REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO Composta da:
NOME COGNOME PRESIDENTE Rel.
NOME COGNOME CONSIGLIERE NOME COGNOME CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N._268_2024_- N._R.G._00000167_2024 DEL_05_11_2024 PUBBLICATA_IL_06_11_2024
nella causa iscritta al n. 167/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura allegata al ricorso in appello APPELLANTE CONTRO c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura allegata alla memoria di costituzione in appello C.F. APPELLATO Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l’appellante:
come da note depositate il 29.10.2024 Per l’appellato:
come da note depositate il 30.10.2024
FATTI DI CAUSA
ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Genova la esponendo di essere titolare di pensione di vecchiaia a carico della convenuta dal 1°.7.2013 e che su tale trattamento pensionistico era stata applicata una trattenuta mensile a titolo di contributo di solidarietà, in applicazione di successive Delibere dell’Assemblea dei Delegati che avevano via via prorogato il prelievo a tale titolo previsto dall’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della ha affermato l’illegittimità di tale trattenuta, ed ha chiesto, pertanto, la condanna della convenuta a restituirgli l’importo trattenuto sui ratei di pensione maturati, nei limiti della prescrizione decennale, oltre interessi. Costituendosi in giudizio, la ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 1023/2023, pubblicata il 15.12.2023, il Tribunale ha accolto il ricorso.
Propone appello la resiste l’appellato.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di del 5.11.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale ha dichiarato illegittima la pretesa della imporre il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti, richiamando i principi affermati dalla S.C. in numerose pronunce (tra cui Cass. 29535/2022);
ritenuta, poi, l’applicabilità della prescrizione decennale, ha condannato la a restituire al ricorrente gli importi trattenuti a titolo di contributo di solidarietà nei limiti della prescrizione decennale dalla data di costituzione in mora (30.9.2023).
Con i primi due motivi di appello la censura la sentenza impugnata per aver omesso di considerare l’autonomia normativa della nel quadro del mutato contesto normativo (art. 3, comma 12, L. 335/1995, così come modificato dall’art. 1, comma 763, L. 296/2006, anche in relazione all’art. 1, comma 488, L. 147/2013, nonché art. 24, co. 24, D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011) e per aver omesso di valutare la documentazione allegata dalla (Bilancio Tecnico attuariale redatto nel 2001).
Tutte le argomentazioni della sono già state ripetutamente respinte dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze (tra cui le nn. 423/2019, 603/2019, 982/2019, 9864/2019, 19561/2019, 29292/2019, 27340/2020, 28054/2020, 28055/2020, 6897/2022, 34541/2022, 4847/2023, 7489/2024), che hanno definitivamente chiarito che “gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. 31527/2022). Con il terzo motivo, la lamenta l’applicazione, da parte del primo Giudice, del termine di prescrizione decennale in luogo di quello quinquennale, anche ex art. 47 bis D.P.R. 639/1970.
Anche questo motivo è già stato giudicato infondato da numerose sentenze della S.C., con le quali è stato definitivamente chiarito che “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. – così come dall’art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.” (Cass. 31527/2022 che, nella specie, ha affermato che l’azione di delle trattenute operate sulla pensione proprio dalla a titolo di contributo di solidarietà è soggetta al termine di prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili). A nulla vale il richiamo all’art. 47 bis del D.P.R. 639/1970 trattandosi di previsione riferita a ratei arretrati e differenze pensionistiche dovuti a seguito di riliquidazione, mentre “la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all’indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione considerata. esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l’obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi.
Il termine di prescrizione dell’azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale” (Cass. 31527/2022).
L’appello deve pertanto essere respinto;
le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Al rigetto dell’appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento, a carico dell’appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per ’impugnazione.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l’appello;
condanna l’appellante a rimborsare all’appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei difensori;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l’ulteriore pagamento, a carico dell’appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2024
IL PRESIDENTE
est. NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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