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Mutuo fondiario, elementi imprescindibili

Mutuo fondiario, unici elementi imprescindibili, dazione di una somma a fronte della concessione di un’ipoteca.

Pubblicato il 23 January 2023 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XVII

in persona del Giudice unico, dott.,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 223/2023 pubblicata il 04/01/2023

nella causa civile di I grado iscritta al n° 17690/2018 RG del Tribunale di Roma, trattenuta in decisione all’udienza del 5.10.2022, con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da

XXX, C.F.,

ATTORE,

nei confronti di

YYY S.P.A., C.F. e P. IVA , incorporante la ZZZ S.P.A., C.F. e P. IVA, che a sua volta ha incorporato la KKK S.P.A., già JJJ S.P.A., in persona del procuratore dott.

CONVENUTA,

nonché nei confronti di

SSS SOCIETA’ COOPERATIVA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA,

CONVENUTA CONTUMACE,

avente ad oggetto: Ripetizione di indebito in materia di contratto di conto corrente bancario e mutuo fondiario.

Conclusioni per XXX: “Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis: Nel merito: 1. Precisare che mentre nell’atto di citazione introduttivo del giudizio erano state richieste somme sia a titolo di interessi non dovuti corrisposti all’istituto bancario in relazione al contratto di conto corrente e sia interessi non dovuti corrisposti all’istituto bancario in relazione al contratto di mutuo, nell’istruttoria espletata con la consulenza tecnica il Tribunale Ill.mo, in persona del Giudice Istruttore dott., ha limitato le indagini del CTU al solo accertamento di somme percepite a titolo di interessi con riferimento solamente al rapporto di conto corrente, senza nulla disporre in ordine al rapporto di mutuo con la conseguenza che la relativa domanda non é stata istruita e con la conseguenza che sulla stessa non vi può essere pronuncia; 2. Con riferimento al rapporto di conto corrente a suo tempo intrattenuto tra il sig. XXX e la SSS disporre la restituzione a favore dell’attore dell’importo di € 12.216,13, oltre interessi e rivalutazione. In via istruttoria: 3. Rimettere la causa sul ruolo ai fini dell’accertamento di quanto dovuto dall’istituto bancario a titolo di interessi percepiti – e non dovuti – con riferimento al rapporto di mutuo e nominare a tale scopo un consulente tecnico con lo stesso atto di rimessione della causa sul ruolo per la istruzione probatoria su tale capo di domanda; 4. Rigettare, comunque, tutte le domande e conclusioni della Banca YYY S.P.A. quale incorporante per fusione di ZZZ Banca SPA a suo tempo succeduta nelle attività e passività della Nuova SSS; 5. Condannare l’istituto bancario convenuto a pagamento delle spese, compensi e onorari del giudizio”.

Conclusioni per YYY S.P.A., incorporante per fusione ZZZ S.P.A.: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa: 1) in via preliminare, in rito: accertare per le causali esposte in narrativa la nullità dell’atto di citazione con l’adozione dei provvedimenti conseguenti; 2) nel merito: rigettare le domande tutte proposte dal sig. XXX siccome inammissibili, nulle ovvero infondate, ovvero prive della causa petendi; 3) sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, ridurre la quantificazione delle avverse spettanze sulla base di quanto eccepito ovvero dimostrato e/o accertato in corso di causa; 4) in ogni caso con vittoria, comunque, di spese, competenze ed onorari del giudizio anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato l’8/13.3.2018 alla SSS Società Cooperativa in amministrazione straordinaria e l’8/14.3.2018 alla ZZZ S.P.A. (d’ora in poi per brevità ZZZ SPA), XXX promuoveva il presente giudizio davanti al Tribunale di

Roma, esponendo che il 5.12.2007 aveva aperto il conto corrente bancario n. 04291634-8 presso la SSS agenzia di Roma; che su tale conto il 18.6.2009 era stato versato in suo favore da quella banca il mutuo fondiario n. 90058640 per € 149.106,47; che come emergente dalla perizia di parte in quasi tutti i trimestri nel rapporto di conto corrente si era verificato il superamento del tasso soglia ex L. n. 108/1996, dovendosi tener conto anche delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi moratori, e poiché in caso di superamento non andava applicato alcun interesse, la somma che gli andava restituita era pari ad € 11.660,88; che inoltre gli andava restituita la somma di € 1.261,91 per le commissioni di massimo scoperto prive di causa che gli erano state indebitamente applicate e quella di € 50,07 per l’anatocismo applicato sulle cms; che il mutuo fondiario era stato erogato sul conto corrente n. 91634-8 che presentava un saldo debitore di €30.778,42 ed il 18.6.2009 era stato eseguito un giroconto di € 50.000,00 sul conto n. 24996-1 presso la JJJ intestato al prof. *** SRL ed un giroconto di € 50.000,00 sul conto n. 24995-3 presso la JJJ intestato al *** s.r.l., a favore di strutture delle quali XXX era legale rappresentante, per cui il mutuo non aveva assolto la funzione sua propria e doveva considerarsi nullo perché simulato, o in frode alla legge; che comunque per il mutuo in base a quanto ricostruito nella perizia di parte gli andavano restituiti € 15.911,74.

Si costituiva tempestivamente l’ZZZ S.P.A. (ZZZ Banca), che aveva incorporato per fusione la KKK SPA, già JJJ, che sosteneva che la SSS era stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa; che tutti i diritti, le attività e passività della stessa erano stati ceduti dalla SSS in amministrazione straordinaria, poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, alla JJJ S.P.A. con provvedimento della Banca d’Italia del 22.11.2015 ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 180/2015; che con atto del notaio del 10.5.2017, rep. n. 54321, racc. n. 27214, la JJJ S.P.A. aveva mutato la propria denominazione in KKK S.P.A.; che con successivo atto del notaio del 14.11.2017, rep. n. 104684, racc. n. 36572, la KKK S.P.A. era stata fusa per incorporazione nella ZZZ Banca S.P.A., che era quindi l’unico soggetto legittimato passivo di causa; che il contratto di conto corrente n. 91634 era stato stipulato da XXX il 5.12.2007 per proprie esigenze personali; che il 14.1.2008 gli era stata concessa un’apertura di credito fino a revoca sino a concorrenza di € 26.000,00, nel tempo modificata negli importi e nelle condizioni; che il 18.6.2009 XXX e la JJJ avevano stipulato un contratto di mutuo fondiario a rogito del notaio di Roma, rep. n., racc. n., che prevedeva l’erogazione di € 150.000,00, da rimborsare in 240 rate mensili, con un tasso variabile dato dalla somma dell’Euribor a sei mesi con uno spread dell’1,150, alla stipula pari al 2,65% e ISC al 2,71%, assistito da garanzia ipotecaria; che il contratto di conto corrente era stato chiuso il 15.12.2016 con regolare invio degli estratti conto e variazioni degli affidamenti senza alcuna contestazione; che le domande dell’attore erano nulle per assoluta genericità in quanto la citazione si limitava a fare rinvio ad una perizia di parte ed a richiamare alcune sentenze senza fare riferimento specifico al rapporto contestato; che mai prima della promozione del tentativo di mediazione l’attore aveva sollevato contestazioni, per cui ai sensi dell’art. 119 comma 3 del TUB gli estratti conto avevano assunto carattere di incontestabilità; che i rapporti erano stati tutti contrattualizzati, come desumibile dalla documentazione prodotta, ed erano state applicate le condizioni previste in contratto e pubblicizzate ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. n. 385/1993; che non erano state applicate spese, commissioni, o imposte non dovute; che la commissione di massimo scoperto era stata prevista in contratto e negli estratti conto con l’indicazione del tasso e della base di calcolo, per cui non vi era alcuna indeterminatezza e la banca si era prontamente adeguata all’art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, come convertito dalla L. n. 2/2009 con proposta di modifica unilaterale del contratto del 27.5.2009, efficace a partire dal 28.6.2009, passando quindi alla commissione sull’affidato; che al momento dell’apertura di credito il tasso soglia (TEGM) rilevato trimestralmente dal Ministero dell’Economia era ampiamente superiore al TAEG per cui non era ravvisabile alcuna usurarietà; che la perizia di parte attrice perveniva a conclusioni errate in quanto non teneva conto delle disposizioni del Ministero dell’Economia e delle istruzioni della Banca d’Italia, che pure erano chiamate a riempire la norma penale in bianco dell’art. 644 cod. pen.; che nella verifica dell’usurarietà la sentenza della Corte di Cassazione n.350/2013 non poteva essere intesa nel senso della sommatoria degli interessi moratori a quelli convenzionali che avrebbe portato a confrontare dati non omogenei in quanto nei tassi soglia si era tenuto conto dei tassi corrispettivi dei finanziamenti e non dei tassi di mora e semmai si doveva effettuare una verifica a parte sotto il profilo dell’usurarietà per gli interessi moratori; che col decreto del Ministero del Tesoro del 25.3.2003 era stata individuata una percentuale, il 2,10%, da sommare al tasso medio del trimestre per poi aumentare l’importo così ottenuto di una percentuale in modo da ottenere il tasso di mora soglia, da raffrontare col tasso di mora effettivamente applicato; che neppure poteva essere inserita la commissione di massimo scoperto nel TEG dato che la disposizione della L. n. 2/2009 aveva carattere innovativo e non interpretativo (in tal senso Cass. Sez. un. 20.6.2018n. 16303); che ai fini dell’esistenza di un mutuo fondiario gli unici elementi imprescindibili erano quelli della dazione di una somma a fronte della concessione di un’ipoteca di primo grado su un immobile della parte finanziata, mentre non si trattava di un mutuo di scopo nel quale la somma mutuata dovesse essere necessariamente destinata a determinate finalità (in tal senso Cass. 26.3.2012 n. 4792; Cass. 27.12.2013 n. 28662), per cui non era vero che il mutuo fondiario non potesse essere destinato a coprire gli scoperti presenti sui conti correnti intestati a società comunque riferibili al XXX; che il XXX aveva deciso in piena autonomia di destinare parte del ricavato del mutuo fondiario al ripianamento dei debiti di altri soggetti societari, per cui non vi era coincidenza tra il mutuatario ed il preteso soggetto originario debitore; che il mutuo ben poteva essere utilizzato per estinguere situazioni debitorie (in tal senso Trib. Cosenza 5.6.2016; Trib. Napoli ord. 23.11.2015; Trib. Terni 1.9.2015); che il TAEG per i contratti differenti da quelli soggetti alla disciplina del credito ai consumatori (art. 121 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993) non era un elemento del contratto la cui mancanza/difformità fosse sanzionata con la sostituzione ex lege prevista dall’art. 117 del D. Lgs. n. 385/1993, limitandosi ad esprimere il costo effettivo dell’operazione per il cliente secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia (in tal senso Trib. Roma 19.4.2017; Trib. Roma 19.2.2018; Trib. Napoli 9.1.2018; Trib. Bologna 9.1.2018); che la CTU contabile chiesta dall’attore era inammissibile in quanto non poteva costituire un mezzo di prova destinato a supplire alle carenze probatorie.

Per tali ragioni l’ZZZ Banca SPA concludeva per il rigetto delle domande avversarie.

Dichiarata la contumacia della SSS Società Cooperativa in amministrazione straordinaria, venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c..

Con ordinanza riservata del 7.5.2021 il GOT dott. Tommaso Del Litto, che sostituiva temporaneamente il Giudice titolare, dott. ***, impegnato nella commissione di esame dei notai, non ammetteva l’esibizione degli estratti conto avanzata dal XXX, trattandosi di documenti già prodotti dalla banca convenuta, e disponeva CTU contabile da parte del dott. al fine di accertare se nel rapporto di conto corrente n. 04291634-8 originariamente aperto da XXX presso la SSS agenzia di Roma fossero stati applicati nel periodo compreso tra il primo movimento (6.12.2007) e la chiusura (15.12.2016) interessi superiori al tasso soglia seguendo le istruzioni della Banca d’Italia, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16303 del 20.6.2018 in merito all’incidenza della commissione di massimo scoperto ed applicando i tassi pattuiti convenzionalmente in caso di usura sopravvenuta alla pattuizione originaria, o all’esercizio dello ius variandi (in tal senso Cass. Sez. un. 19.10.2017 n. 24675) e nessun interesse in caso di usura originaria.

In data 21.6.2021 interveniva volontariamente YYY SPA, incorporante per fusione ZZZ Banca SPA con atto del notaio del 26.3.2021, rep. n. 16080, racc. n. 8638.

Sostituito il Giudice dott. dal sottoscritto Giudice per scambio dei ruoli a decorrere dal 17.8.2022, all’udienza del 5.10.2022, autorizzata la trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e successivo di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, avendo le parti concluso come in epigrafe trascritto nel termine loro concesso.

Preliminarmente occorre rilevare che la costituzione della ZZZ Banca SPA, avente effetto sanante, ha impedito la dichiarazione di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dei fatti costitutivi, ma va comunque censurata la vaghezza assoluta dell’atto introduttivo, non superata neppure attraverso la memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c.. XXX si é infatti limitato a fare rinvio alle relazioni tecniche di parte del dott., a loro volta confuse ed impostate su un non corretto metodo di valutazione dell’usurarietà, non rispettoso delle istruzioni della Banca d’Italia, e cumulante gli interessi di mora e le commissioni di massimo scoperto confrontati col tasso soglia determinato solo in base ai tassi convenzionali medi, con comparazione di dati non omogenei, senza chiarire in modo preciso il contenuto delle sue doglianze.

Sempre in via preliminare va respinta l’istanza del XXX di rimessione della causa sul ruolo per procedere a CTU contabile relativamente agli interessi percepiti dalla banca e non dovuti relativamente al contratto di mutuo fondiario da lui contratto con la SSS Società Cooperativa il 18.6.2009 per atto del notaio, rep. n., racc. n. (doc. 2 di parte attrice). Si tratta con tutta evidenza di una CTU meramente esplorativa, che intenderebbe supplire inammissibilmente alla carenza delle allegazioni della citazione attraverso l’opera dell’ausiliario.

L’applicazione del cosiddetto criterio del tasso zero, che impone la sostituzione del saldo debitorio iniziale risultante dal primo estratto conto disponibile in caso di incompletezza degli estratti conto prodotti, non é invocabile dall’attore nel caso di specie, anzitutto perché la banca convenuta ha prodotto tutti gli estratti conto, per cui non vi sono lacune ricostruttive da colmare, ed in secondo luogo perché quel criterio può operare quando sia la banca ad agire per il pagamento delle sue spettanze dovendo assolvere l’onere probatorio relativo, e non quanto sia il correntista, o il mutuatario ad agire per la ripetizione delle somme indebitamente pagate, o per il risarcimento di danni non meglio precisati, giacché in questi casi é lui e non la banca che deve provare il carattere indebito, o l’illiceità dei versamenti compiuti.

Il XXX assume poi che il mutuo fondiario concessogli il 18.6.2009 di € 149.106,47 sia stato un contratto simulato, o in frode alla legge viziato da nullità perché destinato fin dall’origine non a soddisfare le finalità proprie del contratto di mutuo fondiario, ma in larga parte a ripianare le esposizioni di due conti correnti della stessa banca intestati a società delle quali XXX era titolare. L’assunto é infondato, in quanto il netto ricavo del mutuo fondiario é stato accreditato sul conto corrente bancario n. 91634-8 intestato a XXX il 18.6.2009, anche se poi quest’ultimo nell’esercizio della sua autonoma determinazione attraverso due distinte operazioni di giroconto in pari data ha destinato due importi di € 50.000,00 ciascuno a ripianare le esposizioni di conti correnti intestati a due società delle quali era titolare presso la stessa banca, e del resto la Suprema Corte ha ripetutamente riconosciuto la validità del mutuo fondiario destinato a scopo solutorio, che non é contrario a legge, né all’ordine pubblico, ben potendosi sostituire la dazione materiale del denaro con l’accreditamento sul conto corrente del mutuatario e non essendo il mutuo fondiario un mutuo di scopo (vedi in tal senso Cass. ord. 11.10.2022 n. 29644; Cass. 25.7.2022 n. 23149; Cass. 20.4.2007 n.9511).

Per quanto concerne il contratto di conto corrente bancario n. 042 91634-8 aperto da XXX presso la SSS, agenzia di Roma, dal 6.12.2007 al 15.12.2016, la CTU contabile generosamente concessa dal GOT dott., svolta dal dott., applicando le istruzioni della Banca d’Italia, ha categoricamente escluso che siano stati superati i tassi soglia (vedi allegato B alla CTU), e la commissione di massimo scoperto é stata determinata contrattualmente e non é priva di causa, costituendo il compenso contrattualmente dovuto alla banca per avere tenuto a disposizione di XXX la provvista entro il fido ed ultra fido, per cui per essa non sussiste titolo alla ripetizione di indebito.

Nessun rilievo ha poi l’ipotizzata usura sopravvenuta, che non comporta la disapplicazione dei tassi convenzionali che erano leciti al momento della pattuizione, e del valido esercizio dello ius variandi (vedi in tal senso Cass. Sez. un. 19.10.2017 n. 24675).

Le domande restitutorie di XXX vanno quindi respinte.

In applicazione del principio della soccombenza, le spese della CTU del dott., liquidate in €2.000,00 (di cui € 1.959,52 per onorario ed il resto per esborsi), oltre IVA e contributi, che in via provvisoria sono state poste a carico delle parti in solido, vanno poste a carico di XXX, col conseguente obbligo restitutorio a favore della parte vittoriosa.

In base allo stesso principio XXX va condannato al pagamento delle spese processuali, che tenendo conto del valore della causa e delle tariffe forensi del D.M. n. 147/2022 si liquidano per la ZZZ Banca SPA in € 2.356,00 per compensi (di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva ed € 903,00 per fase istruttoria/trattazione, calcolati in misura minima in quanto l’istruttoria é consistita solo nella CTU contabile e con esclusione dei compensi per la fase decisoria, nella quale l’attività difensiva é stata svolta dalla sola intervenuta), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, e per YYY S.P.A. in € 1.453,00 per compensi (per la fase decisoria, calcolati in misura minima per la semplicità della causa e con esclusione delle precedenti fasi in cui l’attività difensiva é stata svolta dalla ZZZ Banca SPA), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Le spese processuali dell’attore vanno poi dichiarate irripetibili nei confronti della convenuta contumace.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del Giudice unico dott., definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da XXX con atto di citazione notificato l’8/13.3.2018 alla SSS Società Cooperativa in amministrazione straordinaria e l’8/14.3.2018 alla ZZZ S.P.A., con l’intervento volontario della YYY S.P.A., ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

1) Respinge le domande di ripetizione delle somme indebitamente versate avanzate da XXX nei confronti della SSS Società Cooperativa, poi incorporata dall’ZZZ S.P.A., ora YYY S.P.A., in relazione al contratto di conto corrente bancario n. da lui aperto il 5.12.2007 presso la SSS agenzia di Roma ed al mutuo fondiario n. stipulato il 18.6.2009 a rogito del notaio, rep. n. 3116, racc. n. 1207;

2) Dispone che le spese della CTU del dott., liquidate in € 2.000,00 (di cui € 1.959,52 per onorario ed il resto per esborsi), oltre IVA e contributi, che in via provvisoria sono state poste a carico delle parti in solido, siano poste a carico di XXX, col conseguente obbligo restitutorio a favore della parte vittoriosa;

3) Condanna XXX al pagamento delle spese processuali, liquidate per la ZZZ SPA in € 2.356,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, e per YYY S.P.A. in € 1.453,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;

4) Dichiara irripetibili le spese processuali di XXX nei confronti della convenuta contumace.

Roma 2.1.2023 Il Giudice unico

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