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Codice Penale

Differenze retributive, superiore inquadramento

Differenze retributive ascrivibili al superiore inquadramento contrattuale, accertamento dello svolgimento di mansioni.

Pubblicato il 04 February 2023 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona del DOTT.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 44/2023 pubblicata il 02/02/2023

nella causa iscritta al n. r.g. 679/2021 lav., promossa da:

XXX (C.F.)

RICORRENTE

contro

YYY SRL (P.I.)

 

CONVENUTA RESISTENTE

ad oggetto: retribuzione

Conclusioni delle parti

Con ricorso introduttivo XXX ha adito codesto Tribunale avverso la società YYY s.r.l. per ottenere l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO

1) Dichiararsi tenuta, per i motivi ed i titoli di cui al presente atto se del caso anche ex art. 36 Cost., conseguentemente condannarsi la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma capitale di €. € 4.474,11, o altra veriore somma accertanda in corso di causa.

In ogni caso, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e con il pagamento delle spese ed onorari di rappresentanza e difesa.”.

Si è costituita la YYY S.r.l. che, con memoria ex art. 416 c.p.c. ha così concluso: «Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le avverse domande, in quanto nulle per genericità e indeterminatezza e comunque infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite, in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari».

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

PREMESSO CHE

Per pacifica ammissione di entrambe le parti, la sig.ra XXX, odierna ricorrente, ha lavorato alle dipendenze della YYY S.r.l., odierna resistente, con un contratto a tempo determinato, part time per 20 ore settimanali, dal 14 ottobre 2019 al 30 aprile 2021, (doc. nn. 1 e 3 fasc. ricorrente) presso il negozio “***” sito in Cuneo, via ***. Per l’intera durata del rapporto di lavoro la ricorrente è stata inquadrata dalla resistente quale dipendente di V livello CCNL Commercio-Confcommercio come ausiliaria addetta alla vendita.

La sig.ra XXX ha allegato di non essere stata correttamente inquadrata, in quanto – a dispetto dell’inquadramento quale semplice ausiliaria addetta alla vendita – ella avrebbe, invece, costantemente svolto mansioni di cassiera, provvedendo perfino alle operazioni di apertura e chiusura di cassa, nonché alla copertura a sue spese degli eventuali ammanchi in cassa a fine giornata. Secondo le prospettazioni della ricorrente la corretta qualifica sarebbe pertanto stata quella di dipendente IV livello CCNL Commercio-Confcommercio. La sig.ra XXX ha rivendicato così il diritto a vedersi riconoscere le relative differenze retributive ricavate dal ricalcolo delle spettanze riconosciutele in busta paga riparametrate sul IV livello e l’indennità di cassa ai sensi dell’art. 218 CCNL cit..

La resistente, da parte sua, ha allegato invece la correttezza dell’inquadramento della ricorrente come ausiliaria addetta alla vendita V liv. CCNL cit., poiché la mansione prevalente della ricorrente sarebbe stata piuttosto quella di addetta alle vendite. La resistente ha inoltre allegato che soltanto occasionalmente e in alternanza con altri dipendenti del punto vendita la ricorrente avrebbe provveduto alle operazioni chiusura e apertura della cassa, comunicando in sede gli incassi. Sempre la resistente ha allegato che la ricorrente non fosse tenuta a rispondere di eventuali ammanchi e che in ogni caso, non essendo normalmente adibita alla cassa con stabilità, continuità e piena responsabilità, non sono soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 218 cit. per ottenere l’indennità richiesta.

RITENUTO CHE

Antecedente logico-giuridico nei giudizi relativi al riconoscimento delle differenze retributive ascrivibili al superiore inquadramento contrattuale è l’accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili al livello superiore, attenendosi al c.d. “criterio trifasico”, perché, come ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, «nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè (i) dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, (ii) dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e (iii) dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda» (cfr. Cass sez. Lavoro, 24/02/2022, n. 6151; Cass., sez. Lavoro, 27/09/2010, n. 20272; Cass. sez. Lavoro, 30/10/2008, n. 26234).

Nelle controversie aventi ad oggetto le rivendicazioni di un superiore inquadramento occorre dunque procedere dapprima ad accertare le mansioni di fatto svolte dal lavoratore con il carattere della continuata e della prevalenza e, quindi, a confrontare queste con quelle descritte nel profilo contrattuale rivendicato, per giungere, infine, a valutare la sussistenza o insussistenza del diritto preteso.

Tanto premesso e con specifico riferimento al caso di specie, occorre rilevare che la sig.ra XXX provvedeva alle operazioni di apertura e chiusura fiscale giornaliera, inviando i dati relativi agli incassi di giornata via whatsapp al responsabile del punto vendita presso il quale ella operava, tale sig. *** (cfr. doc. 6 fasc. ricorrente). Inoltre, come risulta dalla chat whatsapp in atti, intercorsa tra la ricorrente e il responsabile del punto vendita, sig. ***, la XXX era tenuta a coprire, a proprie spese, gli ammanchi di cassa a fine giornata (cfr. doc. 6 cit.).

Dalla lettura della conversazione si evince come la ricorrente inviasse quotidianamente i dati relativi alla chiusura cassa (serale o di metà giornata) e ripianasse gli eventuali ammanchi con fondi personali.

Il pressoché quotidiano svolgimento delle mansioni di cassiera e la piena responsabilità nella gestione della stessa è da considerarsi documentale e lapalissianamente confutabile in più punti della predetta conversazione. L’invio dei dati relativi alla chiusura cassa si riscontra in quasi tutti i messaggi (che talvolta sono costituiti esclusivamente dal numero che indica appunto l’incasso giornaliero). In alcuni passaggi della conversazione appare chiaro come la comunicazione dell’incasso a cura della ricorrente costituisse la regola, tanto che, quando la ricorrente si dimenticava di comunicare l’importo, veniva sollecitata dal responsabile del punto vendita:

– whatsapp ricorrente 24/10/2020:

F.G.[1] “Ti sei dimenticata?”

T.B.S.[2] “Ah scusa si ero convita di averlo inviato e invece è rimasto bloccato. Usciti alle 19,45 2300,88”

– whatsapp ricorrente 28/10/2020 F. G. “Ciao Tiziana ti ricordi l’incasso?

Grazie Buona Cena a Domani”

T.B.S. “Te l’ho mandato subito appena chiusa cassa. Solo che non mi prende internet né in negozio né fuori (…)”

– whatsapp ricorrente 17/10/2020:

F.G.: “Ciao Tiziana quanto abbiamo fatto oggi?”

T.B.S.: “6692,51 cassa 1, 85,61 cassa 2. Scusa ma non mi prendeva internet”

Altri stralci di conversazione, invece, sono significativi in punto responsabilità personale della ricorrente per ammanchi:

– whatsapp ricorrente 19/10/2020: “Ciao scusa il disturbo, allora la cassa adesso è a posto, li ho messi di tasca mia anche se ieri io alle 13 ho chiuso ed era a posto alla perfezione, contata 4 volte durante il turno per la sicurezza”;

– whatsapp ricorrente 28/10/2020 (20:26): “la cassa è a posto, i soldi che mancavano li ho di nuovo messi io anche se mancavano già da ieri…” – whatsapp ricorrente 08/03/2021:

T.B.S.: “3110,01 ho contato la cassa a me mancavano 10,93. Vale non ho capito se se l’è contata, Ambra diceva che c’erano 9 € in più ma ha sballato a contare. Ho lasciato bigliettino…

F.G.: “A tuo inizio turno mancavano già € 10,93?”

T.B.S.: “Sì, l’ho contata alle 17,10 perché prima non riuscivo … Io l’ho scritto nel biglietto della chiususa domani vedremo…”

F.G.: “Domani mattina parlo anche con Valentina. A domani!”

Dall’esame delle conversazioni whatsapp (cfr. doc. 6 fasc. ricorrente) pare evidente che la ricorrente, pur svolgendo mansioni di addetta alla vendita, svolgesse anche quelle di cassiera.

Secondo il CCNL Commercio appartengono al V° livello (attribuito alla ricorrente) “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè: 1. fatturista; 2. preparatore di commissioni; 3. informatore negli istituti di informazioni commerciali; 4. addetto di biblioteca circolante; 5. addetto al controllo delle vendite; 6. addetto ai negozi o filiali di esposizioni; 7. addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche; 8. pratico di laboratorio chimico; 9. dattilografo; 10. archivista, protocollista; 11. schedarista; 12. codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.); 13. operatore di macchine perforatrici e verificatrici; 14. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell’azienda); 15. addetto all’applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste; 16. addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche; 17. addetto al controllo e alla verifica delle merci; 18. addetto al centralino telefonico; 19. aiuto -commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell’alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati); 20. aiuto banconiere di spacci di carne; 21. aiutante commesso*; 22. conducente di autovetture; 23. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l’esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio; 24. addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio; 25. operaio qualificato; 26. operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami: o a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore; o b) l’operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l’addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, l’addetto alla piegatrice e l’addetto alla cesoia a ghigliottina; il tagliatore alla fiamma; o c) l’operatore su impianti di legatura e impilamento automatico; o d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali o e) l’addetto alla manovra vagoni; o f) il conduttore di carrelli elevatori; o g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso; o h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi; 27. addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche; 28. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

* L’aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l’apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l’età o perché proviene da altri settori). L’aiutante commesso permane al

Quinto livello per un periodo di 18 mesi”

Secondo il medesimo C.C.N.L. Commercio Confcommercio appartengono, invece, al IV livello (livello rivendicato dalla ricorrente) “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico -pratiche comunque acquisite, e cioè: contabile d’ordine; cassiere comune, (…), commesso alla vendita al pubblico; altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.

Analizzando le mansioni effettivamente assegnate alla sig.ra XXX (e da lei svolte) e procedendo con l’esame comparativo dei livelli di inquadramento contrattuale non può che riconoscersi il diritto della ricorrente all’inquadramento quale dipendente di IV anziché di V livello del C.C.N.L. di settore.

È di tutta evidenza che le mansioni della sig.ra XXX per l’intera durata del rapporto di lavoro, avendo costantemente svolto mansioni di cassiera (provvedendo pure alle operazioni di apertura e chiusura cassa, a comunicare quotidianamente al responsabile i dati relativi agli incassi, a riporre il denaro in cassaforte e financo a rispondere personalmente di eventuali perdite), non possono che essere ricondotte al livello IV del CCNL citato.

Appurato il diritto a vedersi riconoscere la qualifica di dipendente di IV livello si sottolinea come le differenze retributive richieste discendano unicamente dal ricalcolo delle spettanze riconosciutele in busta paga riparametrate sul livello rivendicato e spettante.

Questo Giudice ritiene di aderire ai conteggi effettuati da parte ricorrente in quanto rispondenti a criteri di logicità, coerenza e completezza ed oggetto di contestazione solo generica da parte resistente.

In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto con conseguente condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l’importo di 4.474,11 Euro, come da conteggio allegato dalla ricorrente e da dichiarazione del suo difensore, contenuta nel verbale di udienza del 26.5.2022, cui questo Giudice ritiene di aderire, in quanto conformi ai criteri di logicità e coerenza.

Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell’equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell’evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell’arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata; dal giorno della liquidazione all’effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.

Le spese processuali seguono della soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i parametri minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio; introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara tenuta e condanna la parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente l’importo complessivo di euro 4.474,11 a titolo di differenze retributive, con interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;

2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.313 per onorari e compensi; oltre il 15% della somma che precede per spese generali.

IVA e Cassa come per legge.

Cuneo, 2 febbraio 2023

Il Giudice

 

[1] F.G.: ***, responsabile del punto vendita in cui ha lavorato la ricorrente.

[2] T.B.S.: XXX, la ricorrente.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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