Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10689 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1809/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, MURATORE NOME, domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME.
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ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende, in via disgiunta, con l’avvocato COGNOME NOME (EMAIL).
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avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2845/2020 depositata il 15/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RAGIONE_SOCIALE, nonché i sigg. NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, avverso la sentenza n. 2845/2020, depositata il 5 novembre 2020 e notificata il 10 novembre 2020, con cui la Corte d’Appello di Milano ha rigettato il loro appello avverso la sentenza n. 7920/2018 del 12 luglio 2018, con cui il Tribunale di Milano, respingendo la loro opposizione, aveva confermato il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da RAGIONE_SOCIALE
La società RAGIONE_SOCIALE aveva emesso nell’interesse degli odierni ricorrenti una polizza fideiussoria, a garanzia della restituzione di un contributo pubblico rilasciato dalla RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE; tutti gli obblighi facenti capo alla società sulla base della suddetta polizza erano stati assunti anche, in via solidale, dai sigg. NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Successivamente alla suindicata società veniva da RAGIONE_SOCIALE richiesta la restituzione di parte del contributo ricevuto; a fronte del mancato rimborso di tale somma, NOME escuteva la fideiussione rilasciata dalla società RAGIONE_SOCIALE, la quale, pertanto, dopo
aver pagato l ‘ente beneficiario, proponeva ricorso monitorio al fine di rivalersi nei confronti della società garantita e dei coobbligati, i quali contestavano il diritto di regresso della medesima, restando peraltro soccombenti in entrambi i gradi del giudizio di merito.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE, nelle more divenuta RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
L’atto denominato <> depositato dai ricorrenti non può considerarsi memoria in difetto dei relativi requisiti di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ‘Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 33 codice del consumo per COGNOME NOME COGNOME NOME iure proprio ed in relazione all’art. 2317, comma 2, cod. civ. Sulla qualità di consumatori di COGNOME NOME e COGNOME NOME. Sulla eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo’.
Lamentano che la corte di merito non ha accolto la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a pronunciarsi sull’ingiunzione richiesta dalla RAGIONE_SOCIALE assicurativa, perché erroneamente non ha ritenuto applicabile al caso di specie il codice del consumo, in quanto ha trascurato di considerare la mancata spendita della qualità di soci dei signori COGNOME e COGNOME nell’appendice di coobbligazione, le cui sottoscrizioni sarebbero oltretutto anche state disconosciute.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ‘Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.’.
Lamentano che la corte di merito ha violato l’art. 112 cod. proc. civ., perché ha rilevato d’ufficio la qualifica di soci dei signori COGNOME e COGNOME all’atto della sottoscrizione dell’appendice di coobbligazione alla polizza.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ‘Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Violazione dell’art. 2 cod. civ. e degli artt. 214 e 216 cod. proc. civ.’.
Lamentano nuovamente -come già nel primo motivo- il mancato apprezzamento da parte della corte di merito del disconoscimento delle sottoscrizioni in calce alla polizza ed alle appendici di coobbligazione; lamentano per l’effetto l’omessa valutazione della inopponibilità dei documenti disconosciuti, che sarebbero privi di efficacia probatoria, anche tenuto conto della mancata proposizione di istanza di verificazione da parte della RAGIONE_SOCIALE assicurativa a fronte del disconoscimento.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ‘Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. sulla eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo. Sulla assenza di sottoscrizione della clausola derogatoria della competenza’.
Deducono la nullità della clausola di deroga della competenza, qualificandola come abusiva ai sensi dell’art. 1355 cod. civ. in quanto contenente una condizione chiaramente potestativa.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano <<Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione al principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ.; violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ.; ultra petizione in merito alla scadenza della garanzia'.
Lamentano che la corte di merito ha violato l'art. 115 cod. proc. civ., in quanto avrebbe autonomamente valutato la validità
della polizza, in assenza di specifiche allegazioni sul punto da parte della RAGIONE_SOCIALE assicurativa.
Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano 'Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per l'omesso esame di un fatto decisivo del processo accertati documentalmente'.
Ripropongono, al di là della variazione lessicale contenuta nella rubrica, le medesime doglianze di cui al quinto motivo.
Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano 'Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per aver omesso di valutare un punto decisivo della controversia in merito alla nullità della fideiussione omnibus '.
Lamentano che erroneamente la corte di merito non ha qualificato la fideiussione oggetto di causa in termini di fideiussione omnibus del tutto indeterminata ed ha per l'effetto omesso di dichiararne la nullità.
Con l'ottavo motivo i ricorrenti denunciano 'Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all'art. 2697 cod. civ. sul riparto dell'onere della prova per l'insussistenza dei presupposti previsti dagli artt. da 633 e 634 cod. proc. civ., nonché per insussistenza di valida polizza al momento della sua escussione. Inutilizzabilità della scrittura disconosciuta. Violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Violazione degli artt. 214 e 216 cod. proc. civ.'.
Lamentano l'errata valutazione delle prove da parte della corte di merito, che ha condiviso la valutazione del tribunale circa la validità della polizza al momento della sua escussione, senza invece considerare che la RAGIONE_SOCIALE assicurativa, pur essendone onerata, non ha mai fornito la prova dell''incameramento della cauzione entro il termine di validità originaria del 30 giugno 2016.
Con il nono motivo i ricorrenti denunciano 'Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all'art.
116 cod. proc. civ. per le omesse e carenti valutazioni delle prove addotte e per la manifesta contraddittorietà con l'istruzione probatoria svolta nel giudizio di merito'.
Lamentano l'omessa e carente valutazione delle prove che ha portato la corte di merito ad un erroneo regolamento delle spese di lite tra le parti.
I primi tre motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono infondati.
E' ben vero che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare, in relazione al contratto di fideiussione, che nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, COGNOME ), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (Cass., Sez. Un., 27/02/2023, n. 5868; v. già anche in precedenza Cass., 16.01.2020 n. 742, che afferma che l'accessorietà fideiussoria 'non può venire proiettata fuori da esso, per spingerla sino a incidere sulla qualificazione dell'attività professionale o meno -di uno dei contraenti; tanto meno, l'accessorietà potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)'.
Si è pertanto precisato che vanno valutate le condizioni
personali del garante, non del garantito (Cass., n. 8662/2020) e che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata, non potendosi necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica.
10.1. Senonché l'impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, dal momento che sulla base delle risultanze processuali acquisite ha rilevato la qualità di soci della COGNOME e del RAGIONE_SOCIALE ed il fatto conseguente di essersi i medesimi, in forza di tale qualità, essersi resi coobbligati di polizza nell'interesse della società stessa (v. p. 8).
Su questa ratio decidendi , solo inammissibilmente censurata con considerazioni che sollecitano un riesame del fatto e della prova, la decisione si consolida, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori questioni, che invero ripropongono doglianze già svolte in appello, in ordine alla firma delle condizioni generali di polizza, ivi compresa la clausola di individuazione della competenza per territorio, solo sottoscritte dalla RAGIONE_SOCIALE e non anche dai soci persone fisiche.
Del resto, non risulta neppure essere stata specificatamente impugnata l'ulteriore ragione del decidere con cui la corte d'appello espressamente (p. 8) rileva: 'irrilevante risulta tal proposito che gli appellanti non abbiano sottoscritto specificamente la sezione della polizza fideiussoria che prevede le condizioni generali della stessa è sufficiente per l'applicabilità delle condizioni suddette ai coobbligati il fatto che questi ultimi abbiano sottoscritto l'appendice di coobbligazione, accettando così il regolamento generale della polizza medesima e assumendo in via solidale le obbligazioni facenti capo al beneficiario della
fideiussione'.
10.2. Infondata risulta inoltre, in relazione al secondo motivo, la censura di irrituale rilievo d'ufficio, da parte della corte di merito, della qualità di soci dei signori NOME e COGNOME.
In disparte il non marginale rilievo per cui 'la denuncia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. deve essere fatta valere dinanzi alla Corte di cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo ai sensi del n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, codice di rito' (così Cass., 22/10/2022, n. 23079; Cass., 16/03/2017, n. 6835; Cass., 13/06/2014, n. 13482), questa Corte ha inoltre avuto modo di affermare che ai fini della ammissibilità del motivo con il quale si lamenta il vizio di extra o ultrapetizione, è necessario che il ricorrente, ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., trascriva o riporti specificamente nella parte di rilievo il contenuto essenziale delle domande ed eccezioni formulate nei precedenti gradi di giudizio, così da dimostrare la mancata attinenza della pronuncia del giudice (in questo caso, di appello) al thema decidendum , dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure; e ciò indipendentemente dal potere di procedere all'esame diretto degli atti del merito. La Corte, infatti, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo , è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio , né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente gli atti processuali ed i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il 'fatto processuale' di cui richiede il riesame, ma, altresì, assicuri che il
corrispondente motivo contenga, per il principio di autosufficienza ed a pena d'inammissibilità del motivo stesso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass., Sez. Un., 25/07/2019, n. 20181; Cass., 02/02/2017, n. n. 2771; v. anche Cass., Sez. Un., 03/11/2011, n. 22726; Cass., 09/04/2013, n. 8569).
Orbene, nel caso di specie, per un verso il vizio non viene correttamente dedotto, dal momento che i ricorrenti hanno svolto doglianze generiche, in violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.; per altro verso, emerge dalla lettura della sentenza impugnata che la corte territoriale si è pronunciata nei limiti delle domande e delle eccezioni svolte dalle parti ed ha rilevato, con giudizio di fatto motivato ed insindacabile in sede di legittimità, un collegamento funzionale tra le posizioni di NOME NOME e NOME COGNOME e quella della RAGIONE_SOCIALE tale per cui gli stessi sono divenuti coobbligati di polizza per far conseguire alla società il contributo dall'RAGIONE_SOCIALE.
10.3 . L'ulteriore questione, in particolare dedotta nel primo e nel terzo motivo, secondo cui la corte d'appello avrebbe omesso di valutare l'inopponibilità della appendice di coob bligazione, per avere, da un lato, i coobbligati COGNOME NOME COGNOME svolto molteplici disconoscimenti delle sottoscrizioni e, dall'altro, per non avere la RAGIONE_SOCIALE assicurativa formulato istanza di verificazione, è parimenti infondata.
La corte territoriale ha infatti correttamente richiamato in motivazione (v. p. 10 della sentenza impugnata) i precedenti di questa Corte, secondo cui, pur non richiedendo una forma vincolata, il disconoscimento di scrittura privata deve rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza (Cass., 18042/2014; Cass., 3473/2008) ed in applicazione di questi ha ritenuto che il prospettato disconoscimento era invece privo di
tali caratteri, con conseguente implicito rigetto della sua possibile efficacia e rilevanza, con giudizio di fatto il cui riesame è precluso nella presente sede di legittimità (v., tra le tante, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148; Cass., 24/05/2006, n. 12362; Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485).
11. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Il suo contenuto sovrappone profili diversi, perché prospetta l'inferenza di una norma sostanziale (l'art. 1355 cod. civ.) rispetto al regime, tipicamente processuale, della competenza per territorio; nella misura in cui fa riferimento al regime della competenza territoriale delineato dal codice del consumo nelle controversie tra consumatore e professionista, il motivo è infondato, per le ragioni dedotte in sede di scrutinio dei primi tre motivi, che correttamente hanno indotto la corte di merito ad escludere la qualità di consumatori dei signori COGNOME e COGNOME.
12. Il quinto ed il sesto motivo possono essere scrutinati congiuntamente, posto che il sesto motivo, al di là della distinzione lessicale nella rubrica, risulta identico al motivo precedente, e sono entrambi infondati.
In disparte il non marginale rilievo per cui, in violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., l'invocata assenza di contestazione da parte della RAGIONE_SOCIALE assicurativa viene dedotta solo genericamente e non specificamente localizzata in relazione al complessivo andamento processuale, la corte di merito ha infatti correttamente indagato il contenuto sostanziale della domanda e fondato la propria decisione interpretando e valutando la documentazione prodotta in causa, per cui non vi è alcun omesso esame rilevante ai sensi e per effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e deve altresì essere esclusa la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (v. di recente Cass., 22/09/2023, n. 27181, secondo cui non è configurabile la
violazione di cui all'art. 112 c.p.c. perché, secondo l'orientamento di questa Corte, l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito che non incorre in un vizio procedurale quando 'ha svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione dovesse ritenersi ricompresa tra quelle da decidere'. In tal caso, 'il dedotto errore del giudice non si configura come error in procedendo , ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte': Cass., 27/01/2016, n. 1545; Cass., 29/09/2021, n. 26454; Cass., 18/04/2006, n. 8953; Cass., 21/02/2006, n. 3702).
13. Il settimo motivo, che reitera le doglianze già proposte in sede di appello senza effettivamente confrontarsi con la motivazione dell'impugnata sentenza, è infondato.
Nell'impugnata sentenza che la corte territoriale ha espressamente rilevato che la polizza oggetto di causa individua sia un massimale garantito sia un concreto potenziale debito, al sorgere del quale la garanzia può essere escussa dal beneficiario; pertanto la polizza è valida ed efficace in quanto riferita ad uno specifico affare, del quale viene individuato l'ammontare e la causale.
Così motivando, la corte territoriale ha dunque fatto buon governo dei principi che, a contrario, si desumono dalla nota sentenza delle Sezioni Unite, n. 41994/2021.
Posto che la sentenza in questione ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni omnibus limitatamente alle clausole già sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, enunciando il seguente principio di diritto: 'i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge
succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti', ne deriva, diversamente, che non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità.
14. L'ottavo motivo è inammissibile.
Riproduce censure già dedotte in sede di appello e, per altro sollecita un riesame delle risultanze probatorie documentali, già esaminate dalla corte d'appello che, nel motivare il proprio convincimento, per cui il debito della contraente sia stato accertato nell'originaria vigenza della garanzia, ne ha tenuto conto, mentre ogni riesame del fatto e della prova è precluso in sede di legittimità (cfr., quanto al riesame del merito, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148 e, quanto alla revisione dell'apprezzamento delle prove, Cass., del 24/05/2006, n. 12362; conf. Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485).
15. Il nono motivo è inammissibile.
Al di là della invocazione contenuta in rubrica, il motivo censura la condanna alle spese di lite nonché alla sanzione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. che sarebbe derivata dal malgoverno delle risultanze probatorie acquisite al processo.
Sollecita pertanto una rivalutazione del fatto e della prova, precluso in sede di legittimità; per il resto, omette di considerare che la sentenza impugnata si conforma al principio di diritto
costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass., 17/10/2017, n. 24502; Cass., 31/03/2017, n. 8421; Cass., 19/06/2013, n. 15317).
All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 4.100,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 23 gennaio 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME