Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 19466 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 19466 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
Sul ricorso 23793/2023 proposto da:
NOME, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore, elettivamente domiciliato in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME, COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in AVV_NOTAIOINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che li rappresenta e difende;
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti nella qualità di già membri del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
NOME, elettivamente domiciliato in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOMENOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOMENOME RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (10548370963), RAGIONE_SOCIALE CHE HA ASSUNTO IL RISCHIO DERIVANTE DAI CERTIFICATI n. NUMERO_DOCUMENTO -A1201742976 -A1201844769 -A1201946668, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 52059/2021 del TRIBUNALE di AVV_NOTAIO.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, il quale conclude per la declaratoria RAGIONE_SOCIALE giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti.
fatti di causa
Con atto di citazione notificato il 29 luglio 2021, l’RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma i 92 soggetti privati indicati in epigrafe (oltre ai componenti RAGIONE_SOCIALE organi sociali tempo per tempo in carica durante il periodo di riferimento, i privati corruttori e le società loro riferibili, operanti quali prestanome) per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE responsab ilità in ordine ai comportamenti illeciti rispettivamente posti in essere nei propri confronti e la loro condanna al risarcimento di un danno commisurato, attraverso una perizia di parte, in quasi 200 milioni di euro (per la perdita in conto capitale subita, il mancato guadagno derivante dagli impieghi non appropriati e per le somme, pari a circa 46 milioni di euro, corrisposte a titolo di ‘segnalazioni di pregi’ ai corruttori, che a loro volta trasferivano utilità o denaro al AVV_NOTAIO o al Direttore RAGIONE_SOCIALE), cui aggiungere quello all’immagine RAGIONE_SOCIALE‘ente nei confronti dei propri iscritti, divenuti restii a versare i contributi temendo che il dissesto non consentisse il pagamento RAGIONE_SOCIALE pensioni.
L’RAGIONE_SOCIALE istituito il 24 marzo 1998 per assicurare la tutela previdenziale RAGIONE_SOCIALE infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia -ha dedotto, in sintesi, diversi titoli di responsabilità dei soggetti convenuti per avere:
a ) i propri organi apicali (AVV_NOTAIO e Direttore RAGIONE_SOCIALE) orientato le politiche di investimento RAGIONE_SOCIALE‘ente verso prodotti finanziari non appropriati, sottoscritti per valori gonfiati, così da lucrare utilità, sotto forma di ingenti commissioni di sottoscrizione, insieme con altri (coimputati nei procedimenti penali), loro pagate da controparti compiacenti: in sostanza, indirizzando le risorse di RAGIONE_SOCIALE verso fondi di investimento ‘amici’ dei corruttori, percipienti da questi fondi lauti compensi a titolo di ‘segnalazione di pregi’ (pari a circa 46 milioni di euro);
b ) i corruttori e i soggetti loro riferibili funto da prestanome per occultare i proventi RAGIONE_SOCIALE illeciti compiuti;
c ) gli organi sociali a vario titolo coinvolti (essendo l’ente privo di un assetto organizzativo adeguato e professionalmente strutturato), gli organi di indirizzo
(Consiglio di indirizzo generale) e di controllo (RAGIONE_SOCIALE), nonché il Consiglio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, non adempiuto correttamente al proprio dovere di gestione, vigilanza e controllo, avallando acriticamente ogni decisione del AVV_NOTAIO o del Direttore RAGIONE_SOCIALE.
Costituitosi il contraddittorio, anche a seguito di alcuni rinvii disposti dall’ufficio per la sua integrazione e la chiamata in garanzia RAGIONE_SOCIALE compagnie di assicurazione indicate in epigrafe, sull’eccezione (tra le varie sollevate dai convenuti) di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, il Tribunale adito ha fissato udienza per la precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione su tale eccezione pregiudiziale.
Con atto notificato il 20 novembre 2023, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso davanti a queste Sezioni Unite per regolamento di giurisdizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 c.p.c., premessane l’ammissibilità per la propria domanda di accertamento in favore RAGIONE_SOCIALE giurisdizione civile adita, e non di suo difetto, dato in particolare atto RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta condanna del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO al risarcimento del danno per euro 247.347,60 nel giudizio di responsabilità erariale promosso dalla Procura RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti nei suoi confronti per danno all’immagine RAGIONE_SOCIALE Pubblica RAGIONE_SOCIALE (nel quale l’RAGIONE_SOCIALE era intervenuto specificando di avere promosso un’azione di responsabilità civile anche nei confronti di tutti gli altri convenuti per ragioni di danno non rientranti nella giurisdizione contabile) e RAGIONE_SOCIALE condanna penale di tre dei convenuti (COGNOME, COGNOME e COGNOME).
Ad esso hanno resistito con distinti controricorsi, a ministero di difensori diversi, rispettivamente:
a ) RAGIONE_SOCIALE, consulente finanziaria di RAGIONE_SOCIALE e del suo management nel periodo 2011-2018 (insieme alla società RAGIONE_SOCIALE) chiamata in causa da NOME COGNOME e NOME COGNOME, per essere tenuti indenni in conseguenza dei diversi ruoli ricoperti nel corso RAGIONE_SOCIALE anni all’interno RAGIONE_SOCIALE organi di amministrazione, direzione e vigilanza di RAGIONE_SOCIALE, la qual e non ha preso posizione sull’eccezione di difetto di giurisdizione;
b ) NOME COGNOME ed altri 46 soggetti, tutti già membri del RAGIONE_SOCIALE, in tale qualità, che hanno dedotto l’inammissibilità del ricorso per l’ ‘affermazione’ RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, comunque spettante alla Corte dei conti;
c ) NOME COGNOME, ex Direttore RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza non avendo RAGIONE_SOCIALE individuato, né con riproduzione indiretta né con localizzazione nelle fasi giudiziali, il contenuto del provvedimento con cui il Giudice avrebbe manifestato il proprio orientamento favorevole all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di difetto di giurisdizione;
d ) NOME COGNOME e NOME, chiamanti in causa RAGIONE_SOCIALE, che hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito;
e ) RAGIONE_SOCIALE, chiamata in causa da NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME, che ha eccepito l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE trasformazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE di diritto privato, ai sensi del d.lgs. 509/1994, ai fini RAGIONE_SOCIALE giurisdizione contabile, cu i spettante nell’odierna controversia;
f ) NOME COGNOME e NOME COGNOME, che parimenti hanno chiesto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE giurisdizione contabile.
Il P.G. ha comunicato le sue conclusioni nel senso RAGIONE_SOCIALE giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti.
RAGIONE_SOCIALE e i controricorrenti COGNOME e COGNOME, nonché NOME e NOME hanno comunicato memoria finale.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con la formulazione di una doglianza sostanzialmente unica, RAGIONE_SOCIALE ha dedotto l’esistenza RAGIONE_SOCIALE giurisdizione civile, in ragione RAGIONE_SOCIALE propria natura di Fondazione di diritto privato, disciplinata dal d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, significativamente attinta, nelle more del procedimento civile ancora pendente (in data 1 agosto 2022), dal decreto del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma di comminazione RAGIONE_SOCIALE sanzione amministrativa pecuniaria,
ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 64 ss. d.lgs. 231/2001, applicabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica (ma non allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale).
A tale fine, esso ha sottolineato, tra le sue finalità statutarie, quella del cd. ‘pareggio di bilancio’, dato obiettivo inequivocabilmente indicativo RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di un’attività impostata su criteri di economicità (a nulla rilevando l’assenza di fine di lucro) e la sottoposizione RAGIONE_SOCIALE‘ente (dal 20 marzo 2019 al 20 maggio 2020) alla misura cautelare del commissariamento, che è procedura simile a quella prevista dalla legge fallimentare per le società di capitali private per il caso di tracollo economico-finanziario.
Inoltre, esso ha dedotto l’attinenza dei comportamenti illeciti, oggetto di domanda risarcitoria, a procedure ed attività privatistiche (quali investimenti finanziari, disciplina dei bilanci, RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione e dei controlli, fatti illeciti), in relazio ne a materie di per sé sottratte alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘evidenza pubblica nelle procedure di appalto, ai sensi di quanto previsto sia dall’art. 19 d.lgs. 163/2006 che dall’art. 17 d.lgs. 50/2006. E la loro riferibilità, non già ad un cattivo esercizio RAGIONE_SOCIALE funzione previdenziale (consistente, a titolo di esempio, nel mancato o errato pagamento di pensioni), quanto piuttosto ad un impiego non corretto RAGIONE_SOCIALE entrate private gestite, anche in assenza di adeguati controlli e di un assetto organizzativo efficiente.
Infine, RAGIONE_SOCIALE ha sottolineato come nessuno dei convenuti sia proprio dipendente essendo stati, infatti, chiamati in responsabilità componenti RAGIONE_SOCIALE organi statutari, a titolo di inadempimento per violazione dei propri doveri, ovvero soggetti privati compartecipi RAGIONE_SOCIALE operazioni corruttive, non necessariamente coinvolti nei procedimenti penali.
Il ricorso per regolamento di giurisdizione è fondato.
In via di premessa, il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dallo stesso soggetto che abbia proposto il giudizio di merito sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione
del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione RAGIONE_SOCIALE questione da parte RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, in via definitiva ed immodificabile, per evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione RAGIONE_SOCIALE causa (Cass. S.U. 18 dicembre 2018, n. 32727; Cass. S.U. 12 maggio 2022, n. 15122).
Giova poi ribadire che l’azione di responsabilità per danno erariale davanti alla Corte dei conti e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali: essendo la prima volta alla tutela RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico generale, al buon andamento RAGIONE_SOCIALE P.A. e al corretto impiego RAGIONE_SOCIALE risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda invece al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa, a protezione del particolare interesse RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione attrice; con la conseguenza che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione, ma di proponibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest’ultimo la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE responsabilità amministrativa contestata dal P.G. contabile: in tal caso, configurandosi una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la potestas iudicandi del giudice contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei conti, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 355/2010, n. 46/2008, n. 641/1987), ‘il giudice naturale RAGIONE_SOCIALE tutela RAGIONE_SOCIALE interessi pubblici e RAGIONE_SOCIALE tutela d a danni pubblici’ (Cass. S.U. 19 febbraio 2019, n. 4388; Cass. 23 novembre 2021, n. 36205).
È stato affermato che le controversie relative alla responsabilità RAGIONE_SOCIALE amministratori per danni cagionati al patrimonio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE appartengono alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, atteso che tale RAGIONE_SOCIALE quantunque trasformato in RAGIONE_SOCIALE con personalità giuridica di diritto privato
e con autonomia gestionale, organizzativa e contabile – ha mantenuto un carattere pubblicistico, essendo chiamato a svolgere l’attività istituzionale (che si colloca nel quadro tutelato dall’art. 38 Cost.) di RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE obbligatoria in favore di una particolare categoria di lavoratori, alla quale si accompagna l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione e RAGIONE_SOCIALE contribuzione da parte RAGIONE_SOCIALE iscritti e, come tale, è sottoposto ad una penetrante vigilanza ministeriale nonché al controllo RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, oltre ad essere qualificato organismo di diritto pubblico e compreso tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (Cass. S.U. 1 aprile 2020, n. 7645)
6. Nel caso di specie, l’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) già ‘RAGIONE_SOCIALE è stato istituito il 24 marzo 1998, come ente senza scopo di lucro e personalità giuridica di diritto privato, rimasto titolare di tutti i rapporti attivi e passivi del precedente corrispondente ente previdenziale e del rispettivo patrimonio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, secondo comma d.lgs. 509/1994, continuando a svolgere, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, terzo comma d.lgs. cit., l’attività di tutela previdenziale RAGIONE_SOCIALE infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia: dovendo ad esso obbligatoriamente essere iscritti gli infermieri, gli infermieri pediatrici e gli assistenti sanitari, i cui contributi ne costituiscono, in misura prevalente, le entrate.
Come l’RAGIONE_SOCIALE, esso è soggetto alla vigilanza del RAGIONE_SOCIALE e (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ora) RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE (già del Tesoro, ora suo Dipartimento), che ne approvano, in particolare, lo statuto e i regolamenti nonché le relative integrazioni o modificazioni (art. 3, primo e secondo comma d.lgs. cit.) e RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, che esercita il controllo generale sulla gestione RAGIONE_SOCIALE assicurazioni obbligatorie e che riferisce annualmente al parlamento (art. 3, quinto comma d.lgs. cit.).
6.1. E tuttavia, nel caso RAGIONE_SOCIALE, è stato il PG contabile ad agire con l’azione di responsabilità per danno erariale. Nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE ha invece promosso l’azione di responsabilità sociale davanti all’autorità giudiziaria
ordinaria. Sicché, in quanto volta ad ottenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALE organi di amministrazione e controllo per il dissesto economico RAGIONE_SOCIALE‘ente e il risarcimento del conseguente danno patrimoniale, essa è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo finalizzata alla tutela del capitale sociale e del patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, a fronte RAGIONE_SOCIALE violazione di obblighi di natura contrattuale, gravanti sui soggetti sopra indicati in vista di una corretta gestione RAGIONE_SOCIALE risorse e RAGIONE_SOCIALE realizzazione RAGIONE_SOCIALEo scopo sociale RAGIONE_SOCIALE‘ente (Cass. S.U. 19 gennaio 2021, n. 781).
E ciò la sentenza richiamata ha, in particolare, ritenuto qualora, nell’accertamento di tale responsabilità, siano addebitate negligenze sia in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sia in ordine alla contabilità, mal governata e mal controllata: essa non distinguendosi, quanto a causa petendi e petitum , dall’azione di responsabilità RAGIONE_SOCIALE amministratori RAGIONE_SOCIALE società di capitali, mirando a ricostituire il capitale sociale e il patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘ente, inteso come entità autonoma e separata da tutelare dalla mala gestio RAGIONE_SOCIALE organi di gestione e controllo. L’azione ha, infatti, ad oggetto il riconoscimento del diritto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘ente al ristoro RAGIONE_SOCIALE lesione determinata dalla violazione RAGIONE_SOCIALE obblighi civilistici assunti dai componenti RAGIONE_SOCIALE‘organo amministrativo e di controllo nella gestione RAGIONE_SOCIALE risorse e nella realizzazione RAGIONE_SOCIALEo scopo sociale, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE struttura organizzativa, decisionale ed operativa RAGIONE_SOCIALE‘ente nel suo complesso, assimilabile, ancorché con le debite peculiarità, a quella societaria (in motivazione, sub p.ti 7 e 7.1). Nella configurazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità amministrativa per danno erariale, soggetta alla giurisdizione contabile, elemento cruciale del suo radicamento è l’evento dannoso a carico di una amministrazione pubblica, perché qualifica il danno come erariale unitamente al riconoscimento di una relazione funzionale tra il presunto autore RAGIONE_SOCIALE‘illecito e l’amministrazione pubblica stessa (Cass. S.U. 32608 del 2019, in motivazione sub p.to 5.1; Cass. S.U. 14 aprile 2011, n. 8492; Cass. S.U. 1 aprile 2020, n. 7645, in motivazione sub p.to 3).
Spetta inoltre al giudice ordinario la giurisdizione sull’azione di responsabilità promossa nei confronti RAGIONE_SOCIALE organi di gestione e controllo di società di capitali, partecipate (anche in via totalitaria) da enti pubblici, qualora il danno cagionato
dall’illecito incida in via diretta soltanto sul patrimonio RAGIONE_SOCIALE società, distinto e separato da quello dei soci (Cass. S.U. 12 maggio 2023, n. 13088, che ha ritenuto irrilevante la successiva fusione per incorporazione RAGIONE_SOCIALE società nell’ente pubblico socio, intervenuta dopo l’esaurimento RAGIONE_SOCIALE condotta illecita e, quindi, non incidente sul danno già prodotto).
6.2. Né la giurisdizione contabile può essere affermata per avere RAGIONE_SOCIALE mantenuto -nonostante la trasformazione in RAGIONE_SOCIALE con personalità giuridica di diritto privato e autonomia gestionale, organizzativa e contabile -un carattere pubblicistico, per lo svolgimento di un’attività istituzionale di RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE obbligatoria in favore di una particolare categoria di lavoratori, che si colloca nel quadro tutelato dall’art. 38 Cost., cui si accompagna l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione e RAGIONE_SOCIALE contribuzione da parte RAGIONE_SOCIALE iscritti, come tale, sottoposto ad una penetrante vigilanza ministeriale e al controllo RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la responsabilità contabile postula, infatti, una relazione funzionale tra il presunto autore RAGIONE_SOCIALE‘illecito e l’amministrazione pubblica: il che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio, essendo sufficiente un rapporto di servizio nella sua accezione, appunto, di relazione funzionale che rende l’autore del danno compartecipe RAGIONE_SOCIALE‘operato RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione o RAGIONE_SOCIALE‘ente (Cass. S..U. 14 gennaio 2015, n. 473). Tale rapporto di servizio sussiste allorché un ente privato esterno all’amministrazione venga incaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse di quest’ultima, un’attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell’apparato organizzativo RAGIONE_SOCIALE P.A, mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione sia svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto moRAGIONE_SOCIALErsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte (Cass. S.U. 30 agosto 2019, n. 21871; Cass. S.U. 1 aprile 2020, n. 7645, in motivazione sub 2.1; Cass. 30 giugno 2022, n. 20902).
Ma ciò, per l’accertata natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione promossa dall’RAGIONE_SOCIALE medesimo nei confronti dei propri organi, non si verifica nel caso di specie.
Deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, cui rimettere la causa anche in relazione alle spese processuali del presente regolamento.
P.Q.M.
La Corte
dichiara la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria ordinaria e riserva la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2024