Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29644 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29644 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18901/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 58/2022 depositata il 18/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Presidente relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- Nel 2000 COGNOME NOME sporgeva denuncia-querela nei confronti di COGNOME NOME, denunciando che questi l’aveva colpita in testa con una pala nel corso di un diverbio;
-si apriva a carico del COGNOME un procedimento penale, all’esito del quale il Tribunale di Ascoli Piceno, nel 2007, ne riconosceva la responsabilità penale condannandolo a quattro mesi di reclusione e al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile COGNOME;
-il COGNOME proponeva appello, e la Corte d’Appello di Ancona, nel 2015, dichiarava prescritto il reato ma confermava il diritto della danneggiata al risarcimento del danno, da liquidarsi da parte del giudice civile;
il COGNOME proponeva allora ricorso per cassazione avverso la sentenza penale e questa Corte, con la sentenza n. 33890 del 2017, la cassava per difetto di motivazione anche in ordine alle statuizioni civili, rimettendo la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello a norma dell’art. 622 c.p.p.;
la COGNOME riassumeva il giudizio davanti alla Corte d’appello di Ancona; la corte d’appello, con la sentenza 58 2022 qui impugnata, pubblicata il 181.2022, rigettava la domanda risarcitoria della COGNOME;
contestualmente, il COGNOME, a sua volta, riassumeva il giudizio davanti alla Corte d’appello di Ancona, la quale benché sollecitata in tal senso non provvedeva a riunire i due giudizi.
Pertanto si svolgevano parallelamente due diversi giudizi davanti alla Corte d’appello civile di Ancona, in sede di riassunzione dal medesimo giudizio penale, che si concludevano con due diverse
sentenze, entrambe di esito negativo per la donna, una delle quali, la n. 58 del 2022, è quella impugnata in questa sede.
– In questo giudizio, che trae origine dalla riassunzione effettuata dalla COGNOME, la corte d’appello dapprima afferma, con motivazione analoga a quella sviluppata nella parallela sentenza n.13302020, che, a seguito del rinvio ex art. 622 c.p.p., si verifica una sostanziale traslatio iudicii davanti al giudice civile, che non è vincolato da alcun principio di diritto, per cui il fatto perde ogni connessione col reato, per riacquistare i caratteri dell’illecito civile, alla stregua delle cui regole deve essere valutato e accertato.
2.1. – Ciò premesso, la sentenza impugnata aggiunge che dalle risultanze istruttorie non emergono riscontri sufficienti per fondare la pretesa risarcitoria, sulla base dell’apprezzamento delle dichiarazioni rese dalla danneggiata nel procedimento penale, ritenute assai vaghe e inconcludenti, tanto che essa non era stata neppure in grado di riferire con che cosa era stata colpita. Per contro, la corte d’appello ritiene convincenti le dichiarazioni testimoniali rese da un teste citato dal COGNOME, il quale aveva riferito che l’uomo , nel giorno del diverbio, si era trovava con lui in una località diversa a prelevare dei mattoni.
2.2. La corte d’appello, sull’assunto che ogni incertezza probatoria in ordine al fatto dedotto non possa che riverberarsi a svantaggio della parte che deva dare compiuta dimostrazione di esso, escludeva pertanto la responsabilità civile del COGNOME in relazione all’episodio denunciato ritenendo il fatto non provato, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dalla COGNOME.
Di qui il ricorso della COGNOME sottoposto all’attenzione della Corte.
2.- Nel ricorso n. 18091 del 2022, pertanto, COGNOME NOME propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di COGNOME NOME, per la
cassazione della sentenza n.58 2022 della Corte d’Appello di Ancona depositata l’ 8.1.2022.
3.- Resiste il COGNOME con controricorso.
– La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, parallelamente alla trattazione del ricorso n. 17034 del 2021, che ha ad oggetto l’impugnazione della sentenza n. 1330 del 2020, all’esito della quale il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116, 132, 384, 392 e 394 c.p.c., per aver la corte d’appello accolto la domanda avversaria, di accertamento negativo, sulla base di quanto prospettato dal COGNOME, senza riesaminare l’intero compendio probatorio, con motivazione sostanzialmente apparente, in quanto la stessa non riporta testualmente le dichiarazioni rese dai testi della ricorrente, e non precisa, sulla base del testo delle dichiarazioni, perché le stesse dovevano ritenersi inattendibili o generiche, precludendo in tal modo ogni controllo al giudice di legittimità sulla correttezza del ragionamento probatorio.
2.- Con il secondo motivo denuncia l’omessa ovvero apparente motivazione ex articolo 360 comma primo numero 5 c.p.c. e la violazione dell’articolo 394 c.p.c. e dell’articolo 522, rectius 622 c.p.p., per non aver la Corte d’appello tenuto conto del principio stabilito dalla sentenza penale di rinvio della Corte di Cassazione che aveva annullato la sentenza penale d’appello per carenza motivazionale. Ricorda che il giudice del rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitato o implicitamente enunciato nella sentenza di cassazione e quindi deve evitare di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici con necessità di sopperire ai difetti argomentativi (richiama in questo senso Cass.
n. 2029 del 2017 e Cass. n. 28011 del 2021 ove viene ricostruita l’autonomia del giudizio ex art. 622 c.p.p. e d anche segnalata la necessità di non ripetere gli errori di motivazione già verificatisi: ‘ Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio d’appello, egli è tenuto, nonostante l’istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati .’).
La ricorrente segnala che la sentenza di appello avrebbe rinnovato l’errore di motivazione per il quale era stata annullata la sentenza penale, non avendo riportato le dichiarazioni dei testi sulle quali ha ritenuto di fondare, ritenendole convincenti, il suo convincimento, e non ha preso neppure in considerazione le dichiarazioni degli altri testi presenti ai fatti, bollandole come generiche senza dare a questa Corte la possibilità di verificare la correttezza del percorso argomentativo mediante la riproduzione delle dichiarazioni stesse.
3. – Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’erroneità, la contraddittorietà, la irrazionalità e manifesta illogicità della motivazione nonché la violazione delle statuizioni della sentenza di rinvio e l’omesso esame di un fatto decisivo controverso e quindi la violazione dell’articolo 2697 c.c., dell’articolo 622 c.p.p., degli articoli 116 e 246 c.p.c. in quanto la Corte d’appello avrebbe escluso la responsabilità del COGNOME nonostante gli elementi di prova certi ed
equivocabili agli atti mediante un percorso motivazionale del tutto vacuo, valorizzando la deposizione della parte civile nel processo penale come se fosse una testimonianza in senso tecnico, di tenore favorevole all’imputato, senza tener conto del divieto sancito dall’articolo 246 c.p.c., andando contro al principio stabilito da questa Corte con la sentenza n. 16916 del 25/06/2019, nella quale si afferma che non è consentita l’utilizzazione alla stregua di una testimonianza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale dovendo invece trovare applicazione il divieto sancito dall’articolo 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un diretto interesse, fermo restando che suddette dichiarazioni sono liberamente valutabili dal giudice.
Le dichiarazioni rese dalla COGNOME in sede penale come testimonianza della parte civile sono quindi state prese in considerazione nel giudizio civile e non in questa sede rinnovate, e valutate contro l’attrice perché ritenute vaghe e confuse là dove la stessa riferiva che non ricordava con cosa fosse stata colpita, dichiarazione della quale invece la ricorrente sottolinea la coerenza con l’altra dichiarazione resa, secondo la quale era stata colpita da dietro.
Quindi, la ricorrente segnala che la Corte d’appello è incorsa in due errori: in primo luogo ha utilizzato la deposizione della parte civile con una testimonianza, in contrasto con l’articolo 246 c.p.c., in secondo luogo non ha ben compreso il tenore delle dichiarazioni rese dalla parte civile, dalle quali emergeva comunque la conferma dell’aggressione subita da parte del COGNOME in quelle circostanze di tempo e di luogo.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge in riferimento all’articolo 622 c.p.p., agli articoli 115, 116 e 384 c.p.c. nonché agli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per aver la Corte d’appello privilegiato nella sua
valutazione dei fatti le testimonianze rese dai testi citati dal COGNOME anziché quelle dei testi citati dalla COGNOME, errando peraltro nell’applicare il criterio penalistico della causalità al di là di ogni ragionevole dubbio invece che il criterio civilistico del più probabile che non.
A fronte dell’accertamento, documentato con i certificati medici, relativo alle lesioni riportate dalla ricorrente, che venne anche ricoverata per nove giorni presso l’ospedale di Ascoli Piceno e delle dichiarazioni dalla stessa rese riportate nella cartella clinica, in cui ella riferiva che era stata percossa da un vicino perdendo conoscenza e cadendo per terra, tali documentazioni, pur prodotte, non sono state affatto considerate. Se correttamente considerate, cioè se correttamente fosse stato valutato tutto il compendio probatorio incluse queste dichiarazioni e le testimonianze a favore della COGNOME, escluso il valore di prova testimoniale alla dichiarazione resa dalla parte civile nel processo penale, la ricorrente afferma che l’esito del giudizio non avrebbe potuto essere che a lei favorevole perché correlando tutti i fatti non poteva che emergere chiara la prova dell’aggressione subita da parte del COGNOME.
5. -Il ricorso è complessivamente infondato .
Il primo motivo è inammissibile, perché per come formulato tende direttamente ad una rivalutazione dei fatti di causa. Anche a voler interpretare il motivo nel senso che esso contenga una implicita denuncia di nullità della motivazione, non può ritenersi né che la motivazione sia mancante né che essa sia totalmente contraddittoria o priva di una sua struttura logica. La Corte d’appello non ricade nell’ errore motivazionale della precedente sentenza di merito in quanto enuncia sulla base di quali risultanze testimoniali ritiene di formare il suo convincimento, selezionando dai vari apporti istruttori quelli che ritiene più convincenti, per concludere alla fine che manchi la prova che, nel tafferuglio ove la COGNOME rimase colpita, fosse presente e artefice del danno il COGNOME.
Merita di essere ricordato che la sentenza penale nei confronti del COGNOME è stata cassata, quanto alle statuizioni civili, con sentenza n. 33890 del 2017 di questa Corte, che ha affermato che in appello il ricorrente aveva invocato la sua estraneità ai fatti deducendo che al momento dell’asserita aggressione si trovava distante circa venti chilometri dal luogo della stessa ed aveva indicato le deposizioni dei tre testi, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME COGNOME che avrebbero corroborato tale versione dei fatti. La Corte territoriale aveva omesso di rispondere alla specifica doglianza della COGNOME sul punto, riportandosi genericamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, la cui motivazione era stata peraltro parimenti carente, essendosi il Tribunale di Ascoli Piceno limitato ad affermare che i testi della difesa, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME COGNOME, nessun contributo avevano apportato ai fini dell’accertamento della verità, ma senza indicarne le ragioni e senza neppure indicare seppur sinteticamente il contenuto delle loro deposizioni.
La sentenza d’appello si fa carico del motivo per cui è stata cassata la precedente sentenza penale e giustifica sufficientemente le ragioni del proprio convincimento.
Può ritenersi che l’accertamento compiuto non si ponga in contrasto col principio secondo il quale, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l’intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all’altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n.1547 del 2015, e, recentemente, Cass. n.15270 del 2024), in quanto questo raffronto risulta essere stato compiuto essendone stato esplicitat o l’esito ragionato sebbene
non siano stati testualmente riportati, in motivazione, tutti gli elementi istruttori acquisiti ma solo quelli ritenuti maggiormente utili a supportare la decisione.
6. -Il secondo motivo e al terzo motivo sono infondati.
La massima della sentenza n. 16916 del 2019 così recita: ‘ Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena “translatio” del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile; ne consegue che non è consentita l’ “utilizzazione”, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall’art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell’ambito delle complessive risultanze istruttorie .’
Nella sentenza in esame, le dichiarazioni rese dalla donna nel procedimento penale non sono state espressamente qualificate nè prese in considerazione come prove testimoniali, ma liberamente apprezzate dal Collegio che ne ha ricavato il convincimento che la donna non abbia neppure visualizzato la persona che l’ha colpita.
5.4. -Il quarto motivo è inammissibile, perché anch’esso volto a sollecitare una rinnovazione della valutazione in fatto.
Complessivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Spese compensate, in ragione della particolarità della fattispecie. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 24