Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20028 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20028 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso per procura alle liti allegata al ricorso da ll’ AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante sig. NOME COGNOME, rappresentata e difesa per procura alle liti autenticata del 9. 10. 2019, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio d i quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
Controricorrente
avverso la sentenza n. 1411/2019 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 20. 2. 2019.
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME alla camera di consiglio del 13. 6. 2024.
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con sentenza n. 1411 del 20. 2. 2019 la Corte di appello di Roma respinse le impugnazioni proposte da COGNOME NOME e dalla società RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, avverso il lodo arbitrale deliberato in Roma in data 9. 9. 2014.
La controversia arbitrale era stata introdotta da COGNOME NOME, che aveva esposto di avere stipulato il 26. 6. 2012 con la società RAGIONE_SOCIALE un contratto denominato Accordo Quadro con cui aveva venduto le sue quote della società RAGIONE_SOCIALE, pari al 50% del capitale, per il prezzo di euro 38.700.000,00 . L’esponente lamentava varie violazione di questo accordo e in particolare, per quanto qui ancora rileva, l’inadempimento della specifica previsione secondo cui il prezzo di vendita sarebbe stato incrementato, per la differenza corrispondente, nel caso cui la società, in trattative per l’acquisto della restante quota del 50% di proprietà di COGNOME NOME, avesse corrisposto per essa un prezzo maggiore. L’esponente assumeva che la clausola di parità di condizioni era stata violata e chiedeva, pertanto, la condanna della società acquirente al pagamento del maggior prezzo o, in subordine, al risarcimento dei danni.
Il collegio arbitrale respinse questa domanda e la relativa decisione venne impugnata dinanzi alla Corte di appello di Roma. In particolare COGNOME NOME dedusse la nullità del lodo, ex artt. 828 e 829 c.p.c., perché contenente disposizioni contraddittorie, per non avere pronunciato su alcune delle domande proposte, nonché per avere deciso violando regole di diritto.
Con la sentenza emessa la Corte di appello, premesso che, in mancanza di specifica previsione contraria, il lodo non era impugnabile per violazioni di norme di diritto sostanziale, respinse le altre censure affermando che la decisione arbitrale non era affetta da nullità per contraddittorietà ed omessa pronuncia, contenendo un chiaro iter argomentativo logico e giuridico a fondamento della conclusione accolta. Ciò in quanto, in base alla giurisprudenza di legittimità, la sanzione della nullità del lodo prevista dall’art. 829 n. 4 c.p.c. per contraddittorietà tra le statuizioni del dispositivo ovvero tra motivazione e dispositivo è ravvisabile soltanto laddove essa determini l’impossibilità assoluta
di ricostruire l’ iter logico e giuridico della decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 20. 9. 2019, ha proposto ricorso COGNOME NOME, sulla base di un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
L’unico motivo di ricorso denuncia ‘ Violazione e falsa applicazione dei principi normativi vigenti in tema di nullità del lodo per vizi nella esposizione dei motivi, per contraddittorietà delle disposizioni e per omessa pronuncia su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alle convenzioni di arbitrato -artt. 829 n. 5, 11 e 12 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ‘.
Il ricorrente assume che il requisito della sufficienza ed adeguatezza della motivazione della decisione arbitrale andrebbe configurato tenendo conto della natura giurisdizionale dell’arbitrato e disti nguendo le ipotesi di difetto di motivazione ed il vizio di contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione o tra motivazione ed il dispositivo. Nel caso di specie il vizio di motivazione denunciato era strettamente connesso con la censura di mancata pronuncia su una serie di domande ed istanze.
L’esponente, nel promuovere il giudizio arbitrale, aveva sostenuto che , con la clausola di parità di condizioni, la acquirente RAGIONE_SOCIALE gli aveva garantito che l’altra venditrice non avrebbe percepito, né direttamente né indirettamente, ossia tramite i suoi familiari COGNOME NOME e COGNOME NOME, alcuna utilità o compenso aggiuntivo che andasse ad integrare il prezzo di acquisto contrattualmente concordato, ponendo una stretta correlazione, con riguardo al prezzo, tra i due acquisti. Tuttavia da un semplice confronto tra i due contratti di acquisto emergeva una serie di differenze sintomatiche che incidevano sulla quantificazione sostanziale del corrispettivo. Tanto in relazione alla apposizione del patto di non concorrenza, previsto solo per COGNOME NOME, che gli negava ogni possibilità di esercitare attività inerenti al comparto produttivo della RAGIONE_SOCIALE, non anche nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, a cui ciò veniva consentito. L’espon ente aveva inoltre denunziato la nullità del lodo per il mancato esame delle istanze da esso presentate, in ordine alla
acquisizione degli atti societari depositati presso il registro delle imprese, da cui risultavano la costituzione della RAGIONE_SOCIALE, poi variata nella denominazione in RAGIONE_SOCIALE, ed il compimento di operazioni di conversione di azioni e di aumento di capitale e la sua sottoscrizione da parte del COGNOME. Sostiene al riguardo il ricorso che, se tale documentazione fosse stata esaminata dagli arbitri, si sarebbe potuto verificare che tali atti erano stati posti al fine di favorire COGNOME NOME, tramite la parte correlata di COGNOME NOME, arrivando alla conclusione di ritenere sussistente la violazione della clausola contrattuale di parità di trattamento. Il lodo sul punto ruota attorno all’unica affermazione che oggetto dell’operazione era il 50% del prezzo d ella RAGIONE_SOCIALE e che l’identità del trattamento economico riguardava solo e soltanto il mero valore della quota. La Corte di appello ha pertanto errato nel non ravvisare le nullità per i vizi denunziati di mancanza di motivazione e difetto di pronuncia, spendendo solo poche parole per rigettare il motivo.
Si aggiunge che la ratio effettiva delle operazioni condotte dall’ altra parte con COGNOME NOME ed il COGNOME è emersa successivamente anche da una indagine della polizia tributaria.
Il mezzo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
La sentenza impugnata dà conto delle ragioni per cui il collegio arbitrale ha respinto la doma nda dell’espon ente di integrazione del prezzo, precisando che tale conclusione viene giustificata in forza della considerazione che ‘ l’identità di trattamento economico riguardava solo e soltanto il mero valore del 50% di RAGIONE_SOCIALE ‘ e che ad essa rimanevano estranee le ‘ altre pattuizioni, riferibili ad altre e diverse prestazioni di NOME NOME dei suoi familiari ‘, respingendo per tale ragione anche le istanze istruttorie formulate dall’attore e finalizzate alla pretesa quantificazione dei benefici ottenuti dalla COGNOME NOME e dal suo coniuge COGNOME NOME.
La Corte di appello, pronunciandosi sulla impugnativa che contestava i vizi di omessa e contraddittoria motivazione, ha quindi osservato che dalla motivazione dell’atto emergeva ‘ un chiaro iter logico e giuridico posto a fondamento della statuizione ‘ di rigetto. In relazione alla censura di omessa
pronuncia, ne ha rilevato anche il difetto di specificità, tale da non consentire di apprezzare con riferimento a quali domande essa si sarebbe consumata.
La motivazione sul punto data dalla Corte territoriale va altresì inquadrata nell’ambito delle altre argomentazioni che l’hanno portata a dichiarare inammissibili , ai sensi dell’art. 829, comma 4, c.p.c., le censure di violazione delle norme di diritto regolanti la fattispecie negoziale ed anche della precisazione che, in sede di impugnazione del lodo, che è azione di nullità, non è consentito al giudice sindacare la valutazione delle risultanze probatorie effettuata dagli arbitri.
Tanto precisato, la decisione impugnata si sottrae ai vizi denunziati, dal momento che la Corte di appello ha assolto al suo compito di verificare la presenza della motivazione a sostegno della pronuncia arbitrale e di valutarne la corrispondenza e non contraddittorietà rispetto alle statuizioni adottate. Decisivo in tal senso è il richiamo fatto all’affermazione del collegio arbitrale secondo cui la clausola di parità di condizioni riguardava la sola valutazione economica del valore delle quote, che nei due contratti di acquisto risultava rispettata, e non si estendeva ai vantaggi che l’altra socia avrebbe ricavato da gli altri rapporti esistenti o venuti in essere con l’acquirente. Nel compiere tale valutazione la Corte si è attenuta al perimetro entro il quale la legge consente l’azione di nullità del lodo arbitrale per la mancanza di motivazione o la presenza di disposizioni tra loro contraddittorie. La pronuncia sul punto appare conforme all’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall’art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell’art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'”iter” logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo, tali da rendere incomprensibile la “ratio” della decisione ( Cass. n. 16077 del 2022; Cass. n. 28218 del 2013 ).
Il motivo è invece inammissibile con riguardo al mancato o erroneo esame del vizio di omessa pronuncia, non investendo le ragioni per cui la Corte di appello
lo ha rigettato, ragioni che peraltro permangono in questo grado, non avendo la parte precisato quali sarebbero le domande di cui lamenta il mancato esame, fermo il principio che l’omissione di pronuncia si forma sulle domande o eccezioni e non sulle istanze istruttorie. Il rigetto di queste ultime tra l’altro ha trovato espressa motivazione del lodo, sulla base di un giudizio di irrilevanza coerente con le ragioni di rigetto della domanda di merito.
Per il resto il motivo è anche inammissibile laddove introduce questioni di fatto mediante censure che appaiono spingersi a sollecitare una loro diversa ricostruzione e valutazione, in alternativa a quella accolta nel giudizio arbitrale. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2024.