Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19973 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19973 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1358/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE),
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE),
-controricorrenti-
nonchè contro
COGNOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1595/2022 depositata il 12/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dalla AVV_NOTAIO rel. AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME agiva nei confronti del proprio padre NOME COGNOME, dei fratelli NOME e NOME, dei nipoti NOME e NOME (figli di NOME) e dei propri figli (NOME e NOME COGNOME), e, lamentando che le disposizioni testamentarie della madre COGNOME NOME, deceduta il 13/9/2004, fossero lesive della quota di riserva, chiedeva che, previo accertamento della consistenza dell’asse ereditario, in cui doveva ricomprendersi la donazione indiretta della de cuius del 2001 in favore del figlio NOME, avente ad oggetto la nuda proprietà di quota del capitale sociale de ‘RAGIONE_SOCIALE, proprietaria di immobile di pregio in Cortina d’Ampezzo, si procedesse alla riduzione delle disposizioni testamentarie ad all’assegnazione della quota ereditaria spettante.
NOME COGNOME si costituiva, eccepiva che le sorelle NOME e NOME avevano beneficiato di lasciti in denaro della propria madre, di cui tener conto nella determinazione dell’asse ereditario, a sua volta lamentava di esser stato leso nella quota di legittima e chiedeva la riduzione delle disposizioni testamentarie.
Anche NOME COGNOME sosteneva la lesione dei suoi diritti di legittimario e chiedeva la reintegrazione della sua quota di riserva.
NOME e NOME COGNOME chiedevano riconoscersi quanto a loro spettante sulla base del testamento della nonna, se del caso ridotto a seguito della reintegra dei legittimari.
Rimaneva contumace NOME COGNOME, così anche i fratelli NOME, che si costituivano dopo la riassunzione della causa a seguito della interruzione per la morte di NOME COGNOME e chiedevano il riconoscimento di quanto spettante secondo il testamento, si associavano alla richiesta attorea di ricomprendere nell’asse la donazione indiretta a favore dello zio NOME, nei cui confronti proponevano azione di rendiconto.
NOME COGNOME, assumendo di essere erede universale del padre sulla base del testamento 15/11/2004, faceva proprie le domande azionate dal padre.
In corso di causa, veniva chiesto dall’attrice ed ottenuto sequestro giudiziario dell’immobile sito in Venezia LidoINDIRIZZO INDIRIZZO con immissione nel possesso del custode giudiziario; il 18/8/2017, NOME cedeva alla sorella NOME tutti i diritti relativi alla eredità materna; veniva disposta ed espletata CTU per accertare il valore della quota de ‘La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, nonché dell’immobile di Cortina, del compendio immobiliare di Venezia Lido, e quanto contenuto in una cassetta di sicurezza.
Il Tribunale di Treviso, con sentenza non definitiva, così statuiva: rigettava la richiesta di revoca del sequestro; rigettava l’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità, fatta valere da NOME nei confronti di NOME, ritenendo trattarsi di legato, che non necessita di accettazione, ex art. 649 c.c.; riteneva ammissibile la domanda di riduzione di NOME COGNOME; dichiarava inammissibile la domanda di rendiconto dei fratelli COGNOME; dichiarava inammissibile la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto del 23/2/2001 tra COGNOME NOME ed il figlio NOME, in occasione della ricostituzione ed aumento del capitale della RAGIONE_SOCIALE; accertava e dichiarava che l’acquisto da parte di NOME
NOME della nuda proprietà della quota del 35% della RAGIONE_SOCIALE a seguito dell’accordo del 23/2/2001, costituiva donazione indiretta della de cuius al figlio, per un valore di euro 598.673,00; disponeva la rimessione in istruttoria della causa per la prosecuzione del giudizio.
Detta pronuncia veniva appellata da NOME COGNOME sulla base di sei motivi; si costituivano i fratelli NOME e COGNOME NOME, che svolgeva appello incidentale ove ritenuto che il Tribunale avesse deciso sulla domanda di riduzione nei confronti della donazione indiretta a favore del fratello NOME.
La Corte del merito, per quanto ancora interessa ai fini del giudizio di legittimità: ha ritenuto rimessa dal Tribunale al prosieguo la domanda di riduzione di NOME COGNOME, che non è in relazione di pregiudizialità rispetto alle questioni decise con la sentenza non definitiva; ha statuito l’inammissibilità dell’appello sulla domanda di revoca del sequestro giudiziario, suscettibile invece di reclamo e che, anche a volere ritenere proposto reclamo, lo stesso si sarebbe dovuto ritenere tardivo; ha considerato tardiva l’eccezione di prescrizione del diritto di NOME di accettare l’eredità, sollevata dal fratello NOME solo con la memoria 17/10/2017, prescrizione che, maturata nel corso del giudizio, avrebbe dovuto essere fatta valere nella prima difesa utile successiva al suo verificarsi, e quindi col deposito della comparsa di costituzione in riassunzione del 15/2/2015, essendo maturata la prescrizione il 13/9/2014, né poteva sostenersi sorto l’interesse a sollevare l’eccezione solo con la produzione da parte dell’attrice della scrittura del 18/8/2017, di cessione da parte di NOME alla sorella NOME dei diritti ereditari.
Ha indicato gli elementi testuali deponenti per l’esistenza dell’animus donandi; ha ritenuto, concordando con quanto rilevato dal Tribunale, che l’operazione societaria era stata concepita dalla de cuius al fine di consentire al figlio NOME di sottoscrivere la
ricostituzione e l’aumento del capitale sociale, dietro pagamento di corrispettivo sproporzionato per difetto, con conseguente acquisto della proprietà di porzione dell’immobile di Cortina d’Ampezzo, appartenente al patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, ad un prezzo decisamente inferiore al valore venale; ha rilevato che nell’intesa del 23/2/2001, a cui aveva partecipato anche NOME COGNOME, era stato convenuto che, a fronte della rinuncia al diritto di opzione, NOME COGNOME avrebbe corrisposto ai genitori lire 400.000.000 a titolo di prezzo per l’acquisto della nuda proprietà della partecipazione da pagarsi, quanto a lire 50.000.000, con compensazione con credito vantato da NOME, quanto a lire 40.000.000 a mezzo bonifico bancario entro giorni 3 dall’assemblea straordinaria e, quanto al residuo di lire 310.000.000, a mezzo rate mensili di lire 1.700.000, senza interessi; che nessuna delle parti aveva censurato la statuizione del Tribunale sul pagamento del prezzo da parte di NOME come pure l’affermazione che il diritto di opzione andava calcolato con riferimento alla quota di partecipazione al capitale sociale del 35% e non del 44% limitatamente alla nuda proprietà; che nell’assemblea straordinaria del 18/7/2001, in cui era stata data attuazione all’accordo di cui alla scrittura privata, la COGNOME aveva rinunciato (‘per accordi precedentemente intervenuti tra i soci’) al diritto di opzione, limitatamente alla nuda proprietà, sulla ricostituzione ed aumento del capitale sociale, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, e NOME COGNOME aveva sottoscritto l’aumento di capitale in piena proprietà, per la sua quota originaria del 9,8% e in nuda proprietà, per la quota del 44% su cui aveva esercitato la prelazione, gravata dal diritto di usufrutto vitalizio a favore della RAGIONE_SOCIALE.
Nel resto, la Corte d’appello ha analizzato e respinto gli argomenti addotti dall’appellante per confutare la decisione del Tribunale, che ha ravvisato la rilevante sproporzione tra il valore della quota sociale sottoscritta ed il corrispettivo pagato, quantificando il valore
della liberalità in euro 458.683,28, anziché in euro 598.673,00, come ritenuto dal Tribunale, da computare al fine della ricostituzione del patrimonio della de cuius, con la riunione fittizia del donatum al relictum.
La Corte del merito ha infine rigettato i motivi dell’appello incidentale proposto da NOME.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, facendo valere quattro motivi di ricorso.
Hanno depositato separati controricorsi NOME COGNOME ed i fratelli NOME; sono rimasti intimati NOME, NOME e NOME COGNOME.
Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo, il ricorrente denuncia, sotto il profilo del vizio ex art.360 n.3 nonché del n.4, la violazione degli artt. 327 e 339 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile l’impugnazione con l’appello del rigetto della richiesta di revoca del sequestro giudiziario concesso in I grado, pronunciato dal Tribunale nella sentenza non definitiva; secondo la Corte del merito, infatti, avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro giudiziario (pronunciata con sentenza, ma avente il contenuto proprio di ordinanza), la parte avrebbe dovuto proporre reclamo avanti al tribunale collegiale e comunque, anche a riqualificare l’appello sul punto come reclamo e ritenendo lo stesso proponibile al Giudice di II grado, il reclamo sarebbe stato tardivo.
Secondo NOME COGNOME, poiché il Tribunale si è pronunciato con sentenza sulla richiesta di revoca della misura cautelare, si deve ritenere corretta l’impugnazione in sede d’appello, nel rispetto del termine suo proprio.
Il motivo presenta profili di inammissibilità.
V’è in primis da rilevare la carenza del motivo di ricorso sotto il profilo dell’autosufficienza, non avendo il ricorrente riportato il
punto della decisione con cui il Tribunale ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare, e quindi gli argomenti addotti dal I Giudice ai fini della reiezione, né è stato allegato il contenuto proprio del provvedimento cautelare, necessario al fine di intendere quale sia stato il diritto cautelato (da rammentare che il giudizio di merito prosegue avanti al Tribunale e che il sequestro segue la sorte della pronuncia sul merito, essendo l’ordinanza cautelare destinata a perdere efficacia e vigore a seguito della decisione di merito e, pertanto, inidonea a produrre effetti sostanziali e processuali con autorità di giudicato: così le pronunce 9830/2018 e 23763/2016).
Va inoltre rilevato che la doglianza del ricorrente si limita a prospettare l’ammissibilità dell’appello sul punto, ma nulla argomenta sul piano del merito, difettando in tal modo il motivo del necessario requisito della decisività e dell’interesse.
E tale rilievo integra un ulteriore profilo di inammissibilità.
2.Col secondo mezzo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la pronuncia impugnata, accertando la simulazione senza domanda della parte, avrebbe deciso ultra petita.
Secondo il ricorrente, ‘per riqualificare come donazione indiretta un atto che formalmente abbia una veste diversa, come nel caso, occorre proporre domanda di simulazione’ (così pag. 19 del ricorso), che costituisce domanda propria di parte di talchè, in tesi, la Corte d’appello, accertando la simulazione senza domanda della parte, avrebbe deciso in ultrapetizione.
Il motivo è palesemente infondato.
Come correttamente rilevato dalla Corte del merito, la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l’intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso
esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (così tra le ultime, le pronunce 9379/2020, 4682/18).
La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell’arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore; differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito; ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale – in materia di contratti e simulazione – che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo ( così la pronuncia 19400/2019, e conforme, la pronuncia 1986/16).
E ancora, le S.U., nella pronuncia 18725/2017, hanno affermato che ‘Donazione indiretta può aversi anche quando le parti di un contratto oneroso fissino un corrispettivo molto inferiore al valore reale del bene trasferito ovvero un prezzo eccessivamente alto, a beneficio, rispettivamente, dell’acquirente o dell’alienante (Cass., Sez. II, 7 giugno 2006, n. 13337; Cass., Sez. II, 30 gennaio 2007, n. 1955; Cass., Sez. II, 3 gennaio 2009, n. 23297; Cass., Sez. II, 23 maggio 2016, n. 10614). In tal caso, infatti, il contratto di compravendita è stipulato dalle parti soltanto per conseguire appunto, in via indiretta, attraverso il voluto sbilanciamento tra le prestazioni corrispettive – la finalità, diversa ed ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell’arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che beneficia dell’attribuzione di maggior valore. 3.4. – Anche la rinuncia abdicativa può atteggiarsi a liberalità (Cass., Sez. II, 3 marzo 1967, n. 507; Cass., Sez. II, 29 maggio 1974, n. 1545; Cass., Sez. II, 10 gennaio 2013, n. 482; Cass., Sez. II, 25 febbraio 2015, n. 3819).’
Lo stesso richiamo del ricorrente all’art. 563 c.c. ed all’azione spettante agli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione, dà
plasticamente conto della confusione della parte tra simulazione e donazione indiretta.
3.- Col terzo motivo, il ricorrente si duole, in subordine, della violazione degli artt. 737, 739 e 809 c.c., sostenendo che ‘per determinare il valore effettivo della donazione occorre detrarre il valore economico del peso che grava sul bene donato’ e che la Corte del merito abbia omesso di detrarre l’incidenza dell’onere (punto 16 dell’accordo del 23/2/2001, secondo cui NOME doveva consentire alla sorella NOME di usufruire gratuitamente dell’immobile per 20 giorni in inverno e 15 d’estate)
La difesa del NOME riporta la parte della motivazione in cui la Corte d’appello ha analiticamente esaminato gli argomenti addotti dall’appellante per pervenire a confermare l’evidente sproporzione tra il valore della quota sociale sottoscritta ed il valore della liberalità di cui ha beneficiato.
Ora, la doglianza della parte secondo cui la Corte avrebbe omesso di considerare il peso dell’onere incidente sulla donazione è smentita dal rilievo del medesimo Giudice che alle pagine 19/20 ha ritenuto come, a fronte della ‘macroscopica sproporzione’ (pag. 19 della pronuncia impugnata) tra il valore della quota optata ed il corrispettivo pattuito, non erano idonee ad escludere la natura liberale dell’atto né la dichiarazione delle parti al punto 15 dell’accordo 23/2/2001 né la clausola n.16, che impegnava NOME a consentire l’uso dell’immobile come sopra indicato, peso non incompatibile con la natura donativa dell’atto, che la Corte del merito ha confermato, sottoponendo a vaglio critico tutti gli argomenti utilizzati dal Tribunale per pervenire ad affermare detta natura.
A valutare il motivo come inteso a far valere l’incidenza del punto 16 della scrittura ai fini della determinazione del valore della donazione, va rilevato che la parte non indica quando e in che modo si fosse doluta della incidenza di detto modus in sede di
appello (la sentenza impugnata non ne tratta), né può ritenersi che la richiesta di tale deduzione fosse compresa nella doglianza sulla natura donativa dell’accordo, come accertata dal Tribunale (che ha determinato il quantum della liberalità tenendo conto di tutti gli elementi analiticamente indicati, quantum rivisto in difetto dalla Corte d’appello, sulla base di una valutazione analitica, senza riferimento al preteso modus di cui si duole il COGNOME).
Da quanto rilevato, consegue l’inammissibilità del mezzo,
Ed infatti, come noto, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa ( così, tra le tante, le pronunce 32804/2019, 28480/2005, 6656/2004, 6542/2004).
4.- Col quarto mezzo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 480 e 588 c.c., 14 preleggi e 112 cpc, per avere la Corte del merito rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità, maturata in corso di causa (il 13/9/2014), a danno di NOME, eccezione sollevata da NOME solo con la memoria 17/10/2017, e non alla prima difesa utile, in sede di deposito della comparsa di riassunzione del 15/2/2015, né si sarebbe potuto ritenere che l’interesse a far valere l’eccezione fosse sorto a seguito della cessione dei diritti ereditari da NOME a NOME, con la scrittura 18/8/2017, dimostrando di intendere la propria attribuzione come quota di eredità e non come legato, dato che nell’interpretazione della clausola testamentaria,
nessun rilievo assume il comportamento degli eredi e legatari, ai fini della ricostruzione della volontà del testatore.
Il motivo è infondato.
Va fatta una premessa: la natura della sentenza impugnata e la stessa prospettazione del motivo implicano che l’esame di questa Corte sia limitato al mero profilo della valutazione della correttezza o meno della pronuncia, nella parte in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione, senza con ciò trattare lo specifico della qualificazione della designazione testamentaria di NOME.
Tanto premesso, è sufficiente rilevare che l’eccezione di prescrizione (che NOME contesta quale cessionaria dei diritti della sorella NOME e che comunque avrebbe ripercussioni sulle spettanze ereditarie di tutte le parti), maturata nel corso del giudizio, deve essere fatta valere con la prima difesa utile, stante il regime delle preclusioni del processo civile, rispondente ad esigenze di ordine pubblico ed economia processuale, che sarebbero del tutto frustrate ove si ammettesse che detta eccezione, che come è noto, non può essere rilevata ex officio ex art. 2938 cc e deve essere fatta valere nella comparsa di risposta depositata tempestivamente, potesse essere fatta valere senza rispettare alcuna cadenza processuale
5.- Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate a favore dei controricorrenti COGNOME NOME, nonché di COGNOME NOME e NOME, in euro 8500,00 per parte, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/6/2024