Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 19980 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 19980 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22505/2023 R.G . proposto da:
NOME , elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, DOM DIG, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
-intimati-
avverso la sentenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Roma n. 202/2023 depositata il 11.10.2023
udito il AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo, assorbiti gli altri, con cassazione senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare e integrazione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE;
udito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha concluso in conformità al AVV_NOTAIO Generale e per l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9.7.2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO è stato citato davanti al RAGIONE_SOCIALE per rispondere di una serie di incolpazioni, tutte riconducibili alla violazione dei doveri professionali per il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina ex art. 26, comma 3, Codice deontologico RAGIONE_SOCIALE (di seguito CDF), nonché per essere venuto meno al dovere di informazione nei confronti dei propri assistiti (art. 27 CDF) e per tali violazioni è stato sanzionato con la sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione RAGIONE_SOCIALE per la durata di due mesi.
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso al RAGIONE_SOCIALE, censurando la decisione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, perché non sarebbero stati tenuti nella debita considerazione alcuni elementi fattuali che, se adeguatamente valutati, avrebbero potuto condurre all’irrogazione di una sanzione meno grave.
Il RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la decisione del CDD e ha rigettato il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, con sentenza del 20.10.2022, depositata presso la segreteria del RAGIONE_SOCIALE l’11.10.2023, notificata al ricorrente in data 18.10.2023.
Con ricorso notificato il 14.11.2023 solo al RAGIONE_SOCIALE e al AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di Cassazione ha proposto ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO con il supporto di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 51, r.d. n. 37 del 1934, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e 4, c.p.c. Il ricorrente osserva che la sentenza impugnata era stata pronunciata il 20.10.2022 e sottoscritta dal AVV_NOTAIO e dal AVV_NOTAIO; essa, tuttavia, era stata pubblicata mediante deposito nella segreteria del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 11.10.2023, e sottoscritta dal AVV_NOTAIO. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe perciò affetta da nullità e falsa applicazione di norme di diritto, per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 44 e 51 del r.d. 37 del 1934.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e 4, c.p.c. Il ricorrente osserva che secondo l’art. 56 RAGIONE_SOCIALEa legge 31.12.2012, n. 247 (entrata in vigore il 2.2.2013), l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto (comma 1), termine che in nessun caso, ove si verifichino fatti interruttivi, può essere prolungato di oltre un quarto (comma 3); pertanto, il termine complessivo di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare deve intendersi in sette anni e sei mesi. Nel caso in esame l’azione disciplinare a carico RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, secondo il ricorrente, sarebbe irrimediabilmente prescritta, essendo decorsi oltre sette anni e sei mesi dalla data RAGIONE_SOCIALE illeciti disciplinari.
2.2.1. Più nel dettaglio il ricorrente osserva che il capo di incolpazione n. 1115/2015 ascriveva all’AVV_NOTAIO di non aver « adempiuto al mandato professionale nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2012 dal Sig. COGNOME NOME volto alla predisposizione del ricorso per la cessazione RAGIONE_SOCIALE effetti civili del matrimonio, poiché, con scusabile e rilevante trascuratezza RAGIONE_SOCIALE interessi RAGIONE_SOCIALEa parte assistita, non dava corso all’incarico ricevuto, non proponendo alcuna azione legale, nonostante avesse creato l’aspettativa nell’assistito di difesa giudiziale, ed essendo venuto meno al dovere di corretta informazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘assistito sullo svolgimento del mandato difensivo. In RAGIONE_SOCIALE dal 2012 al 12 giugno 2015 ». Secondo il ricorrente, quindi, la prescrizione per questa condotta ha iniziato a decorrere dal 12 giugno 2015, come indicato nel capo medesimo e il procedimento disciplinare avrebbe dovuto concludersi entro il 12.12.2022.
2.2.2. Il ricorrente osserva poi che il capo di incolpazione n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO incolpava l’AVV_NOTAIO per aver « omesso il dovere di informazione sullo svolgimento del mandato fornendo notizie non corrispondenti al reale stato del suddetto procedimento civile. In RAGIONE_SOCIALE dal gennaio 2015 al settembre 2016 ». Il ricorrente deduce che il capo di incolpazione n. 1239/2015 indica come momento consumativo la data di settembre 2016, ma che si tratta di un evidente errore nella rubricazione del fatto, giacché dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘esposto presentato dalla signora COGNOME e dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di audizione davanti al RAGIONE_SOCIALE distrettuale di disciplina, la data di consumazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito doveva essere indicata nel 7 settembre 2015, allorché la signora COGNOME ottenne dalla Cancelleria del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l’attestazione che nessuna costituzione era stata depositata nel suo interesse per una causa di pignoramento contro terzi; oppure nel 17 settembre del 2015, data in cui la sig.ra COGNOME aveva revocato il mandato al ricorrente; oppure ancora, nel 18 settembre 2015,
quando la cliente aveva presentato l’esposto al locale RAGIONE_SOCIALE.
Relativamente a questa ipotesi di illecito, il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione sarebbe iniziato dal 7.9.2015 (o dal 17.9.2015, o ancora dal 18.9.2015), per cui il procedimento doveva concludersi entro il 7.3.2023 (oppure entro il 17.3.2023 o il 18.3.2023).
2.2.3. Il ricorrente osserva che il capo di incolpazione n. 1245/2015 ascriveva all’AVV_NOTAIO di aver « omesso con non scusabile e rilevante trascuratezza il compimento di atti inerenti al mandato ricevuto dal sig. NOME COGNOMECOGNOME », e « omesso il dovere di informazione sullo svolgimento del mandato fornendo notizie non rispondenti al reale stato del suddetto procedimento civile. In RAGIONE_SOCIALE dall’ottobre 2013 al settembre 2016 ». Il ricorrente deduce che nel capo viene indicato il mese di settembre 2016 come momento consumativo RAGIONE_SOCIALE‘illecito. Tuttavia il sig. COGNOME aveva dichiarato nel suo esposto di essersi rivolto ad altro legale, così revocando l’incarico al ricorrente; e la data di revoca va intesa in un momento antecedente alla presentazione RAGIONE_SOCIALE‘esposto l’11.11.2015. Quindi, a tutto concedere, il decorso del termine di prescrizione sarebbe iniziato al massimo l’11.11.2015, e si è esaurito il 11.5.2023.
2.2.4. Il ricorrente osserva che il capo di incolpazione n. 1358/2015 recava incolpazione del seguente tenore: « avendo ricevuto mandato dal Signor COGNOME NOME su indicazione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO di seguire la pratica di separazione dei coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME ometteva con negligenza di svolgere il mandato in quanto lasciava estinguere il procedimento introdotto con ricorso per separazione consensuale già depositato dall’AVV_NOTAIO, che aveva indirizzato i coniugi allo stesso essendo impedito per motivi di salute; e, inoltre non provvedeva a depositare nuovo ricorso per separazione consensuale, senza informare la parte assistita RAGIONE_SOCIALEa necessità e RAGIONE_SOCIALEa mancanza di
nuova delega, anche da parte del sig. COGNOME ormai difficilmente reperibile, o comunque non informava RAGIONE_SOCIALEa necessità di procedere con ricorso per separazione giudiziale nell’impossibilità di ottenere una nuova delega, lasciando anzi ripetutamente intendere che il ricorso per la separazione consensuale era già depositato e si era in attesa RAGIONE_SOCIALE adempimenti da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio … In RAGIONE_SOCIALE, dal mese di ottobre 2012 al mese di ottobre 2015 ».
Secondo il ricorrente, la prescrizione ha cominciato a decorrere dal mese di ottobre del 2015 e il procedimento disciplinare avrebbe dovuto concludersi entro il mese di aprile del 2023.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’accoglimento del quarto ( rectius : secondo) motivo di ricorso e per la cassazione senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, correggendo queste conclusioni all’udienza del 9.7.2024, nel senso RAGIONE_SOCIALEa preliminare richiesta di integrazione del contraddittorio.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 9.7.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre disporre il rinvio a nuovo ruolo per la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, litisconsorte necessario pretermesso che ha avviato l’azione disciplinare nei confronti del suo iscritto AVV_NOTAIO.
Il ricorso infatti è stato erroneamente notificato al RAGIONE_SOCIALE, che non è affatto il necessario contraddittorio ma piuttosto il giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
L’integrazione peraltro si impone a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.331 c.p.c. poiché il ricorso è stato notificato almeno a un giusto contraddittore, il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di Cassazione.
A tal fine occorre assegnare termine perentorio.
P.Q.M.
La Corte
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE entro il termine perentorio di giorni 40 (quaranta) dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza e dispone conseguentemente il rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite