CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr.
NOME COGNOME presidente
est. dr.NOME COGNOME consigliere dr.NOME COGNOME consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA N._294_2025_- N._R.G._00000831_2020 DEL_07_04_2025 PUBBLICATA_IL_07_04_2025
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 831 del ruolo generale delle cause dell’anno 2020
NOME nata CAROVIGNO (BR) 21/12/1939, (c.f. nato Ostuni 18.05.1975 (c.f.:
nato Ostuni 4.05.1975 (c.f.: nata Cisternino 13.09.1985 (c.f.: ) rappresentati e difesi dall’avv.NOME COGNOME contro (P.IVA ) rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME e NOME COGNOME COGNOME CONTUMACE All’udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ri- C.F. C.F. C.F. C.F. E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1° maggio 2016 ed i suoi figli tutti nella qualità di eredi di (rispettivamente coniuge e figli) convennero in giudizio innanzi al tribunale di Brindisi rispettivamente proprietaria e compagnia assicuratrice del mezzo coinvolto nel sinistro a seguito del quale il de cuius – secondo la prospettazione degli attori – aveva perso la vita, chiedendo di essere risarciti, iure hereditatis, del danno biologico subito dal congiunto e, iure proprio, del danno da perdita parentale. Sostennero gli attori che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell’autocarro di proprietà di mezzo che era sta- to parcheggiato sul margine destro della carreggiata, in posizione tale da costringere il che viaggiava a bordo della propria auto, a porre in essere una manovra di emergenza per evitare l’impatto con l’autocarro, manovra consistita in una brusca sterzata a sinistra per effetto della quale collideva contro un muretto che delimita- va il margine sinistro della sede stradale. Instaurato ritualmente il contraddittorio si costituì la compagnia assicuratrice resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
rimase contumace.
Con sentenza n.1044/20 il tribunale di Brindisi rigettò la domanda:
il primo giudice ritenne non provata la ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata dagli attori, dinamica secondo la quale l’impatto contro il muretto – che provocò le lesioni causa della morte del – sarebbe stato causato dalla esigenza di porre in esse- re una manovra di emergenza (una brusca sterzata a sinistra) per evitare la collisione con l’autocarro.
Il tribunale aderì, invece, alla ricostruzione del sinistro operata dal consulente nominato dal p.m.
nel corso del giudizio penale, il quale:
1. escluse che l’autocarro potesse rappresentare un pericolo tale da rendere necessaria la manovra di deviazione a sinistra, manovra che invece assai più verosimilmente sarebbe stata causata da un malore;
2. rappresentò come l’ampiezza della carreggiata di poco superiore a 8 m avrebbe comodamente consentito il passaggio di due auto considerato che lo spazio occupato dall’autocarro era di appena 1,20 m. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello gli attori soccombenti in primo grado, con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2020 ed hanno chiesto la riforma della sentenza del tribunale con accoglimento delle do- mande di risarcimento del danno.
Si è costituita che ha resistito all’appello, chiedendone il rigetto.
Anche in questo grado è rimasta contumace La causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite.
il primo motivo si lamenta l’omessa pronuncia nel corso del giudizio di primo grado sulle richieste istrutto- rie formulate dagli attori e, in particolare, sulla richiesta di prova testimoniale e di consulenza tecnica d’ufficio.
Si insiste perché la corte voglia comunque ammettere i mezzi istruttori necessari per la compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro.
Il motivo è infondato.
Al contrario di quanto affermato dagli appellanti, l tribunale di Brindisi si è pronunciato sulle richieste istruttorie e le ha rigettate con ordinanza del 18 maggio 2017, rilevando che la documentazione in atti fosse sufficiente ai fini della decisione.
Il giudizio espresso dal primo giudice – come sarà ulteriormente chiarito da quanto di seguito si dirà – deve essere condiviso:
la consulenza svolta in sede penale unitamente ai rilievi – anche fotografici – eseguiti nella immediatezza del sinistro consentono di ricostruirne la dinamica in modo sufficientemente puntuale.
Quanto alle conclusioni della c.t.u. medico legale disposta dal p.m.
sempre nel giudizio penale (consulenza che ha concluso nel senso della esistenza di nesso causale tra le lesioni riportate nel corso del sinistro e la morte, inter- venuta a distanza di alcune settimane), rileva la corte che tali conclusioni sono del tutto irrilevanti rispetto alle considerazioni poste a base del rigetto delle domande, considerazioni che attengono alla inesistenza del nesso causale tra la condotta del conducente del mezzo assicurato con e la condotta posta in essere dalla vittima per effetto della quale si verificarono l’impatto dell’auto contro il muretto delimitante il margine sinistro del- la carreggiata e le lesioni che tale impatto produsse. Pertinente ai fatti di causa è invece la censura con la quale si dissente dall’accertamento posto a base della sentenza impugnata secondo cui nessuna conseguenza, diretta o indiretta, del sinistro poteva essere addebitata al conducente del mezzo.
Rilevano in proposito gli appellanti come il provvedimento di archiviazione emesso nel giudizio penale nei confronti di sia stato determinato unicamente dal fatto che lo non era proprietario del mezzo.
La censura è infondata.
È in atti il provvedimento con il quale il g.i.p. tribunale Brindisi in data 18 novembre 2014 ha provveduto sulla opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m. in merito alla imputazione elevata nei confronti dello (indicato come conducente dell’autocarro).
A sostegno della decisione il g.i.p.- aderendo alle conclusioni del c.t.u. – ha sostenuto che “la posizione dell’autocarro, benché suscettibile di contravvenzione al codice della strada, non è stata determinante nella concausazione dell’evento mortale, visto che l’auto del conducente poi deceduto, ben prima del punto in cui stazionava l’autocarro ha iniziato a deviare a sinistra andando poi a collidere con il muro, sicché la manovra effettuata dal defunto è apparsa e tuttora appare immotivata ed inspiegabile”. Le conclusioni del g.i.p. e quelle, alle prime conformi, del tribunale reggono alle censure dell’appellante.
I rilievi, planimetrici e fotografici, eseguiti nell’immediatezza dei fatti consentono una ricostruzione dell’accaduto che esclude qualsivoglia incidenza causale riconducibile alla posizione sulla sede stradale dell’autocarro.
Ed invero, tra il punto in cui l’auto condotta dal ha iniziato la brusca e repentina manovra di sterzata verso la sua sinistra e il punto in cui stazionava l’autocarro vi è una distanza di circa 40 m., una distanza che, considerata di arrestare la marcia senza difficoltà (il consulente indica in circa 30 m. lo spazio di arresto).
La stessa distanza, per quanto detto, non giustifica in alcun modo una manovra così repentina di spostamento verso la carreggiata di sinistra.
Tanto, sia perché, come detto, ci sarebbe stato il tempo e lo spazio per arrestare la marcia, sia perché l’ampiezza della carreggiata (m.8,85 e, con le banchine laterali, m.11,15), tenuto conto che la parte di carreggiata occupata dall’autocarro era pari a m.1,20, avrebbe consentito al ridotta eventualmente la velocità già moderata, di evitare l’ostacolo proseguendo nella marcia.
L’appello va dunque rigettato, con conseguente condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all’art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell’appellante di un’ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l’impugnazione.
p.q.m.
la corte, rigetta l’appello e condanna in solido al pagamento delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all’art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell’appellante di un’ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l’impugnazione.
Lecce, 15 gennaio 2025.
Il presidente est. dr.NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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