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Mutuo fondiario, limite di finanziabilità

Mutuo fondiario, il limite di finanziabilità non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto.

Pubblicato il 02 February 2023 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona del giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 13/2023 pubblicata il 04/01/2023

Nella causa iscritta al n. 4166/2020 R. G. promossa da

XXX, c.f. e YYY, c.f.

Contro

ZZZ S.P.A., c.f.

; parte convenuta e nei confronti di

KKK srl, c.f.; parte intervenuta

OGGETTO: giudizio di merito opposizione esecuzione immobiliare rge 6/2019.

CONCLUSIONI rese in data 13 ottobre 2022, come da verbale d’udienza figurata.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l’iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato il 4 dicembre 2020, gli odierni attori, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria conclusasi con il rigetto dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva promossa dall’ZZZ spa sulla scorta del contratto di mutuo fondiario, ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D.Lgs 01.09.1993 n. 385, autenticato nelle firme dal dott., notaio in Cosenza, identificato al n. 72964 rep. e n. 26290 racc., hanno tempestivamente introdotto il giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione immobiliare n. 6/2019 R.G.E., ribadendo le difese spiegate nella fase cautelare, e segnatamente:

a. la nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 T.U.B.;

b. la nullità del pignoramento per difetto di titolo esecutivo;

c. l’erroneità dell’importo richiesto in pagamento;

d. la nullità della clausola di garanzia.

Hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità e illegittimità del pignoramento con conseguente estinzione della procedura esecutiva.

Con comparsa depositata il 3 marzo 2021 si è costituita la banca procedente, la quale ha contestato singolarmente i motivi di opposizione e domandato il rigetto di tutte le domande avanzate da parte attrice; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della domanda di nullità del mutuo fondiario oggetto di causa, ha chiesto la conversione del predetto contratto ex art. 1424 c.c. in mutuo ipotecario.

Con comparsa del 3 marzo 2021 si è pure costituita la KKK srl, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., avendo acquistato pro soluto da ZZZ S.p.A. i crediti oggetto della procedura esecutiva già di titolarità della cedente, la quale ha eccepito l’infondatezza dell’opposizione ex adverso spiegata, di cui ha chiesto il rigetto.

In sede di note di trattazione scritta per la prima udienza di trattazione, parte attrice ha eccepito altresì in rito la nullità della costituzione di parte convenuta nonché nel merito il difetto di legittimazione passiva della stessa, atteso che la KKK SPV s.r.l. è succeduta a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., avendo acquistato pro-soluto da ZZZ S.p.A. i crediti oggetto della procedura esecutiva per come provato dalla KKK SPV s.r.l. con atto di costituzione..

La causa, istruita in via documentale, disattesa l’istanza di ctu formulata da parte attrice, in quanto avente finalità meramente esplorativa, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 13 ottobre 2022 previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi. Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.

Priva di pregio è l’eccezione di irregolarità della costituzione dei difensori sollevata da parte attrice, risultando per tabulas che la procura generale prodotta sub doc. 1 dall’ZZZ spa contiene nomin dei difensori “con facoltà di agire e stare in giudizio, tutti disgiuntamente tra loro”.

Ciò comporta che è sufficiente la sottoscrizione di uno solo dei legali ai fini della validità della costituzione. Sul punto, la Suprema Corte ha expressis verbis chiarito che “Nel caso di procura alle liti rilasciata a due difensori, con conferimento di poteri agli stessi da esercitarsi anche disgiuntamente, ciascuno dei difensori nominati può autenticare la sottoscrizione apposta dal cliente, senza che ne risultino in alcun modo sminuiti i poteri conferiti all’altro difensore” (Cassazione civile, sez. VI, 3 dicembre 2014, n. 25592).

Parimenti infondata è l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della ZZZ, atteso che ai sensi dell’art. 111 c.p.c. non essendo stata formalmente estromessa, la cedente continua ad essere parte del giudizio.

Invero nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall’art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l’alienante mantiene la sua legittimazione attiva (“ad causam”), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, comma 3, c.p.c., del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma.

Ciò posto in via preliminare, le doglianze formulate da parte attrice, da ricondursi come motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c ad eccezione del dedotto vizio di nullità/inefficacia dell’atto di pignoramento per mancato compimento della notifica del titolo in forma esecutiva, da qualificarsi invece come profilo di opposizione ex art. 617 c.p.c., si profilano infondati.

Con impegno esplicativo l’eccezione di superamento del c.d. limite di finanziabilità, oltre a risultare genericamente formulata e suffragata soltanto dal valore castale dell’immobile, dichiarato agli effetti fiscali, per € 41.755,56, che notoriamente non corrisponde al valore di mercato dello stesso, essendo il primo per comune esperienza sensibilmente inferiore rispetto al secondo, risulta infondata.

Invero le Sezioni Unite, chiamate a dirimere contrasto interno alle sezioni semplici sorto a partire dal 2017, hanno di recente affermato che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” ( Cass.33719/2022).

La Cassazione peraltro nella sua composizione più autorevole ha chiarito altresì che “Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.

Parimenti destituita di fondamento è l’eccezione di inefficacia dell’atto di pignoramento per mancato compimento della notifica del titolo in forma esecutiva.

Sul punto giova rilevare che:

anzitutto il profilo di opposizione è inammissibile in quanto tardivo poiché –come peraltro rilevato da parte comvenuta- svolto oltre il termine di venti giorni previsto per le impugnazioni di agli atti esecutivi, premesso che (vds ex pluribus Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 3967 del 12/02/2019) “l’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1, c.p.c” (vds. anche Cass. sez. 3, Sentenza n. 27851 del 12/12/2013):

in ogni caso lo stesso è infondato atteso che l’art, 41 T.U.B. co.I “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo” (e nel caso di specie risulta evidente la natura fondiaria del mutuo azionato quale titolo della procedura); deve ancora valorizzarsi il principio che “il debitore che proponga opposizione ex art. 617 c.p.c. non può limitarsi, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire, a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata del titolo medesimo perché lo stesso conterrebbe l’erronea, ma facilmente riconoscibile, indicazione del difensore richiedente, dovendo egli allegare il concreto pregiudizio cagionato da tale irregolarità ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo” (vds. ex pluribus Cass Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29804 del 18/11/2019).

Apoditticamente formulata è pure l’eccezione di “nullità della clausola di garanzia contenuta nel contratto di mutuo” che essa risulta del tutto immotivata in diritto nonchè carente di valido riscontro probatorio, né risulta incidere a riguardo la circostanza che il bene oggetto del procedimento di esecuzione sia l’immobile che costituisce l’abitazione della famiglia del consumatore.

Peraltro è erroneamente citata la decisione n. C34-13 della Corte Europea, atteso che tramite la stessa è stato semplicemente evidenziato che la normativa interna non deve mai pregiudicare il diritto di difesa del consumatore.

Infine generica è la contestazione del quantum debeatur, non avendo gli attori neppure precisato l’ammontare delle rate pagate e, dunque, la diversa consistenza del debito residuo.

Infatti, i signori XXX e YYY hanno semplicemente affermato di avere pagato le rate sino a maggio 2012, allorché il debito residuo avrebbe dovuto essere di euro 97.400,00 circa.

Orbene, è sufficiente esaminare il piano di ammortamento originario dimesso dalla convenuta per avvedersi che, laddove fossero state pagate regolarmente tutte le rate, a maggio 2012 sarebbe residuata una esposizione debitoria di euro 139.725,85.

La posizione è stata poi volturata a sofferenza il 22 gennaio 2015 e, come risulta dal prospetto che prodotto (cfr. doc. 4 parte convenuta, a quella data vi era un capitale residuo ancora da pagare pari ad euro 125.926,13, somma alla quale aggiungersi tutte le altre somme dovute, in particolare le rate rimaste in arretrato (per stessa ammissione degli attori) e gli interessi di mora. Questi ultimi, naturalmente, sono stati calcolati al tasso pattuito in contratto.

Ne consegue il rigetto delle domande attoree.

Il recente revirement giurisprudenziale in ordine alla questione dirimente del superamento del limite di finanziabilità giustifica la deroga al principio della soccombenza ed autorizza la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, cosi provvede:

rigetta le domande attoree; compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Cosenza, il 04/01/2023

Il Giudice

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