Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29629 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29629 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2991/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME , difensore di sé medesimo, e COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
UNITO NOME , rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
-controricorrente –
-intimati –
RAGIONE_SOCIALE
nonché contro
OPPOSIZIONE DI TERZO ALL ‘ ESECUZIONE
avverso la sentenza n. 3772/2022 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 29 novembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024
dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
nella procedura di espropriazione presso terzi iscritta al R.G.Es. n. 2685/2015, il giudice dell ‘ esecuzione del Tribunale di Monza emise, ai sensi dell ‘ art. 553 cod. proc. civ., ordinanza di assegnazione in favore del creditore procedente, NOME COGNOME, e del creditore intervenuto, RAGIONE_SOCIALE, del credito di NOME COGNOME, debitore esecutato, verso NOME COGNOME, terzo pignorato;
avverso detta ordinanza dispiegarono opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella asserita qualità di cessionari del credito staggito, lamentando, in sintesi, l ‘ omessa considerazione della cessione, anteriore al pignoramento, del credito da NOME COGNOME in favore di NOME COGNOME, a sua volta cedente del medesimo a beneficio di NOME COGNOME;
il giudizio di prime cure -dapprima sospeso per pregiudizialità ex art. 295 cod. proc. civ. rispetto ad altra controversia avente ad oggetto azione revocatoria promossa da NOME COGNOME sulle cessioni di credito effettuate da NOME COGNOME -fu definito con sentenza n. 632/2021 del Tribunale di Monza, di rigetto dell ‘ opposizione;
la decisione in epigrafe ha dichiarato inammissibile l ‘ appello proposto da NOME COGNOME, « in proprio » e quale « interveniente », e rigettato l ‘ appello interposto da NOME COGNOME;
ricorrono uno actu per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi a cinque motivi;
resistono, con separati controricorsi, NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME, mentre non svolgono difese in grado di legittimità NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE;
r.g. n. 2991/2023 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
con provvedimento del 9 ottobre 2023, è stata formulata, ai sensi del novellato art. 380bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorso sul rilievo della inammissibilità dello stesso;
a seguito di tempestiva istanza di decisione formulata da parte ricorrente è stata fissata l ‘ adunanza camerale sopra indicata, al cui esito il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
preliminarmente, è valida la procura alle liti rilasciata dalla ricorrente NOME COGNOME in favore del difensore NOME COGNOME;
sulla scorta ed in doverosa adesione ai princìpi enunciati da questa Corte nella sua composizione più tipica di organo della nomofilachia, deve infatti definitivamente ritenersi che in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell ‘ art. 83 cod. proc. civ. operata dalla legge 27 maggio 1997, n. 141, il requisito della specialità, richiesto dall ‘ art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all ‘ atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall ‘ art. 1367 cod. civ. e dall ‘ art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all ‘ atto di produrre i suoi effetti (Cass., Sez. U, 09/12/2022, n. 36057);
r.g. n. 2991/2023 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
tanto precisato, la procura in parola, redatta su foglio separato, seppur priva di data, reca conferimento di mandato all ‘ AVV_NOTAIO per la difesa « nel giudizio davanti alla Corte di cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3772 del 29 novembre 2022 », sicché la successiva, pur equivoca, locuzione « per l ‘ eventuale ricorso ex art. 391 bos cod. proc. civ. e per la eventuale fase di rinvio o di esecuzione » non ne esclude univocamente la riferibilità all ‘ impugnazione ordinaria di legittimità qui dispiegata;
è superfluo dare conto dei motivi di ricorso: rispetto all ‘ esame degli stessi riveste, infatti, carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale relativa al primo grado del giudizio di merito, non sanata in appello, e per conseguenza inficiante la sentenza gravata;
emerge pacificamente dagli atti di causa (ne riferisce il ricorso introduttivo del presente giudizio; lo sottolinea la sentenza impugnata – § 4., pag. 9 -per inferirne l ‘ inammissibilità dell ‘ appello) che NOME COGNOME, debitore esecutato nella procedura di espropriazione presso terzi, non è stato evocato né ha altrimenti partecipato alla controversia di opposizione di terzo all ‘ esecuzione ex art. 619 cod. proc. civ. intentata da NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
tuttavia, il debitore esecutato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione di terzo all ‘ esecuzione, al pari di tutte le opposizioni esecutiva (con specifico riferimento all ‘ opposizione di cui all’ art. 619 cod. proc. civ., si vedano Cass. 01/12/2021, n. 37847; conformi Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 29/09/2003, n. 14463; Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 22/06/1999, n. 6333);
mancata la partecipazione del debitore al giudizio di primo grado, la relativa nullità non può reputarsi sanata dall ‘ intervento di quel pretermesso litisconsorte necessario in grado di appello, dacché non recante dichiarazione di accettazione senza riserve del contenuto della sentenza di prime cure, palesandosi anzi una contraria volontà dalla
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proposizione dell ‘ impugnazione (sul tema, Cass. 07/08/1997, n. 7305; Cass. 25/06/1997, n. 5674), se non pure dal suo contenuto;
la riscontrata non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è poi rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l ‘ annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass., 28/04/2011, n. 9452; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665);
la gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Monza, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l ‘ opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con il soggetto già illegittimamente pretermesso in quella sede;
il rilievo esime dalla valutazione sulle doglianze sollevate e supera le considerazioni esposte nella proposta di decisione;
al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese dell ‘ intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado;
p. q. m.
decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell ‘ art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Monza, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione