ORDINANZA TRIBUNALE DI ANCONA – N. R.G. 00006665 2024 DEPOSITO MINUTA 03 07 2025 PUBBLICAZIONE 03 07 2025
[…]
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
AVV_NOTAIO, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 02.07.2025 ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al NrNUMERO_DOCUMENTO del Ruolo Generale dell’anno 2024 vertente tra (AVV_NOTAIO) Parte_1
e
Controparte_1
,
in persona del Ministro pro tempore , e
– parte ricorrente –
CP_2
in persona del Questore in carica (RAGIONE_SOCIALE)
– parte resistente –
CONCLUSIONI : All’udienza del 02.07.2025 le parti hanno discusso e concluso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto).
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. ha chiesto di ‘ accertare e dichiarare ‘ i l propri o diritto ‘ a presentare domanda di protezione internazionale dinanzi alla Questura di Ufficio Immigrazione ‘ e di ‘ dichiarare l’obbligo da parte della Questura di di ricevere la domanda di protezione internazionale dell’odierno ricorrente a tal scopo fissando un termine entro il quale la Pubblica Amministrazione debba ricevere tale domanda e quindi condannare le Amministrazioni convenute alla ricezione della domanda di protezione internazionale del sig. Parte_1 CP_2 CP_2
. Con vittoria delle spese di lite (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario). Parte_1
Con memoria difensiva depositata in data 24.06.2025 si sono costituiti nel presente giudizio il , in persona del Ministro pro tempore , e la Controparte_1 CP_2
i n persona del Questore in carica, chiedendo (per tutte le ragioni ivi meglio illustrate ed argomentate) di ‘ rigettare l’avversaria pretesa in quanto inammissibile o, comunque, infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese ‘. […]
Orbene, lamenta in questa sede il silenzio/inerzia dell’Amministrazione resistente, ‘ avendo invano tentato in precedenza … di vedersi formalizzata la propria domanda di protezione tanto che oggi, a tal scopo, anche per effetto di quanto accaduto, si è costretti a chiedere l’intervento di questo Tribunale al fine di ottenere un appuntamento al fine di formalizzare la domanda di protezione internazionale come più volte e ripetutamente richiesto ‘ (cfr. l’atto introduttivo). Parte_1
Il ricorrente ha dimostrato in questa sede la competenza territoriale della Questura di avendo chiesto all’Amministrazione resistente ‘ la fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di protezione internazionale, nonostante l’invito rivoltogli a presentarsi per tale incombente presso la Questura di Cagliari, in quanto dimorante ad già da diversi mesi e più precisamente dall’estate del 2024 ‘ (cfr. il verbale dell’udienza del 02.07.2025). NUMERO_DOCUMENTO2 CPNUMERO_DOCUMENTO2
Inoltre, ha allegato in atti le ‘ due PEC ‘ i nviate ‘ alla locale Questura per richiedere la fissazione dell’appuntamento dapprima nel mese di settembre 2024 e poi nel mese di novembre 2024 ‘ (cfr. il verbale cit.; si vedano anche la mail del 16.09.2024 e quella successiva del 22.11.2024).
Il ricorso proposto da è quindi fondato e merita di trovare accoglimento, giacché il ritardo dell’Amministrazione nella ricezione della domanda del ricorrente e nella definizione del procedimento non appare giustificabile nel caso di specie, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla presentazione della domanda stessa (cfr., sul punto, le mail summenzionate). Parte_1
In conclusione:
– l a dovrà ricevere la domanda di protezione internazionale dell’odierno ricorrente, procedere alle valutazioni di sua competenza e concludere il procedimento con l’emissione di un provvedimento espresso nel rispetto del termine normativamente previsto (60 giorni), decorrenti dalla ricezione della domanda; Controparte_2
– le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione degli interessi coinvolti, della natura della controversia, della peculiarità della vicenda di li te (tenuto conto dell’allontanamento volontario del ricorrente dal Centro di accoglienza di Monastir e del conseguente allungamento dei tempi procedimentali) e del carico di lavoro che notoriamente grava sull’Amministrazione resistente.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Ancona, in persona del AVV_NOTAIO, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al Nr. NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
In accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
ORDINA
all’Amministrazione resistente di ricevere la domanda di protezione internazionale dell’odierno ricorrente, di procedere quindi alle valutazioni di sua competenza e di concludere il procedimento con l’emissione di un provvedimento espresso nel rispetto del termine normativamente previsto (60 giorni), decorrenti dalla ricezione della domanda.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Così è deciso ad Ancona, in data 03.07.2025.
Il AVV_NOTAIO COGNOME