Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29646 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29646 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5259/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
nonché contro PREFETTURA DI FORLI’-CESENA;
-intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE FORLI’ n. 1241/2021, pubblicata il 9/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
–COGNOME NOME propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Forlì avverso il verbale di accertamento elevato il 12.2.2018 dalla RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, per violazione dell’art. 214 CdS, in relazione all’art. 86 DPR n. 602/73, in quanto circolava abusivamente alla guida del veicolo TARGA_VEICOLO, poiché sottoposto a fermo amministrativo;
-il suddetto Giudice di pace, con sentenza n. 810/2018, rigettò l’opposizione e la decisione venne confermata dal Tribunale di Forlì, con sentenza n. 1241/2021;
-l’appellante aveva dedotto la nullità della notifica degli atti presupposti perché consegnati alla madre con lui non convivente; aveva, altresì, eccepito la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative, ex artt. 209 CdS e 29 della L. n. 689/81, nonché la prescrizione biennale ai sensi della Legge Finanziaria 2008 e del D. Lgs n.285/1992; nel merito, aveva lamentato che il veicolo non poteva essere sottoposto a fermo amministrativo perché indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale di avvocato;
-il Tribunale di Forlì -con la richiamata sentenza – ha ritenuto che l’onere della prova che il veicolo non fosse strumentale all’esercizio della professione incombeva sul debitore; che l’eccezione di prescrizione fosse stata tardivamente dedotta in grado d’appello e che , per contestare il vizio della notifica, il ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso;
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello sulla base di tre motivi;
-la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso mentre l’altra intimata, la Prefettura di Forlì-Cesena, non ha svolto attività difensiva in questa sede;
-il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
-in prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.
Ritenuto:
-che il ricorso stato notificato alla Prefettura di Forlì- Cesena presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
-che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la facoltà concessa all’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione di avvalersi di funzionari appositamente delegati è limitata al solo giudizio di primo grado, trovando applicazione per quelli successivi le norme generali in materia di rappresentanza e difesa dello Stato contenute nel R.D. n. 1611 del 1933, e nel relativo regolamento di esecuzione emanato con R.D. n. 1612 del 1933;
-che, in particolare, dall’art. 11, comma 1, del citato R.D. n. 1611 del 1933, si evince che il ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. deve essere notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato, la quale esercita nel distretto della Corte d’Appello di Roma le attribuzioni dell’Avvocatura distrettuale (ex art. 18, comma 4);
-che, d’altro canto, l’art. 1, comma 1, del R.D. n. 1612 del 1933 stabilisce che l’Avvocatura generale dello Stato provvede alla difesa delle cause davanti alla Corte di cassazione;
-che la notificazione eseguita in violazione della surrichiamata normativa non può ritenersi affetta da inesistenza, né da mera irregolarità, bensì da nullità, in virtù di quanto espressamente disposto dal l’art. 11, comma 3, del medesimo R.D. n. 1611 del 1933, risultando, conseguentemente, suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291, comma 1, c.p.c., ovvero di sanatoria, qualora l’Amministrazione si costituisca (cfr. Cass. n. 20890/2018, Cass. Sez. Un. 608/2015, Cass. n. 22079/2014, Cass. n. 9411/2011 e Cass. Sez. Un. 17207/2003, nonché, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice stradale, la recente ordinanza interlocutoria n. 14273/2023 pronunciata da questa stessa Sezione);
-che, nel caso in esame, la Prefettura di Forlì -Cesena è rimasta intimata, sicché non può ritenersi realizzato il meccanismo di sanatoria innanzi descritto;
-che si rende, pertanto, necessario, alla luce delle considerazioni che precedono, disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti della suddetta Prefettura, ordinandone l’esecuzione presso l’Avvocatura generale dello Stato nel termine di seguito indicato;
-che, a tal fine, la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando alla parte ricorrente di provvedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso alla Prefettura di Forlì-Cesena presso l’Avvocatura generale dello Stato entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda