Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10673 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 10673 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso 15854-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Oggetto
Definizione agevolata d.l. n.193/16
R.G.N. 15854/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/12/2023
PU
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI RAGIONE_SOCIALEZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 34/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 01/02/2021 R.G.N. 206/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2023 dal AVV_NOTAIO;
udito il P .M. in persona del AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di COGNOME NOME di supplemento di pensione contributiva relativamente agli anni dal 2004 al 2008, avendo egli pagato il proprio debito contributivo, relativo agli stessi anni, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte che il pagamento di COGNOME dei contributi, oggetto di cartelle esattoriale notificate dal concessionario, avesse estinto il debito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art.6, co.12 d.l. n.193/16, applicabile anche alle casse RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, e senza che tale applicabilità potesse ritenersi incostituzionale.
Avverso la sentenza, la RAGIONE_SOCIALE ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso illustrato da memoria COGNOME NOME.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con ordinanza dell’11.5.23, questa Corte rinviava la causa alla pubblica udienza, in vista della quale COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie.
L’ufficio della Procura AVV_NOTAIO ha concluso in udienza per l’accoglimento del ricorso.
In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione degli artt.6, co.1 e 10 d.l. n.193/16, conv. in l. n.225/16, 11, co.10-bis d.l. n.8/17, 12 Preleggi, 2 d.lgs. n.509/94, 3, co.12 l. n.335/95, 24, co.4 d.l. n.201/11, nonché 132 c.p.c., anche in relazione agli artt.2 e 32 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE. La Corte avrebbe errato nel ritenere applicabile l’istituto della definizione agevolata alla casse professionali, essendo l’art.6 d.l. n.193/16 riferibile ai soli enti RAGIONE_SOCIALE pubblici, non avendo diversamente disposto l’art.11, co.10-bis d.l. n.8/17, di interpretazione autentica. L’esegesi interpretativa del suddetto quadro normativo sarebbe avvalorata dall’autonomia gestionale, organizzativa e contabile attribuita alle casse, sì che il legislatore ordinario non avrebbe potuto intervenire sul potere regolamentare della RAGIONE_SOCIALE escludendo il debito per sanzioni dovute ai sensi dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE e sottraendo risorse necessarie a mantenere l’equilibrio finanziario di lungo periodo della RAGIONE_SOCIALE stessa.
Con il secondo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione degli artt.6, co.1 e 10 d.l. n.193/16, conv. in l. n.225/16, 11, co.10-bis d.l. n.8/17, 12 Preleggi, 2 d.lgs. n.509/94, 3, co.12 l. n.335/95, 24, co.4 d.l. n.201/11, 2, 3, 4, 5 l. n.21/86 anche in relazione all’art.10 del Regolamento di disciplina previdenziale della RAGIONE_SOCIALE approvato con d.m. 14.72004 e del Regolamento Unitario dell’1.1.2017. Il motivo argomenta che il supplemento di pensione non poteva essere riconosciuto stante il divieto previsto dai regolamenti della RAGIONE_SOCIALE in caso di inadempimento anche parziale, ovvero per le sanzioni, e non potendo la definizione agevolata escludere un debito nell’ambito
dell’ordinamento previdenziale riferibile agli assicurati presso la RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione degli artt.6, co.1 e 10 d.l. n.193/16, conv. in l. n.225/16, 11, co.10-bis d.l. n.8/17, 12 Preleggi, 2 d.lgs. n.509/94, 3, co.12 l. n.335/95, 24, co.4 d.l. n.201/11, in relazione agli artt.3, 38, 42 e 97 Cost. per avere la Corte d’appello rigettato l’eccezione di incostituzionalità avanzata riguardo all’art.6, co.10 d.l. n.193/16 ove ritenuto applicabile alle casse RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto i relativi motivi lasciano individuare con sufficiente chiarezza la questione giuridica devoluta a questa Corte riguardo a ciascuno di essi.
Il primo motivo è fondato.
Va infatti affermata l’inapplicabilità della definizione agevolata introdotta dall’art.6 d.l. n.193/16 conv. con mod. dalla l. n.225/16, alla RAGIONE_SOCIALE.
Dispone l’art., co.1 d.l. n.193/16 che: ‘
A sua volta, il comma 10 dello stesso articolo specifica l’ambito applicativo della definizione agevolata, disponendo che:
‘
‘
una serie di debiti enumerati alle lettere a), b), c), d), tra cui anche i debiti (lettera e-bis) derivanti da:
‘
‘
L’art.11, co.10-bis d.l. n
‘L’articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale’.
Quindi, in seguito alla norma di interpretazione autentica, la definizione agevolata consente di non pagare le sanzioni irrogate sia per violazione degli obblighi contributivi dovuti dall’ente previdenziale, sia (‘anche’) per violazione degli obblighi contributivi e premi nel caso in cui il debitore sia l’iscritto all’ente previdenziale.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che il comma 1 dell’art.6 d.l. n.193/16 e il comma 6, lett. e-bis), come interpretato autenticamente dal d.l. n.8/17, debbano riferirsi ai soli enti RAGIONE_SOCIALE pubblici, e non alle RAGIONE_SOCIALE, persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni: art.1, co.1 e 2 d.lgs. n.509/94).
Occorre partire dalla considerazione che l’art.6 d.l. n.193/16, introducendo la definizione agevolata, è norma di stretta interpretazione, dichiaratamente
applicabile per i soli carichi riferiti agli anni dal 2000 al 2016.
La norma fu voluta per far fronte a un’evenienza congiunturale, ovvero la soppressione del concessionario RAGIONE_SOCIALE e il suo avvicendamento con RAGIONE_SOCIALE. Come rilevato dalla Corte Costituzionale (sent. n.29/2018), la definizione agevolata ‘conseguiva alla rilevata necessità, per esigenze di finanza pubblica e per un corretto rapporto tra fisco e contribuente, «di ottimizzare l’attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di RAGIONE_SOCIALE e per adeguare l’organizzazione dell’RAGIONE_SOCIALE anche al fine di garantire l’effettività del gettito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e all’articolo 81, comma 1, della Costituzione». In sostanza la finalità principale della definizione agevolata è quella di evitare che l’ente subentrante ad RAGIONE_SOCIALE si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l’avvio e l’attuazione della riforma strutturale (questo aspetto è evidenziato in particolare nel dossier dell’Ufficio Studi del Senato, XVII, A.S. n. 2595-d.l. 193/2016) ‘.
Muovendo dal carattere eccezionale dell’istituto in questione, si comprende come la lettera e-bis) dell’art.6, co.10, aggiunta dalla legge di conversione n.225/10, abbia ribadito, riguardo al profilo qui rilevante ovvero quello RAGIONE_SOCIALE sanzioni, che la regola generale è quella per cui le sanzioni portate dai ruoli sono sottratte alla definizione agevolata. Fanno eccezione, e rientrano
nell’ambito della definizione agevolata, le sanzioni tributarie (d.lgs. n.472/97) e quelle connesse alla violazione degli obblighi RAGIONE_SOCIALE (le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada beneficiano della definizione agevolata solo per quanto attiene agli interessi: art.6, co.11).
La lettera e-bis) introduce in tal modo un collegamento sistematico con il comma 1 dell’art.6. Quando l’art.6, co.1 afferma che le sanzioni portate dai carichi sono estinte senza pagamento (al pari degli interessi di mora), si riferisce alle sanzioni tributarie, giusta la regola generale per cui le sanzioni sono invece estranee alla definizione agevolata. Vi è poi il coordinamento tra la lettera e-bis) e l’ultima parte del comma 1 dell’art.6: le sanzioni per violazione degli obblighi relativi a contributi e premi RAGIONE_SOCIALE, ancora una volta incluse nella definizione agevolata in deroga alla regola, sono quelle di cui al comma 1 dell’art.6, ovvero
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo e, assorbiti i restanti, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del