Un amministratore locale, dopo lo scioglimento del suo consiglio comunale per condizionamenti della criminalità organizzata, viene dichiarato ineleggibile. L'amministratore si oppone, sostenendo che la decisione sia un'applicazione automatica del provvedimento di scioglimento, senza una prova concreta della sua responsabilità personale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un importante principio sull'incandidabilità per infiltrazione mafiosa. I giudici hanno chiarito che, sebbene non automatica, la dichiarazione di incandidabilità può basarsi sugli stessi elementi che hanno portato allo scioglimento (come la relazione del Prefetto), qualora emergano condotte personali, anche indirette, che hanno favorito l'infiltrazione. Nel caso specifico, la partecipazione a matrimoni di persone legate ad ambienti malavitosi è stata ritenuta una prova sufficiente del suo coinvolgimento.
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