57% con decorrenza dal 17.3.2014, è usurario.

Il motivo è infondato, non essendo stati prodotti i decreti ministeriali che hanno determinato il TEGM nel periodo considerato.

Con il secondo motivo viene eccepita la “violazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza per omessa pronuncia – malgoverno delle prove – violazione diritto di difesa e contraddittorio”.

Sostengono gli appellanti che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccepita estraneità dei fideiussori al contratto derivati, stante la natura finanziaria di quest’ultimo.

Il contratto di fideiussione avrebbe, infatti, limitato chiaramente la garanzia prestata alle operazioni bancarie collegate al rapporto di conto corrente, escludendo quindi quelle finanziarie.

Il motivo è infondato.

negativo, unitamente agli addebiti delle altre operazioni regolate sul medesimo conto, sulla base delle disposizioni del correntista.

Con il terzo motivo si deduce la “violazione dell’art. 112 c.p.c.;

nullità della sentenza oer omessa pronuncia.

Violazione dell’art. 2697 c.c. e dei generali principi in materia di onere della prova”.

, secondo gli appellanti, si sarebbe limitato a produrre, oltre a tutti gli estratti conto, copia del contratto di apertura del conto corrente e copia dei moduli fideiussori, non producendo altra documentazione pure rilevante ai fini della prova del credito, come il documento di sintesi del contratto di cc, i documenti relativi alla concessione di fidi ed alla modifica delle condizioni contrattuali.

Il motivo è infondato.

La documentazione prodotta da è quella normalmente richiesta agli istituti di credito per la ricostruzione del rapporto e la determinazione del saldo finale.

Con il quarto motivo si denuncia la “violazione dell’art. 112 c.p.c.;

nullità della sentenza per omessa pronuncia in merito alle fideiussioni – violazione artt. 2 legge n.287/90, 1418 c.c. e 1343 c.c. in relazione alle c.d. fideiussioni omnibus”.

In particolare, eccepiscono gli appellanti la nullità delle fideiussioni per violazione dell’art. 2, comma 2, lettera A della legge n. 287 del 1990 in quanto riproducenti il modello ABI poi sanzionato dalla Banca d’Italia.

La censura è infondata.

Intanto non è stato prodotto il provvedimento dell’autorità garante che avrebbe sanzionato il modello in questione (Cass. n. 863/25).

Inoltre, il modello ABI sanzionato è del 2003, mentre le fideiussioni di cui si tratta sono state stipulate nel 1999.

Eccepiscono altresì gli appellanti la violazione dell’art. 1938 c.c. in considerazione del reiterato aumento ingiustificato dell’importo massimo garantito.

Anche questa censura è infondata, essendo stato comunque indicato il quinto ed ultimo motivo si deduce la “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – malgoverno delle prove”.

Secondo gli appellanti nella fattispecie sarebbe integrato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 1956 c.c., essendo l’istituto di credito a conoscenza delle gravi difficoltà economiche del correntista.

La censura è infondata, non potendosi ricavare solo dalla concessione di diversi fidi la predetta consapevolezza, come sostenuto dagli opponenti.

A ciò si aggiunge che i fideiussori erano obbligati ad informarsi sull’andamento della situazione debitoria del soggetto garantito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del contratto di garanzia.

L’appello va quindi rigettato.

Con l’appello incidentale chiede, in riforma della sentenza impugnata, la condanna al pagamento del saldo anche degli eredi di , condanna omessa dal Tribunale nonostante vi fosse un’apposita domanda dell’opposto.

L’appello è fondato, essendo stata effettivamente proposta tale domanda ed avendo i predetti eredi proposto opposizione proprio in tale qualità.

Anche l’appello incidentale di , con cui si contesta la compensazione delle spese nei confronti del fondato, in considerazione dell’irrituale chiamata in causa, della successiva estromissione dal giudizio e della soccombenza avversaria nel merito.

Le spese processuali e quelle di CTU, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

La Corte così provvede:

Rigetta gli appelli principali proposti da nonché da in solido, in favore di , dell’importo di euro 62.047,74, oltre agli interessi per cui vi è condanna;

In accoglimento dell’appello incidentale proposto da , condanna in solido, al pagamento delle spese processuali relative al primo grado in favore del che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;

Condanna , in solido, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida, in favore di , in euro 10.000,00 ciascuno per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% ed oltre alle spese di CTU;

Spese compensate nei confronti di Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico degli appellanti principali, in favore dell’Erario, di un’ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione dell’appello.

Lecce, 1.4.2025 IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE (Dott. NOME COGNOME (Dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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