Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29641 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29641 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10740 – 2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende con l’AVV_NOTAIO, giusta procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e lo difende unitamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 1722/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 02/10/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/3/2024 dal consigliere COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato in data 26/02/2008, NOME COGNOME convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Acqui Terme, il cugino, NOME COGNOME e la madre di quest’ultimo, NOME COGNOME, per ottenere, ex art. 1068 cod. civ., il trasferimento in luogo diverso della servitù di passaggio per accesso alla pubblica via esercitata, sul suo fondo, dai due convenuti, rispettivamente proprietario e usufruttaria (quest’ultima solo per un terzo) del fondo dominante a confine con la sua proprietà.
A sostegno della propria domanda, NOME COGNOME dedusse che il cugino e la zia avevano sempre utilizzato l’accesso esistente sulla sua proprietà, anche in assenza di un titolo formale e di altre opere visibili e permanenti, che le sue mutate esigenze di vita lo avevano spinto a traslare la servitù di passaggio su altra porzione del terreno per rendere più esclusivo, in suo favore, l’utilizzo della porzione gravata dal percorso originario di transito e che, tuttavia, la richiesta, in via bonaria, di spost are l’esercizio della servitù su altra parte del suo fondo non aveva avuto alcun esito.
1.1. Costituendosi, NOME COGNOME evidenziò che il nuovo tracciato avrebbe comportato un notevole aggravio nell’esercizio della servitù e avrebbe in fatto precluso l’esercizio di tale diritto; in riconvenzionale, chiese la condanna di NOME COGNOME alla rimozione del cancello installato in tempi recenti all’ingresso della strada da
sempre utilizzata per l’esercizio della servitù oggetto di causa ; in via subordinata, chiese l’apposizione di un dispositivo di apertura automatica, nonché di sistemi di video-citofono comandabili a distanza o, in via ulteriormente subordinata, l’istallazione di ogni altro dispositivo utile ad eliminare l’aggravio nell’esercizio della servitù costituita dall’apposizione del cancello.
1.2. Nella contumacia di NOME COGNOME, ritenuta la maggiore gravosità, per i proprietari del fondo dominante, dell’esercizio della servitù sul nuovo percorso rispetto al precedente, con sentenza n. 133/14, il Tribunale di Alessandria respinse sia la domanda principale che la riconvenzionale.
Con sentenza n. 1722/2018, la Corte di appello di Torino accolse parzialmente l’appello e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, accertò e dichiarò in capo a NOME COGNOME, quale proprietario del fondo dominante rispetto al fondo di NOME, il diritto di istallare sul cancello posto dal proprietario del fondo servente all’inizio del percorso della servitù di passaggio , a sue spese, ex art. 1069 cod. civ., un dispositivo di apertura automatica e un sistema di video-citofono, entrambi comandabili elettricamente a distanza; dichiarò compensate le spese anche del secondo grado di giudizio e nel resto confermò la sentenza di primo grado.
In particolare, per quel che qui ancora rileva, la Corte riconobbe che l’apposizione del cancello rappresentava un obiettivo aggravio, per il fondo dominante, nell’esercizio della servitù, tanto da ridurne l’utilità ; allo stesso tempo però, ritenne che fosse inopportuno disporne la rimozione, in quanto rispondente all’esigenza oggettiva di meglio garantire la sicurezza dei due immobili confinanti, oltre che significativo per incrementare il valore dell’immobile realizzato sul fondo servente; stabilì, pertanto, che le spese del videocitofono e del meccanismo di
apertura automatizzata, quali opere necessaria per conservare la servitù, dovessero essere sostenute dal proprietario del fondo dominante, ritenendo applicabile l’ art. 1069 cod. civ. e operante il principio secondo cui servitus in faciendo consistere nequit .
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi; NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha lamentato l’omesso esame, quale fatto decisivo, della natura e della finalità del cancello oggetto di causa e, in particolare, la mancanza di utilità attuale della sua apposizione: la Corte d’appello a suo dire – avrebbe erroneamente ritenuto l’apposizione del cancello come rispondente a un’oggettiva utilità per il fondo servente ; la realizzazione del cancello era, invece, finalizzata a modificare, non nel presente ma nel futuro, la situazione di fatto soltanto in ipotesi di individuazione di un nuovo percorso per l’esercizio della servitù; escluso, invece, il trasferimento della servitù su altra parte del fondo servente, la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che la mancanza di utilità del cancello e l’aggravio all’esercizio del transito causato dalla sua apposizione. L’apposizione del cancello non rappresenterebbe l’espressione dell’esigenza di chiudere il proprio fondo ex art 841 cod. civ., pur in presenza di passaggio del titolare del fondo dominante, ma di perfezionare un utilizzo esclusivo di tale accesso.
1.1. Il motivo è infondato.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in
legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Nel caso in esame, il fatto storico che si assume non valutato (la asserita realizzazione del cancello come attuazione anticipata del trasferimento della servitù) non è decisivo, perché la Corte d’Appello, con apprezzamento in fatto non più sindacabile in questa sede di legittimità, ha comunque ritenuto che la chiusura del passaggio all’esterno, con l’adozione dei meccanismi di apertura del cancello a distanza con videocitofono, costituisse una soluzione idonea a contemperare le opposte esigenze del fondo servente e del fondo dominante.
Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha prospettato la nullità della sentenza per la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all’art . 112 cod. proc.
civ.: sostiene in particolare che la Corte di appello, dopo aver escluso la sussistenza dei presupposti per l’eliminazione del cancello e aver rimarcato l’esigenza di bilanciamento fra gli interessi contrapposti, avrebbe erroneamente posto a suo carico le spese delle installazioni necessarie all’apertura, rimarcando, sul punto, di concedere un’«autorizzazione espressa» a tale operazione; così statuendo, la Corte territoriale avrebbe deciso in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché egli aveva chiesto, in via subordinata, di impedire al titolare del fondo servente di «compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo », in violazione del divieto sancito dall’art. 1067 cod. civ. .
Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha , per altro profilo, ugualmente denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere la Corte d’appello statuito sulla sua domanda, proposta in via subordinata, diretta ad imporre al proprietario del fondo servente, NOME COGNOME, l’adozione di dispositivi per impedire l’aggravio dell’esercizio della servitù conseguente all’apposizione del cancello .
3.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono infondati.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, previsto dall’art. 112 cod. proc. civ., implica il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, e deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell’azione ( petitum e causa petendi ), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o
virtualmente, nella domanda. In particolare, dal divieto di pronunciare su un’azione diversa da quella espressamente proposta consegue che è inibito al giudice, con riferimento alla causa petendi , basare la decisione su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti, ponendo a fondamento della domanda un titolo nuovo e difforme da quello indicato dalla parte (Cass. Sez. 3, n. 27727 del 16/12/2005).
Nella fattispecie, il proprietario del fondo servente aveva chiesto una modifica dell’esercizio della servitù a carico della sua proprietà, mentre il titolare del fondo dominante aveva inteso salvaguardare il suo diritto di servitù di passaggio da ogni aggravio.
Il bene della vita da quest’ultimo richiesto è il transito attraverso il fondo servente per potere accedere al fondo di sua proprietà. Stabilendo la legittimità dell’apposizione del cancello con l’imposizione di accorgimenti diretti a contenere l’aggravio dell’esercizio, la Corte d’appello non ha, perciò, affatto attribuito un bene della vita diverso, né lo ha negato.
La formulazione delle due censure, pertanto, risulta non conferente rispetto alla decisione perché la questione concerne -a bene vedere l’individuazione della corretta regola di ripartizione delle spese delle opere eseguite sul fondo servente in dipendenza delle modalità di esercizio della servitù, come si vedrà a breve.
4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha sostenuto la falsa applicazione dell’art. 1069 cod. civ. secondo cui servitus in faciendo consistere nequit : la Corte d’appello, ad avviso del ricorrente, avrebbe ritenuto di porre a suo carico le spese necessarie a contenere l’aggravio dell’esercizio della servitù applicando questo articolo che, invece, disciplina l’onere delle opere svolte, dal proprietario del fondo dominante, sul fondo servente, per la conservazione della servitù, non la diversa ipotesi del contenimento
dell’aggravio del diritto, conseguente alla alterazione delle modalità del suo esercizio da parte del proprietario del fondo servente.
5. Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione degli art. 1064 comma II e 1067 comma II cod. civ., per non avere la Corte d’appello posto a carico di NOME COGNOME, quale titolare del fondo servente, l’onere di apporre i dispositivi idonei a contenere l’aggravio della servitù.
5.1. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi, sono fondati.
L’art. 1064 cod. civ. prevede, al secondo comma, che, s e il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l’ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso; il successivo art. 1067, al secondo comma, vieta al proprietario del fondo servente di compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
Nella specie, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto che l’apposizione del cancello sul fondo servente, pur avendo chiuso l’ingresso al titolare del diritto di servitù, risulta compatibile con l’esercizio del diritto di passaggio con l’apposizione del videocitofono e del dispositivo automatico di apertura e costituisce un aggravio tollerabile ex art. 1067 cod. civ.
Su questa premessa, il giudice d’appello ha poi regolamentato le spese di apposizione dei dispositivi automatici, ponendole interamente a carico del proprietario del fondo dominante ex art. 1069 cod. civ.
Questa Corte, invero, ha stabilito che, in ipotesi di servitù di passaggio, il proprietario che abbia chiuso il fondo servente, dotandolo di cancello automatico, è tenuto all’installazione di dispositivi ovvero ad individuare modalità atte a garantire, ai sensi dell’art. 1064, comma 2, cod. civ., il diritto al libero e comodo accesso da parte del
proprietario del fondo dominante e dei terzi – da lui autorizzati, nei limiti della normalità (Cass. Sez. 6 – 2, n. 21928 del 02/09/2019); il proprietario del fondo dominante ha, infatti, facoltà di eseguire le opere necessarie per conservare la servitù, operando a sue spese, ma non ha l’obbligo ex lege di eseguire sul fondo servente le opere necessarie per l’esercizio della servitù (così Cass. Sez. 2, n. 5449 del 22/11/1978).
Quindi, nell’ ipotesi in cui l’esercizio della servitù gravi interamente sul fondo servente senza l’ausilio di opere autonome (come, ad esempio, in caso di servitù di passaggio che è esercitata direttamente su una strada o su un cortile, laddove la servitù di acquedotto necessita di condutture), questa Corte ha pure precisato che l’interesse del proprietario del fondo dominante alla conservazione del suo diritto è comunque identificabile nell’interesse alla manutenzione del fondo servente, sì da giustificare, sul piano giuridico, una partecipazione alle spese di manutenzione, in proporzione del rispettivo uso: la regola consegue ad un’interpretazione estensiva del terzo comma dell’art. 1069 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 2, n. 72 del 12/01/1976; Sez. 6 – 2, n. 6653 del 15/03/2017).
Ciò puntualizzato in diritto, allora, la Corte d’appello non ha correttamente applicato i suesposti principi perché non ha verificato la sussistenza dei presupposti applicativi degli articoli suindicati, non verificando previamente se i meccanismi per l’apertura del cancello (dispositivo di apertura automatica e videocitofono) fossero effettivamente necessari per conservare la servitù o se non fossero invece e, prima ancora, «necessitati» da un aggravio delle modalità di esercizio conseguente alla chiusura del passaggio operata dal titolare del fondo servente e se, infine e in ogni caso, ricorresse o non l’ipotesi di un obbligo di contribuzione del proprietario del fondo dominante, nell’applicazione estensiva del terzo comma dell’art. 1069 cod. civ. qui riportata.
Insomma, la Corte territoriale ha posto le spese di installazione del dispositivo di apertura automatica e del videocitofono a carico esclusivo del proprietario del fondo dominante (odierno ricorrente) dando implicitamente per scontato che si trattasse di opere necessarie per conservare la servitù, mentre invece doveva verificare dapprima la sussistenza del relativo presupposto applicativo della norma (cioè se si trattasse di opere rientranti nel paradigma applicativo dell’art. 1069). Tale accertamento è mancato e a tale lacuna rimedierà il giudice di rinvio.
6. Il ricorso è perciò accolto limitatamente al quarto e al quinto motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, perché provveda al riesame della regolamentazione delle spese dei dispositivi per l’apertura automatica del cancello in applicazione dei principi indicati.
Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso, rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda